CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 12253/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 23299 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- Agente della riscossione, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL] ; -ricorrente - tiu 35,1 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente- Nonchè Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 2966/12/20, depositata in dataliZifebbraio12020. . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 2853/10/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo di accoglimento del ricorso avverso cartella di pagamento emessa per imposta unica sulle scommesse per l'anno 2012; 2 ti - la CTR - confermando la decisione di primo grado - ha affermato che l'intervento dell'Agenzia delle dogane era inammissibile per non essere stato, in violazione dell'art. 14, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 546/92, notificato alle altre parti del processo, con conseguente inutilizzabilità delle prove documentali prodotte dall'interveniente in ordine all'avvenuta notifica del presupposto avviso di accertamento al contribuente; - il contribuente resiste con controricorso; l'Agenzia delle dogane e dei monopoli con controricorso chiede- in adesione alla posizione dell'Agente della riscossione- la cassazione della sentenza impugnata; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] - preliminarmente va disattesa l'eccezione sollevata dal contribuente in ordine alla carenza di interesse a ricorrere di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per avvenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione (c.d. rottamazione delle cartelle) ai sensi del d.l. n. 193/2016 conv. in legge n. 225/2016; al riguardo, come si evince dalla comunicazione dell'Agente della riscossione - allegata al controricorso- il debito da pagare per la definizione era determinato in complessivi euro 89.000,57 (inclusi gli interessi di dilazione) da suddividere in cinque rate da versare rispettivamente, entro il 31 luglio 2017 la somma di euro 21.360,02, entro il 30 settembre 2017 la somma di euro 20.470,22, entro il 30 novembre 2017 la somma di euro 20.470,22, entro il 30 aprile 2018 la somma di euro 13.350,11 ed entro il 30 settembre 2018 la somma di euro 13.350,10. Nella specie, avuto riguardo alla documentazione allegata, risulta versata la prima rata di euro 21.363,12 in data 27 luglio 2017, la seconda rata di euro 21.389,01 in data 23 ottobre 2017, la terza rata di euro 21.388,96 in data 29 novembre 2017, la quarta rata di euro 13.951,51 in data 26 aprile 2018 e la quinta rata di euro 11.605,68 in data 10 ottobre 2018. Risulta evidente che la seconda rata non risulta pagata nel termine del 30 settembre 2017, per cui il procedimento di definizione agevolata non può considerarsi perfezionato ai sensi del comma 4 dell'art. 6 del d.l. n. 193/2016, che disciplina gli effetti del mancato rispetto del "programma" di definizione agevolata una volta intervenuta la comunicazione dell'esattore («In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602») (Cass. n. 24083 del 2018; Cass. nr. 11540 del 2019; Cass. nn. 18946, 19153 e 19155 del 2021; 6298 del 2022); -con il primo motivo, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 14, commi 3 e 5 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR rigettato l'appello di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ritenendo inammissibile l'intervento volontario dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - con conseguente inutilizzabilità della documentazione prodotta in ordine all'avvenuta notifica dell'atto impositivo presupposto della cartella impugnata - per non avere quest'ultima notificato l'atto di intervento alle altre parti processuali ancorché tale omissione costituisse una mera irregolarità formale sanabile in caso di mancata eccezione da parte delle altre parti successivamente al deposito dell'atto di intervento; - con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sul motivo di appello concernente la assunta violazione dell'art. 23, comma 3, del d.lgs. n. 546/92 per non avere la CTP - nonostante la richiesta tempestiva di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di chiamata in causa dell'ente impositore - assegnato termine per tale adempimento; - in dissonanza con la proposta del relatore (Cass., sez. un., Sez. U, Ordinanza n. 8999 del 16/04/2009; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27305 del 07/10/2021) il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo; - nella specie, il giudice di appello ha ritenuto che, anche nelle more del giudizio di appello, l'Agente della riscossione non avesse fornito la prova in ordine all'avvenuta notifica del presupposto avviso di accertamento stante l'inutilizzabilità delle prove documentali poste a sostegno dell'intervento volontario dell'ente impositore da considerarsi inammissibile per mancata notifica del relativo atto alle altre parti processuali ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 14 cit.; - il comma 5 dell'art. 14 del d.lgs. n. 546/92 prevede che «i soggetti indicati nei commi i e 3 intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al comma precedente» ovvero nelle forme prescritte per la parte resistente (art.23), in quanto applicabili. Tale norma disciplina le modalità dell'intervento volontario nel processo tributario senza prevedere espressamente la sanzione dell'inammissibilità in caso di mancanza di notifica del relativo atto a tutte le altre parti. Invero, l'atto di intervento volontario nel processo tributario, come in quello ordinario, non deve essere notificato alle altre parti a pena di inammissibilità, potendo l'interventore nel processo tributario limitarsi a costituirsi nelle forme prescritte per la parte resistente (art.23), in quanto applicabili, e dunque, mediante deposito, presso la segreteria della commissione adita, del proprio atto di intervento in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione; ciò vale anche per il grado di appello, essendo dall'art. 54 del d.lgs. n. 546/92 richiamate "per le parti diverse dall'appellante" le modalità di costituzione di cui all'art. 23 cit., e dovendo essere notificato alle altre parti, ai sensi dell'art.53, soltanto l'appello principale, che è l'impugnazione proposta per prima, per poi essere depositato presso la segreteria della commissione tributaria adita nei trenta giorni successivi (v. ex plurimis, Cass. n. 28287 del 2013); -se, dunque, la mancata notifica dell'atto di intervento alle altre parti non costituisce un motivo di inammissibilità del medesimo, nel caso di parte contumace, ai sensi dell'art. 292 c.p.c., tra gli atti da notificare a quest'ultimo sono incluse anche le comparse di intervento contenenti domande nuove. Questa Corte ha, al riguardo, precisato che "la violazione dell'art. 292 c.p.c., secondo cui le comparse contenenti domande nuove devono essere notificate al contumace, sebbene trovi applicazione anche alle comparse di intervento, non è rilevabile d'ufficio, nemmeno quando il contumace sia litisconsorte necessario rispetto a tale domanda, trattandosi di un obbligo stabilito nel suo interesse esclusivo" (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9527 del 18/04/2018)e che "le comparse contenenti domande riconvenzionali devono essere notificate alla parte rimasta contumace, qualora siano dirette contro la stessa o in qualche modo la coinvolgano, ma, trattandosi di obbligo stabilito nell'interesse esclusivo di quest'ultima, la nullità conseguente alla mancata notifica può essere eccepita soltanto dal contumace successivamente costituitosi o da lui fatta valere con uno specifico motivo d'impugnazione della sentenza e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice"(Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8697 del 09/04/2018); -pertanto, anche a volere ritenere che la comparsa di intervento, che pur non contenendo domande nuove, alleghi nuovi documenti - alla luce degli interventi della Corte costituzionale (sentenza 25 - 28 novembre 1986, n. 250 e 18 maggio-6 giugno 1989, n. 317) che hanno ampliato l'ambito di applicazione dell'art. 292 c.p.c. - rientri nella categoria degli atti da notificare al contumace, va osservato che, trattandosi di un obbligo stabilito nell'interesse esclusivo di quest'ultimo, la nullità conseguente alla mancata notifica non è rilevabile d'ufficio; -nella sentenza impugnata il giudice di appello non si è attenuto ai suddetti principi nel dichiarare l'inammissibilità dell'atto di intervento dell'Agenzia delle dogane per non essere stato notificato alle altre parti, non essendo tale adempimento prescritto, di per sé, a pena di inammissibilità, e senza considerare che, con riferimento al contribuente contumace, la nullità conseguente alla mancata notifica della comparsa di intervento contenente in allegato nuova documentazione, non fosse rilevabile d'ufficio, trattandosi di un obbligo stabilito nell'interesse esclusivo di quest'ultimo. Né tantomeno il contribuente, contumace in sede di gravame, ha fatto valere tale nullità proponendo, su tale profilo, avverso la sentenza di appello uno specifico motivo di ricorso incidentale; - in conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione; P.Q. M. 7 // La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in d