CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 33314/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di FOGGIAato avviso i; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 45540/21 Rilevato che con sentenza in data 5 novembre 2021 il GUP del Tribunale di Foggia ha applicato all'imputato su concorde richiesta delle parti le pene di legge per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che il ricorrente ha lamentato con il primo motivo il vizio di motivazione e con il secondo l'omessa motivazione in merito al diniego delle generiche; Ritenuto che entrambe le censure esulano dai limiti dell'art. 448„ comma 2-bis, cod. proc. pen., secondo cui il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma non per vizio della motivazione. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna #Idi ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente