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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21779/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, ove si contesta la responsabilità in particolare per l'ipotesi di estorsione tentata, non è consentito in questa sede poiché , a fronte di una "doppia conforme", manca la correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione giacché, in sostanza, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente e congruamente spiegato le ragioni del proprio convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 9 e seg. sulla percezione diretta, da parte del teste Petrosino, della aggressione attuata dall'imputato ai danni delle persone offese e sulla complessiva ricostruzione dell'episodio descritto in imputazione); si tratta di una motivazione particolarmente estesa e puntale, del tutto adeguata alla relativa complessità della vicenda; considerato che il secondo motivo di ricorso, sulla attenuante ex art 114 cod. pen. e sulle attenuanti generiche, è manifestamente infondato a fronte di una motivazione ampia ed immune da manifeste illogicità, sì da escludere qualsivoglia intervento censorio da parte di questa Corte che, occorre ricordare, non può e non deve invadere l'ambito della discrezionalità sanzionatoria riservata al giudice di merito; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 23 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, ove si contesta la responsabilità in particolare per l'ipotesi di estorsione tentata, non è consentito in questa sede poiché , a fronte di una "doppia conforme", manca la correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione giacché, in sostanza, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente e congruamente spiegato le ragioni del proprio convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 9 e seg. sulla percezione diretta, da parte del teste Petrosino, della aggressione attuata dall'imputato ai danni delle persone offese e sulla complessiva ricostruzione dell'episodio descritto in imputazione); si tratta di una motivazione particolarmente estesa e puntale, del tutto adeguata alla relativa complessità della vicenda; considerato che il secondo motivo di ricorso, sulla attenuante ex art 114 cod. pen. e sulle attenuanti generiche, è manifestamente infondato a fronte di una motivazione ampia ed immune da manifeste illogicità, sì da escludere qualsivoglia intervento censorio da parte di questa Corte che, occorre ricordare, non può e non deve invadere l'ambito della discrezionalità sanzionatoria riservata al giudice di merito; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 m
Sentenza Cassazione n. 21779/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris