CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 09728/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 6844-2019proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE-ADER, in persona del Presidente e legale rappresentante “pro tempore”, domiciliata “ex lege” in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e dife nde per legge ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-INPS; -intimato - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA].; -intimata - Avverso la sentenza n. 3052 /20 18 , del Tribunale di Monza, depositata in data 07/12/2018; Oggetto *[OSCURATO:PERSONA] ma, recte, pignoramento esattoriale ex art. 72bis dPR 602/73 Pronuncia ex art. 383, co. 3, c.p.c. R.G.N.6844/2019 Cron. Rep. Ud.16/12/2024 Adunanza camerale udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:SOCIETA] - ADER ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 3052/18, del 7 dicembre 2018, del Tribunale di Monza, di accoglimento dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. proposta dalla societàL’Anodica di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi, “L’Anodica”), avverso l’atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, notificatole a mezzo “PEC”. 2.Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente che, in data 16 dicembre 2016, veniva notificato, a mezzo “PEC”, alla società Anodica, nonché al terzo debitore (ovvero, Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] cooperativa), atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602del 1973, fondato su due cartelle di pagamento, l’una relativa a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l’altra a titolo di IRPEF, IVA e IRAP, nonché su tre avvisi di addebito precedentemente notificati dall’INPS. Proponeva opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. la terza pignorata, sul presupposto che l’atto di pignoramento presso terzi fosse stato notificato a mezzo “PEC” in formato “pdf”, anziché “p7m”, in mancanza sia di firma digitale che di attestazione di conformità all’originale. Costituitosi in giudizio l’agente per la riscossione (in origine, società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), lo stesso eccepiva il difetto di giurisdizione in relazione ai crediti tributari e la sussistenza della competenza del giudice del lavoro per quelli contributivi. Disattese espressamente tali eccezioni, l’adito giudicante accoglieva l’opposizione. 3. Avverso la sentenza del Tribunale brianzolo ha proposto ricorso per cassazione l’ADER, sulla base – come detto – di un unico motivo. 3.1. Esso denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione degli artt. 26 e 72 - bis del d.P.R. 602 del 1973, nonché degli artt. 2719 cod. civ. e 22 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in quanto “il Tribunale avrebbe dovuto ritenere valido l’atto di pignoramento nativo digitale notificato a mezzo «PEC»in formato .pdf senza attestazione di conformità all’originale”. Rileva, preliminarmente, la ricorrente che, nei documenti digitali, il formato .p7m “indica l’avvenuta apposizione della firma digitale con modalità CAdES”, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (è citata Cass. Sez. Un., sent. 27 aprile 2018, n. 10266), sicché chiedersi se l’atto di pignoramento debba presentare tale estensione equivale “a domandarsi se tale atto debba essere sottoscritto o meno affinché possa considerarsi esistente e valido”. Tuttavia, assume sempre la ricorrente, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la sottoscrizione del pignoramento ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 non è necessaria ai fini dell’esistenza e della validità dell’atto (è citata Cass. Sez. 6-3, sent. 18 novembre 2014, n. 24541), sicché non sarebbe ragionevole assumere che l’agente della riscossione, mentre può notificare a mezzo posta un atto di pignoramento cartaceo privo di sottoscrizione, non possa, invece, notificare a mezzo “PEC” un atto di pignoramento in .pdf privo di firma digitale.D’altra parte, quanto all’attestazione di conformità all’originale, il ricorrente sottolinea che venendo in rilievo, nella specie, un documento nativo digitale, dello stesso non potrebbe attestarsi la conformità ad alcun presunto originale, poiché è esso stesso l’originale (digitale) dell’atto di riscossione. 4. Agli atti del giudizio risulta una procura speciale rilasciata dal rappresentante legale dell’INPS, senza però che ad essa abbia fatto seguito la notifica e il deposito di alcun controricorso, sicché il predetto Istituto deve ritenersi rimasto intimato. 5. È rimastasolo intimata la società [OSCURATO:PERSONA] . 6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 7. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 8. [OSCURATO:PERSONA] reputa di d oversi pronunciar e a norma dell’art. 383, comma 3, cod. proc. civ. 8.1. Deve, infatti, rilevarsi –sulla base degli atti del presente giudizio di legittimità –il difetto di contraddittorio, sin dal primo grado del giudizio ex art. 61 7 cod. proc. civ. , nei confronti del debitore principale, Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], il cui nominativo risulta dal ricorso per cassazione. In adesione, pertanto, alla più recente –ma ormai costante – giurisprudenza di questa Corte (in particolare si veda Cass. Sez. 3, sent. 18 maggio 2021, n. 13533, Rv. 661412-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 14 dicembre 2021, n. 39973, Rv. 663189-01), deve ribadirsi che “in tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato”. A tanto consegue che, essendo mancata la partecipazione al giudizio, sin dalle fasi di merito, di un soggetto, il debitore principale, che avrebbe dovuto prendervi parte, deve cassarsi la sentenza impugnata, a norma dell’art. 383, comma 3, cod. proc. civ., con rimessione della causa al giudice del primo grado e , quindi , al Tribunale di Monza , in persona di diverso magistrato, affinché esamini la domanda nel contraddittorio anche della società Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], illegittimamente pretermessanei gradi di merito. P.Q.M La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette la causa al Tribunale di Monza, in persona di diverso magistrato, per l’integrazione del contraddittorio e la decisione del merito, oltre che per la liquidazione delle spese processuali anche del presente giudizio di legittimità. Così deciso in