CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 agosto 2025
Cassazione n. 28504/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1118/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 17261/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli in data 20/12/2024 udita relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni con le quali il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso lette le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli ha confermato quella del Tribunale di Napoli del 07/07/2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all’art. 648 bis c.p. 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato tramite difensore, deducendo con il primo motivo: 2.1. carenza e contraddittorietà della motivazione ( art. 606 lett. e) c.p.p.), non avendo la Corte d’appello motivato in relazione alle deduzioni difensive con le quali si contestava la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. 2.2. Con il secondo motivo lamenta carenza e contraddittorietà della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.), per l’incongruità dei passaggi motivazionali con i quali la Corte d’appello ha ritenuto accertato che [OSCURATO:PERSONA] avesse effettivamente aperto il conto corrente sul quale erano state accreditate le somme provento della truffa, omettendo di considerare la normativa bancaria sull’apertura del conto corrente via web cam(che non consentiva di ritenere certa l’apertura di detto conto ad opera del ricorrente), omettendo anche di effettuare accertamenti scientifici circa l’identità del soggetto che avrebbe aperto il conto corrente e accertamenti in ordine agli indirizzi mail dell’imputato. 2.3.Con il terzo motivo deduce carenza e contraddittorietà della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) per la mancanza di accertamenti in ordine all’effettivo prelievo asseritamente effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] sul conto corrente a lui intestato. 2.4.Con il quarto motivo denuncia violazione di legge (art. 606 lett. b) c.p.p.), in relazione all’art. 192 c.p.p. e 546, co. 1, lett. e) c.p.p., per avere la Corte di merito valutato in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28504/2025 Roma, lì, 04/08/2025 maniera parcellizzata gli elementi indiziari, senza confrontarli con elementi probatori di segno contrario. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso risulta fondato su considerazioni schiettamente fattuali, avulse dall’effettivo apparato argomentativo della sentenza impugnata, e, comunque, su motivi manifestamente infondati. Sotto l’abito della violazione di legge e della contraddittorietà/illogicità della motivazione, le deduzioni difensive postulano, in realtà, una ricostruzione della vicenda storica del tutto diversa da quella chiaramente esplicata nella conforme motivazione dei giudici di merito, introducendo una lettura alternativa del fatto non consentita in questa sede (Sez. 5,n.26455 del 09/06/2022, Rv. 283370; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217).La sentenza di secondo grado non risulta affatto carente sotto il profilo della mancata risposta alle deduzioni difensive se solo si considera che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, in presenza di una "doppia conforme", le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez.3, n.44418 del 16/07/2013, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218). 2.Ciò detto, pacifica la consumazione del delitto di cui all’art. 640 ter c.p.,posto in essere da [OSCURATO:PERSONA], le deduzioni difensive che contestano la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di riciclaggio, mettendo in dubbio l’identificazione di ricorrente con l’intestatario del conto corrente acceso on line, sul quale è confluito il profitto del reato di truffa,reiterano doglianze già prospettate in grado di appello ed ivi superate con corrette argomentazioni logico giuridiche. Va detto anzitutto che integra il delitto di riciclaggio – reato a forma libera, attuabile anche con modalità frammentarie e progressive – il compimento di operazioni consapevolmente volte ad impedire in modo definitivo, o anche solo a rendere più complicato, l’accertamento della provenienza del denaro; tra di esse rientrano le condotte di chi, senza aver concorso nel delitto presupposto, mette a disposizione il proprio conto corrente per ostacolare l’accertamento della delittuosa provenienza delle somme altrui, consentendone il versamento su di esso e provvedendo, di seguito, al loro incasso (Sez. 2, n. 19125 del 26/04/2023, Rv. 284653-01), riceve una somma di denaro nella consapevolezza della sua origine delittuosa (Sez. 2, n. 41517 del 13/09/2024, Rv. 287183), preleva il denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario (Sez. 2, n. 21687 del 05/04/2019, Rv. 276114-01) od opera qualsiasi trasferimento di fondi da un conto corrente bancario acceso presso un differente istituto di credito (Sez. 2, n. 10939 del 12/01/2024, Rv.286140; Sez. 2, n. 43881 del 09/10/2014,Rv. 260694). La disposizione incriminatrice, invero, ricomprende tutte le condotte volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro, anche attraverso operazioni tracciabili (Sez. 2, n. 10939 del 12/01/2024, Rv. 286140).L’effettiva idoneità dissimulatoria delle operazioni, salva l’ipotesi estrema di cui all’art. 49 cod. pen., non è infatti un requisito del fatto tipico (cfr. Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019,Rv. 279407, secondo cui, in tema di autoriciclaggio, il criterio da seguire ai fini dell’individuazione della condotta decettiva è quello della idoneità ex ante, sulla base degli elementi di fatto sussistenti nel momento della sua realizzazione, ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene, senza che il successivo disvelamento dell’illecito per effetto degli accertamenti compiuti, anche grazie alla tracciabilità delle operazioni, determini automaticamente una condizione di inidoneità dell’azione). 3.Nella specie la difesa contesta l’affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di riciclaggio, siccome basata su elementi probatori affatto dimostrativi della identificazione del ricorrente quale soggetto titolare del conto corrente acceso on line, sul quale era confluito il profitto illecito, poi prelevato in contanti o bonificato, deducendo che la procedura di identificazione era stata effettuata mediante un semplice selfie e non con procedura “dinamica”; che l’invio di documenti di identità poteva era stato effettuato da terzi; che il luogo in cui era stata consegnata la carta bancomat con la quale vennero effettuati i prelievi, nell’immediatezza delle operazioni illecite, non corrispondeva a quello di residenza del prevenuto. Ed invero, la Corte di appello di Napoli, non ha avuto dubbi nel ritenere che [OSCURATO:PERSONA] fosse responsabile del delitto di riciclaggio in quanto plurimi erano gli elementi indiziari che deponevano in tal senso e che la Corte ha letto unitariamente : l’accensione del conto corrente tramite web cam e con l’invio di documenti di identità del prevenuto senza che questi ne avesse mai denunciato il furto o lo smarrimento; l’utilizzo della carta bancomat consegnata materialmente alla famiglia Morra –[OSCURATO:PERSONA] a prescindere dalla residenza dello stesso, rilevando altresì sotto il profilo soggettivo, che tutte le operazioni di prelievo in contanti e di bonifici, vennero effettuate nell’immediatezza del trasferimento fondi, mediante carta bancomat consegnata al ricorrente il quale, solo,era a conoscenza del relativo pin (cfr. pagg. 8 e 9 della sentenza di primo grado e pag. 4 della sentenza di appello). La sentenza impugnata ha dunque fornito una lettura unitaria e non parcellizzata degli elementi di prova che il ricorrente contesta, lamentando il vizio di motivazione sulla base di una sostanziale rivalutazione delle prove. Va allora ricordato che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi e una tale preclusione è tanto più stringente quando le doglianze si risolvono, come nel caso di specie, in rilievi che, sollecitando una diversa lettura del materiale probatorio, attingono il merito della regiudicanda. A questo proposito le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione hanno, piùvolte, impartito la lezione interpretativa alla luce della quale il vizio di motivazione- che deve risultare dal testo del provvedimento impugnato o, a seguito della novella ex art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 del 2006, da altri atti del processo specificamente indicati nel ricorso - in tanto sussiste se ed in quanto si dimostri che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non invece quando si opponga alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621-01). Infatti, come più volte affermato dalla Corte regolatrice, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto,dovendo il sindacato demandato al giudice di legittimità essere limitato – per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità diverificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione,la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402del 30/04/1997, Dessimone ed altri, Rv. 207944), con la specificazione che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente(manifesta: cfr. testo dell'art. 606, comma 1, lettera e) , cod. proc. pen.), cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluentile minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché le ragioni del convincimento siano spiegate in modo logico e adeguato (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n.47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Sul punto, va ricordato come sia costante, nella giurisprudenza della Corte,l'indirizzo che configura l'obbligo della motivazione in termini tali da ritenerlo adempiuto allorché il Giudice di merito, come nel caso di specie, abbia dato attodelle ragioni del suo convincimento, senza che, a tale fine, sia necessario l'esame di tutte le deduzioni difensive delle parti e delle risultanze processuali che siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. In particolare, per quanto riguarda il ragionamento probatorio, è stato precisato che, ai fini della correttezzae della logicità della motivazione, non occorre che il Giudice di merito abbia datoconto della valutazione di ogni deposizione assunta e di ogni prova, come di altre possibili ricostruzioni dei fatti che possano condurre ad eventuali soluzioni diverse da quella adottata, egualmente fornite di coerenza logica, ma è sufficiente che lostesso Giudice abbia indicato le fonti di prova di cui ha tenuto conto per la formazione del suo convincimento e, quindi, della decisione, ricostruendo il fatto in modo plausibile con ragionamento logico e argomentato (Sez. 6, n. 11984 del24/10/1997, Rv. 209490).Pertanto, il rilievo formulato dal ricorrente, secondo il quale la Corte di appello di Napoli avrebbe omesso di valutare le deduzioni difensive riguardanti la procedura di accensione del conto corrente on line, sono prive di fondamento. 4.Il giudice di merito, nel caso in esame, ha, da un lato, motivatamente escluso tutte le ipotesi alternative prospettate dalla difesa ed ha, dall'altro, individuato gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, facendo risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla stessa ipotesi alternativa prospettata con specifico riferimento all'eventualità che il conto corrente fosse stato acceso da altri ad insaputa del ricorrente. Ed invero, la giurisprudenza di legittimità è infattiferma nel ritenere che la regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio,ex art. 533, comma 1, cod. proc. pen. consente di pronunciare sentenza di condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura" ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva, come nella presente vicenda, del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (ex multis, Sez.5, n. 1282 del 12/11/2018, Rv. 275299; Sez. 1, n. 17921del 03/03/2010, Rv. 247449). In conclusione, l’identificazione del ricorrente è stata affermata sulla base di dati certi di cui il difensore contesta inammissibilimente la lettura e, sulla base diplurime e articolate movimentazioni finanziarie, è stata anche ritenuta provata l’intenzionalità sicchè le deduzioni difensive risultano assolutamente aspecifiche, non misurandosi con le ampie argomentazioni svolte da entrambi i giudici di merito. 5.Alla luce di quanto complessivamente esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 10/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]