CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 11854/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o finanziario accordato nel 2002, cui aveva fatto séguito la revoca dello stesso nel 2007 e, nel 2011, un'ingiunzione di pagamento "ex" r.d. n. 639 del 1910; deduceva, per quanto qui rileva, la mancata notifica degli atti prodromici, la prescrizione, la decadenza e l'illiquidità del credito per come esposto nella cartella medesima; il Tribunale rigettava l'opposizione, con pronuncia parzialmente riformata dalla Corte di appello in punto di interessi, indicati come privi d'idonea motivazione in ordine al loro criterio di computo; osservava la Corte territoriale che: il giudice di prime cure aveva ritenuto notificata l'ingiunzione prodromica sia ex art. 140, cod. proc. civ., che a mezzo della pubblicazione sul BURC della Regione Calabria, senza però che quella fosse impugnata, e senza che l'opponente avesse utilmente censurato le statuizioni giudiziali relative all'idoneità dell'utile conoscenza legale a séguito della pubblicazione in parola; la prescrizione non era decorsa, neppure quanto agli interessi, poiché decennale, trattandosi di ripetizione d'indebito non soggetta ad altre decadenze; avverso questa decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando sette motivi; resistono con controricorso sia la Regione Calabria sia l'Agenzia delle Entrate Riscossione; RG n 19235 del 2019 74, Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 140, 324, 329, 342, cod. proc. civ., 2909, cod. civ., 24, Cost., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che con l'appello era stata dedotta l'invalidità della notifica dell'ingiunzione, perché il relativo avviso di ricevimento era stato restituito al mittente con l'indicazione di "sconosciuto" all'indirizzo, mentre il Tribunale, che aveva pure errato sul punto valutando valida la notifica, non aveva affermato alcun onere d'impugnazione del BURC regionale; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, oltre che dell'art. 24, Cost., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che, essendo stata omessa la notifica degli atti prodromici, compresa l'ingiunzione invalidamente notificata, la motivazione della cartella era insufficiente e lesiva del diritto di difesa; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 2946, cod. civ., 324, 329, 342, 140, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che, essendo stata omessa la notifica degli atti prodromici, compresa l'ingiunzione invalidamente notificata, non vi era stata interruzione utile della prescrizione; con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2946, cod. civ., 21-nonies, legge n. 241 del 2009, 1, comma 136, legge n. 311 del 2004, 6, comma 1, lettera d), n. 1, legge n. 124 del 2015, 54, 97, Cost., poiché la Corte di appello avrebbe errato affermando l'insussistenza della decadenza, posto che l'annullamento d'ufficio ovvero, nel caso, la revoca del contributo non erano stati pronunciati in un termine ragionevole, individuabile in un triennio, con conseguente consolidamento dell'affidamento del privato a fronte del mancato esercizio, protratto nel tempo, del potere del soggetto pubblico; con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2948, 2946, 1282, 2033, cod. civ., poiché non si trattava di ripetizione RG n 19235 del 2019 Cons. rel. 'í) [OSCURATO:PERSONA] d'indebito bensì di riscossione mediante ruolo di contributo pubblico accordato e poi revocato, sicché non poteva operare la prescrizione inerente alla prima e differente ipotesi; con il sesto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 97, Cost., 1, 3, legge n. 241 del 1990, 474, 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di valutare che il credito era illiquido non solo quanto alla impossibilità di ricostruire la quantificazione degli interessi, ma anche quanto all'aggio preteso, e dunque complessivamente, carenza afferente alla stessa riconoscibilità come titolo esecutivo e quindi sempre rilevabile anche officiosamente; con il settimo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 345, terzo comma, 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che era stato tardivamente prodotto dalla Regione Calabria, in via telematica, solo in secondo grado, un avviso di ricevimento pertanto non utilizzabile; Rilevato che i primi tre motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili; parte ricorrente non si misura con le affermazioni della Corte di appello; quest'ultima ha osservato, riportando passi della motivazione del Tribunale, che il giudice di prime cure aveva espressamente statuito l'idoneità notificatoria della pubblicazione dell'ingiunzione sul BURC regionale, effettuata in uno alla modalità ex art. 140, cod. proc. civ.; nel ricorso, ribadendo le ragioni d'invalidità della notifica ex art. 140, cod. proc. civ., si afferma, come anticipato in parte narrativa, che il Tribunale non aveva invece «affermato alcun onere d'impugnazione del BURC» (pag. 10 del ricorso); evidentemente le censure non affrontano idoneamente la ragione decisoria, che non è stata quella di evidenziare una statuizione del precedente RG n 19235 del 2019 Cons. rel. Paolo orreca grado, non censurata, d'impugnazione del BURC, bensì di validità notificatoria della relativa pubblicazione; ne deriva anche il consolidamento dell'affermazione sull'utile interruzione della prescrizione nel 2011; il quarto motivo è inammissibile; la questione afferente al termine di decadenza dal potere di revoca del contributo pubblico accordatoì avrebbe dovuto dedursi opponendo l'ingiunzione ritenuta nelle fasi di merito validamente notiziata, ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, attenendo al merito della pretesa sottesa al credito; è opportuno sottolineare che questa Corte ha ribadito che l'inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, non preclude l'opposizione di merito che il debitore proponga per contestare l'esistenza della pretesa creditoria fatta valere, tale termine non avendo natura perentoria, non essendo sancita per la sua inosservanza una decadenza o inammissibilità (Cass., 06/05/2021, n. 12031, Cass., 18/09/2003, n. 13751, Cass., Sez. U., 28/10/1963, n. 2850); ma, nell'ipotesi, nel quadro di quanto riferito ai sensi dell'art. 366, nn. 3 e 6, cod. proc. civ., la parte non si è opposta all'ingiunzione chiedendone l'annullamento giudiziale bensì alla cartella; e ha formulato la domanda deducendo la mancata notifica anche di quell'atto prodromico, deduzione rimasta smentita nello svolgimento processuale; con la censura in scrutinio la parte allega di aver in realtà domandato l'accertamento della illegittimità della revoca del contributo presupposta, ma, a fronte della diversa qualificazione della contraria pretesa pubblica, effettuata dalla Corte territoriale nel senso della ripetizione d'indebito, non dimostra, ai sensi dell'art. 366, nn. 3 e 6, cod. proc. civ., con lo stesso gravame, di aver formulato tale diversa domanda; che si tratti di domanda differente e da formulare esplicitamente in questo senso, innescando il correlativo contraddittorio, lo conferma la circostanza che non è dato comprendere se, sia pure in tesi, la parte stia discorrendo di aver riferito e fondato l'opposizione sull'annullamento d'ufficio, RG n 19235 del 2019 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] ( dunque in autotutela, come indica nella censura in scrutinio, ovvero sulla revoca del contributo come indicato dall'ente regionale titolare del credito affermato, e come pure la medesima parte qui ricorrente premette sovrapponendo gli istituti, rispetto al primo solo dei quali valgono le questioni che solleva e indica di aver sollevato conclusivamente nel merito, al contempo senza dimostrarlo e senza quindi chiarire quale domanda abbia effettivamente svolto sul punto e in quali specifici termini; la formulazione della domanda incide, come sottolineato, sul contraddittorio; e di ciò se ne ha riprova, una volta di più, con le controdeduzioni svolte infatti in tal senso nel controricorso della Regione; il quinto motivo è infondato; come appena evidenziato scrutinando il motivo precedente, non è dimostrato in ricorso che il perimetro del giudizio innescato dalle parti sia stato differente da quello, affermato dalla Corte territoriale, della ripetizione d'indebito a séguito di revoca del contributo accordato, e questo perimetro fonda l'estensione decennale della prescrizione (cfr., sul punto, Cass., 09/10/2017, n. 23603); il sesto motivo è inammissibile; N9 viene dedotta una questione che non dimostra, ai sensi dell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., essere stata allegata nelle fasi di merito, nel senso specificato dell'indeterminatezza dei compensi dell'esattore; il settimo motivo è manifestamente inammissibile; si discorre di un avviso non trascritto e di cui neppure si specifica la riferibilità e rilevanza; spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali di ciascuna parte controricorrente liquidate in euro 7.300,00, oltre al 15% di spese forfettarie per entrambi, e 200,00 euro per esborsi e accessori legali per la Regione Calabria, spese prenotate a debito per l'Agenzia delle Entrate Riscossione. RG n 19235 de12019 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma, 18 gennaio 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]