CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2024
Cassazione n. 13875/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada. Rilevato che l'unico motivo dedotto a sostegno dell'impugnazione, in cui si contesta l'affermazione di penale responsabilità e la ricorrenza della fattispecie contestata, non supera il vaglio di ammissibilità risolvendosi, nonostante la formale denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione, nella sollecitazione di non consentiti apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del giudice del merito. Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto il profilo dedotto dalla difesa: la Corte di appello, dopo attenta disamina delle emergenze probatorie ha posto in evidenza che gli operanti notarono il ricorrente uscire da un bar con andatura barcollante e mettersi alla guida di una vettura; invitarono il predetto a sottoporsi all'accertamento dell'alcoltest presentando sintomi ricollegabili all'assunzione di bevande alcoliche (alito vinoso, condotta di guida a zig-zag); l'imputato oppose il suo netto rifiuto all'accertamento; essendo gli operanti sprovvisti di apparecchiatura per la misurazione dell'alcoltest ritennero, al cospetto del fermo rifiuto dell'imputato, di non chiamare altra pattuglia provvista dell'apparecchiatura dell'alcoltest. Considerato che la motivazione offre congrua risposta alle doglianze difensive: la richiesta rivolta all'imputato fu effettuata nella ricorrenza delle condizioni di legge, avendo avuto gli operanti motivo di ritenere che il conducente versasse in stato di alterazione in conseguenza dell'assunzione di bevande alcoliche; l'accertamento sarebbe stato compiuto, ove il ricorrente avesse acconsentito, mediante apparecchiatura portatile in dotazione di altra pattuglia; la successiva richiesta degli operanti di effettuare prelievi ematici presso la struttura ospedaliera costituisce un posterius non incidente sulla consumazione del reato, già formatosi a seguito del rifiuto opposto dall'imputato alla prima richiesta degli operanti di sottoporsi ad accertamenti alcolimetrici mediante alcoltest, siccome previsto dall'art. 186, comma 3, cod. strada. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 Il Consigliere