CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 dicembre 2025
Cassazione n. 33210/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6732/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], ora [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. LECCE n. 2376/2022 depositata il 09/09/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente era stato notificato di un avviso di pagamento in data 29/12/2015 dalla concessionaria [OSCURATO:SOCIETA] per conto del Consorzio oggi resistente, per contributi di bonifica dell’anno 2014. Successivamente la concessionaria gli aveva notificato un’ingiunzione di pagamento del 17/6/2016 con la quale gli intimava il pagamento della somma dovuta per il suindicato contributo. Il contribuente impugnò entrambi gli atti avanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Lecce che, nel contraddittorio con il Consorzio e la [OSCURATO:SOCIETA]. e in accoglimento del ricorso, li annullò per difetto di prova in ordine all’effettivo godimento del beneficio consortile. [OSCURATO:PERSONA] propose appello avanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Lecce e questa, nel contraddittorio con il contribuente e mediante la sentenza indicata in epigrafe, accolse l’appello ritenendo che, essendo i fondi del ricorrente ricompresi nel piano di classifica regolarmente approvato, doveva ritenersi presunto il beneficio consortile. Il giudice d’appello ritenne che il ricorrente non avesse provato l’esclusione dalla fruibilità del beneficio, presupposto ai sensi dell’art. 860 c.c. e dell’art. 10 del R.D. 215/1933,al fine di ottenere l’esenzione dai predetti contributi. Valutò altresì che i fondi del ricorrente, per caratteristiche e ubicazione, fossero destinati a trarre vantaggi dalle attività consortili con conseguente obbligo di contribuzione, svalutando la rilevanza del presunto abbandono o mancanza di manutenzione che avrebbe afflitto i canali in questione e rimarcando come il Consorzio avesse documentato diversi interventi anche nell’anno cui è riferito il contributo di cui è causa. Ricorre per cassazione il contribuente sulla base di quattro motivi, integrati da successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA], cui il ricorso è stato telematicamente notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 3 e 10 del rd 215/33, e 3, 13, 17, 18 e 42 della legge regionale Puglia n. 4 del 13 marzo 2012, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.. Sostiene che, in applicazione delle disposizioni regionali citate, il Consorzio avesse l’obbligo di dotarsi, entro 180 giorni dal 13/3/2012, di un nuovo piano generale di bonifica. Ciononostante,il Consorzio adottò un piano di classifica in data 18/10/2012 senza provvedere al presupposto piano di bonifica. Ciò, benché non ostativo alla validità del piano, dovrebbe comunque superare la presunzione relativa di beneficio diretto e immediato per i fondi del contribuente ove sia contestato il piano di classifica. Richiama a tal fine una pronuncia di questa sezione (n. 2241 del 6/2/15) che avrebbe disposto in tal senso. 2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 11 del R.D. n. 215/1933 e 17-18 della l.r. Puglia n. 4/2012 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c..La presunzione invocata dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe superata dalla contestazione del piano di classifica, operata dal contribuente sin dal ricorso in primo grado, ciò che avrebbe dovuto indurre la stessa Commissione a ripartire l’onere probatorio secondo i normali criteri. 2.1 Idue motivi, che possono essere trattati congiuntamente attesa la sostanziale identità della questione, sono infondati. 2.2 Preliminarmente va osservato come il richiamo, operato dal ricorrente alla suindicata pronuncia n. 2241/15 , non appa ia pertinente in quanto l’insegnamento relativo riguarda la legislazione specifica della Regione Toscana (l.r. 94/1994), con riferimento a una cartella di pagamento del 2006, in presenza di un piano di classifica adottato dal consorzio toscano in assenza di piano di bonifica, previsto sin dal 1994 e al di là d’ogni norma transitoria. 2.3 Nel caso specifico, invece, la stessa L.R. Puglia prevede la disciplina transitoria all’art. 42, comma 7, secondo cui, “In fase di prima applicazione della presente legge i Piani di classifica sono redatti tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della presente legge e sono adeguati a seguito dell’approvazione del Piano generale di bonifica di cui all’articolo 3. Per i consorzi di bonifica di Arneo, [OSCURATO:PERSONA], Stornara e Tara e Terre d’Apulia si tiene conto dei piani di classifica elaborati in attuazione delle norme dettate dalla l.r. 12/2011. Ai fini dell’articolo 12, in fase di applicazione della presente legge si tiene conto del catasto consortile esistente su ciascun Consorzio”. 2.4 Nel caso qui in esame le opere effettuate dal Consorzio pugliese sono realizzate e individuate nel piano di classifica adottato nel 2013 e documentate come indicato dalla stessa pronuncia impugnata. A ciò si aggiunga come la pronuncia richiamata n. 2241/2015 sia antecedente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 188/2018 la quale ha chiarito come il contributo consortile di bonifica abbia natura tributaria, conformemente alla sua natura nonsinallagmatica, e costituisca un contributo di scopo, con la conseguenza che è identificabile un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del "beneficio" che all'immobile deriva dalla fruizione (o anche dalla fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta) dell'attività di bonifica, che deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale (vv. sentenze n. 335 del 2008, n. 26 del 1998). Ne deriva che se il beneficio deve comunque essere fruito o anche meramente fruibile dal ricorrente, rimane operante la presunzione derivante dal piano di classifica, che la sentenza impugnata ha ritenuto non superata dalle argomentazioni del ricorrente medesimo. 2.5 Deve inoltre evidenziarsi, al di là delle valutazioni in fatto che non competono a questa Corte, che la sentenza impugnata non si è limitata a ribadire la presunzione derivante dal piano di classifica asseritamente contestato (e mai impugnato ex se), ma ha motivato congruamente sull’adempimento dell’onere probatorio da parte del Consorzio evidenziando come: - sia indubbio che gli immobili del contribuente, per le loro caratteristiche e ubicazioni, sono destinati a trarre vantaggio dall’attività del Consorzio; - a nulla rileva che negli ultimi anni quest’ultimo possa avere trascurato la manutenzione dei canali, essendo com’è noto il cittadino obbligato a pagare i tributi anche quando i servizi che lo Stato è tenuto ad assicurare non siano perfettamente efficienti; - il Consorzio, a mezzo di produzione documentale, ha tuttavia provato d’aver programmato ed eseguito interventi di manutenzione delle opere idrauliche situate nell’ambito territoriale in cui sono situati gli immobili del contribuente, al fine di mantenere per quanto possibile efficiente il sistema di deflusso delle acque dalla proprietà fondiaria alla rete idraulica, in modo da evitare l’allagamento (richiamando documentazione). Tali valutazioni appaiono apprezzamenti di merito incensurabili in sede di legittimità in quanto privi di errori logici o giuridici. Qualora pertanto e ipoteticamente il giudice d’appello avesse errato nel porre l’onere probatorio a carico del contribuente, in fatto ha valutato le prove in atti secondo la giusta ripartizione,ritenendo che il Consorzio avesse comunque provato il suo diritto. 3. Con il terzo motivo censura la violazione degli artt. 11 r.d. n. 215/1933, 860 c.c., 17 e 18 L.R. Puglia n. 4/2012 e deliberazione [OSCURATO:PERSONA]. Puglia n. 1150 del 18/6/13 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Sostiene che la formazione progressiva dell’imposizione tributaria in oggetto, prevista dalle normative suindicate, imponga di sindacarne l’effettività al fine di verificare l’effettiva debenza sicché solo ove gli interventi siano stati effettivamente realizzati, sorgerebbe il diritto al contributo in capo al consorzio. Secondo tale ricostruzione: 1) col bilancio preventivo si programmano le opere da realizzare distinguendo ciò che è pagato dalla Regione o altri da quelli a carico del consorzio; 2) gli interventi programmati vanno eseguiti nel corso dell’anno; 3) segue approvazione entro fine anno del piano annuale di riparto che distribuisce tra i consorziati sulla base degli indici di beneficio e con l’indicazione degli indici d’efficienza, destinati a correggere la formazione del ruolo di contribuenza. Lo stesso statuto del consorzio Arneo, all’art. 62 , prevede che le spese a carico della proprietà consorziata per il funzionamento del Consorzio sono ripartite a bonifica ultimata e in ragione dei benefici effettivamente conseguiti. 3.1 Il motivo è infondato. 3.2 La ricostruzione operata ripropone l’esistenza di un sinallagma tra le opere effettuate e la debenza del contributo che è stata esclusa dalla pronuncia della Corte Costituzionale, richiamata anche nella sentenza impugnata, che riconosce invece il contributo in capo ai proprietari di fondi che fruiscono o possono fruire del beneficio. Attesa l’accertata natura di tributo di scopo, e non di corrispettivo contrattuale, vanno richiamate le motivazioni della sentenza impugnata, comeriportate con riferimento al precedente motivo , a giustificazione dell’esistenza dei requisitidella sua esigibilità. 4. Con il quarto motivo censura l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.. Secondo il ricorrente la pronuncia impugnata ha omesso di rilevare che il beneficio che giustifica la pretesa del Consorzio non può derivare da generici e non meglio individuati interventi eseguiti su opere idrauliche situate nell’ambito territoriale in cui insistono i terreni di sua proprietà. Lamenta che il giudice di merito non abbia disposto una consulenza tecnica d’ufficio alfine di tale accertamento. 4.1 Il motivo è inammissibile. 4.2 Si censura infatti l’omesso esame di un fatto storico che è invece stato specificamente valutato dalla pronuncia impugnata, dovendo richiamarsi a tal fine quanto già riportato in merito al secondo motivo di censura, anche se tali apprezzamenti non sono condivis i dal ricorrente che cerca di provocare una rivalutazione in fatto delle proveacquisite. La scelta poi di non operare una consulenza tecnica d’ufficio è frutto di una valutazione discrezionale del giudice di merito ed è incensurabile in Cassazione ove non ricorra, come si è detto nel caso specifico, il profilo exart. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (Cass. Sez. L., 25/08/2023, n. 25281, Rv. 669071 –01). 5. il ricorso va pertanto respinto. Non va adottata pronuncia sulle spese, essendo i resistenti rimasti intimati. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. P.Q.M la Corte respinge il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per i