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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 19419/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE di APPELLO di BARI.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria inviata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Bari ha riformato la sentenza pronunciata il 7 novembre 2023 dal Tribunale di Foggia, che aveva condannato l'imputato per il furto di una autovettura e la seguente estorsione (c.d. cavallo di ritorno), e, dichiarati inammissibili per rinuncia i motivi di ricorso attinenti alla affermazione di responsabilità penale, ha proceduto ad escludere la recidiva riconosciuta in primo grado, ed a rideterminare, riducendola, la pena irrogata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Presentando ricorso per Cassazione, la Difesa dell'imputato ha formulato i seguenti motivi. 2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, lett. b, c ed e, nonché art. 652 cod. proc. pen.) per contraddizione tra la sentenza impugnata ed altra sentenza della stessa Corte (del 2 maggio 2024) avente ad oggetto la medesima vicenda estorsiva, in cui è stata esclusa la aggravante delle più persone riunite, riconosciuta a carco del Rotunno. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, lett. c e lett. e, cod. proc. pen.) sono posti a base del secondo motivo.

La Corte ha proceduto alla riqualificazione del fatto in furto pluriaggravato senza interloquire con l'imputato e senza considerare la maggiore gravità del reato riconosciuto rispetto alla ricettazione originariamente contestata, così violando il principio di correlazione tra accusa e sentenza sancito dall'art. 521 cod. proc. pen.. 2.3 Il terzo motivo contesta violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, lett. c e lett. e, cod. proc. pen.) in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, per contro, all'applicazione, automatica e senza valutazione alcuna, della recidiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché i motivi addotti non sono consentiti ovvero sono manifestamente infondati.

2. Non consentito è il primo motivo, attinente alla qualificazione giuridica del fatto, alla luce della ampia rinuncia formulata in grado di appello sui punti attinenti alla responsabilità.

Infatti, si legge in sentenza (pg. 5) che 'alle 6:05 dello stesso 21 ottobre 2024 (data di svolgimento dell'udienza di discussione, n.d.r.) il difensore e procuratore speciale aveva trasmesso dichiarazione di "rinuncia ai motivi di appello ad eccezione di quelli sulla entità della pena e sulla misura della pena —.

Conseguentemente, la Corte proseguiva (pg. 6) 'Ferma è dunque la penale responsabilità dell'imputato per il delitto così come qualificato al capo 2) dell'imputazione'.

Senza dedurre l'erroneità di tali apprezzamenti della sentenza di appello, e quindi senza contestare l'avvenuta rinuncia agli indicati motivi, e la conseguente inammissibilità in parte qua dell'appello, la difesa ora lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione (art. 606, lett. b, c ed e, nonché art. 652 cod. proc. pen.) per contraddizione tra la sentenza impugnata ed altra sentenza della stessa Corte (del 2 maggio 2024) avente ad oggetto la medesima vicenda estorsiva, in cui è stata esclusa la aggravante delle più persone riunite, riconosciuta a carco del Rotunno.

Ebbene, la rinuncia all'impugnazione, ancorché parziale, in quanto atto abdicativo di diritti processuali (Sez.

U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266245 - 01), ha comportato la inammissibilità, in parte qua, dell'appello, ritualmente pronunciata con la sentenza impugnata, ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen..

Il punto non può più pertanto essere dedotto.

2. Anche il secondo motivo, facendo questione di responsabilità, è precluso dalla rinuncia ai motivi ad essa attinenti, espressa in grado d'appello.

Esso sembra, peraltro, riguardare, incredibilmente, altra vicenda processuale, riferendosi ad una ipotesi di riqualificazione (da ricettazione) in furto pluriaggravato operata dalla Corte di appello, non verificatasi nell'odierno procedimento.

In ogni caso, facendo questione di responsabilità, anche il secondo motivo è precluso dalla rinuncia ai motivi ad essa attinenti, espressa in grado d'appello.

3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente ricordare che per consolidata giurisprudenza di questa Corte, tale aspetto del trattamento sanzionatorio, così come tutti gli altri, dalla commisurazione della pena, alla comparazione e bilanciamento delle circostanze, al riconoscimento della continuazione, appartengono al dominio del merito, cioè alla discrezionalità del giudice di primo grado e di quello d'appello.

Un'ingerenza della Corte di legittimità non è consentita, se la discrezionalità si è espressa in una motivazione non contraddittoria né manifestamente illogica.

Si tratta di due parametri di valutazione della motivazione che nel caso concreto sono certamente soddisfatti dalle considerazioni che si trovano tra pg. 7 e pg. 8 della sentenza, ove / si è ribadito che la mancanza di fattori positivamente valutabili (tra i quali non può essere annoverata la scelta del rito abbreviato) è sufficiente a giustificare il diniego.

Infine, in relazione alla doglianza relativa alla recidiva, è sufficiente evidenziare che l'aggravante è già stata esclusa in appello di tal che l'odierna doglianza appare incomprensibile.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi elevatissimi profili di colpa nella determinazione della causa di inamnnissibilità -dimostrati dalla formulazione di motivi già rinunciati e da altri addirittura estranei alla presente vicenda processuale o relativi ad una aggravante già esclusa nel giudizio di merito- al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro cinquemila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE di APPELLO di BARI. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria inviata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Bari ha riformato la sentenza pronunciata il 7 novembre 2023 dal Tribunale di Foggia, che aveva condannato l'imputato per il furto di una autovettura e la seguente estorsione (c.d. cavallo di ritorno), e, dichiarati inammissibili per rinuncia i motivi di ricorso attinenti alla affermazione di responsabilità penale, ha proceduto ad escludere la recidiva riconosciuta in primo grado, ed a rideterminare, riducendola, la pena irrogata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Presentando ricorso per Cassazione, la Difesa dell'imputato ha formulato i seguenti motivi. 2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, lett. b, c ed e, nonché art. 652 cod. proc. pen.) per contraddizione tra la sentenza impugnata ed altra sentenza della stessa Corte (del 2 maggio 2024) avente ad oggetto la medesima vicenda estorsiva, in cui è stata esclusa la aggravante delle più persone riunite, riconosciuta a carco del Rotunno. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, lett. c e lett. e, cod. proc. pen.) sono posti a base del secondo motivo. La Corte ha proceduto alla riqualificazione del fatto in furto pluriaggravato senza interloquire con l'imputato e senza considerare la maggiore gravità del reato riconosciuto rispetto alla ricettazione originariamente contestata, così violando il principio di correlazione tra accusa e sentenza sancito dall'art. 521 cod. proc. pen.. 2.3 Il terzo motivo contesta violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, lett. c e lett. e, cod. proc. pen.) in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, per contro, all'applicazione, automatica e senza valutazione alcuna, della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché i motivi addotti non sono consentiti ovvero sono manifestamente infondati. 2. Non consentito è il primo motivo, attinente alla qualificazione giuridica del fatto, alla luce della ampia rinuncia formulata in grado di appello sui punti attinenti alla responsabilità. Infatti, si legge in sentenza (pg. 5) che 'alle 6:05 dello stesso 21 ottobre 2024 (data di svolgimento dell'udienza di discussione, n.d.r.) il difensore e procuratore speciale aveva trasmesso dichiarazione di "rinuncia ai motivi di appello ad eccezione di quelli sulla entità della pena e sulla misura della pena —. Conseguentemente, la Corte proseguiva (pg. 6) 'Ferma è dunque la penale responsabilità dell'imputato per il delitto così come qualificato al capo 2) dell'imputazione'. Senza dedurre l'erroneità di tali apprezzamenti della sentenza di appello, e quindi senza contestare l'avvenuta rinuncia agli indicati motivi, e la conseguente inammissibilità in parte qua dell'appello, la difesa ora lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione (art. 606, lett. b, c ed e, nonché art. 652 cod. proc. pen.) per contraddizione tra la sentenza impugnata ed altra sentenza della stessa Corte (del 2 maggio 2024) avente ad oggetto la medesima vicenda estorsiva, in cui è stata esclusa la aggravante delle più persone riunite, riconosciuta a carco del Rotunno. Ebbene, la rinuncia all'impugnazione, ancorché parziale, in quanto atto abdicativo di diritti processuali (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266245 - 01), ha comportato la inammissibilità, in parte qua, dell'appello, ritualmente pronunciata con la sentenza impugnata, ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.. Il punto non può più pertanto essere dedotto. 2. Anche il secondo motivo, facendo questione di responsabilità, è precluso dalla rinuncia ai motivi ad essa attinenti, espressa in grado d'appello. Esso sembra, peraltro, riguardare, incredibilmente, altra vicenda processuale, riferendosi ad una ipotesi di riqualificazione (da ricettazione) in furto pluriaggravato operata dalla Corte di appello, non verificatasi nell'odierno procedimento. In ogni caso, facendo questione di responsabilità, anche il secondo motivo è precluso dalla rinuncia ai motivi ad essa attinenti, espressa in grado d'appello. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente ricordare che per consolidata giurisprudenza di questa Corte, tale aspetto del trattamento sanzionatorio, così come tutti gli altri, dalla commisurazione della pena, alla comparazione e bilanciamento delle circostanze, al riconoscimento della continuazione, appartengono al dominio del merito, cioè alla discrezionalità del giudice di primo grado e di quello d'appello. Un'ingerenza della Corte di legittimità non è consentita, se la discrezionalità si è espressa in una motivazione non contraddittoria né manifestamente illogica. Si tratta di due parametri di valutazione della motivazione che nel caso concreto sono certamente soddisfatti dalle considerazioni che si trovano tra pg. 7 e pg. 8 della sentenza, ove / si è ribadito che la mancanza di fattori positivamente valutabili (tra i quali non può essere annoverata la scelta del rito abbreviato) è sufficiente a giustificare il diniego. Infine, in relazione alla doglianza relativa alla recidiva, è sufficiente evidenziare che l'aggravante è già stata esclusa in appello di tal che l'odierna doglianza appare incomprensibile. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi elevatissimi profili di colpa nella determinazione della causa di inamnnissibilità -dimostrati dalla formulazione di motivi già rinunciati e da altri addirittura estranei alla presente vicenda processuale o relativi ad una aggravante già esclusa nel giudizio di merito- al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro cinquemila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu