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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07141/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 13 novembre 2023 la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Padova del 16 novembre 2022 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi cinque di reclusione ed euro 140,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen. (capo A); 56, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. (capo B); 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. (capo C).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con cinque distinti motivi: violazione di legge per improcedibilità dei reati rubricati ai capi B) e C) di imputazione per mancanza della querela; vizio di motivazione con riguardo alla mancata sua assoluzione per difetto di querela dal delitto contestatogli al capo A), da riqualificarsi come ipotesi di furto aggravato invece che di ricettazione; vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento in suo favore della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen., stante la speciale tenuità dei beni sottratti; vizio di motivazione con riferimento all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche; vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. 2.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in primo luogo ritenuta la manifesta infondatezza dell'introduttiva censura, atteso che, per come congruamente ritenuto nella sentenza impugnata (cfr. p. 4), risultano agli atti due querele, rispettivamente presentate da [OSCURATO:PERSONA] il 15 aprile 2021 e [OSCURATO:PERSONA] il 23 aprile 2021, con cui le persone offese avevano chiesto di procedere nei confronti del Basso per i delitti di furto contestati ai capi B) e C) della rubrica.

2.1. La seconda doglianza concerne, quindi, un motivo non deducibile in questa sede di legittimità, in quanto esso, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica all'analoga doglianza eccepita con l'atto di appello — nella quale erano state congruamente evidenziate le ragioni per cui la fattispecie indicata al capo A) dovesse essere qualificata come reato di ricettazione (cfr. p. 4 della sentenza impugnata) - reiteri le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado.

Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).

E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).

2.2. Del pari priva di ogni fondamento è, poi, la terza censura dedotta, dovendosi ritenere del tutto logico e congruo il ragionamento con cui la Corte di appello (cfr. p. 5 della sentenza impugnata) ha evidenziato come le biciclette sottratte dal Basso non avessero un valore tale da poter essere definito come trascurabile, con causazione di un danno economicamente irrilevante alle persone offese, essendo consolidata l'esegesi resa da questa Corte di legittimità per cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (così, espressamente: Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241-01).

2.3. E' inammissibile, ancora, pure la quarta doglianza eccepita da parte del ricorrente, in quanto proposta con motivo manifestamente infondato, osservato che la motivazione resa dalla Corte territoriale (cfr. p. 5) ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).

2.4. Con riguardo, infine, all'invocata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, deve essere osservato come la norma che si assume violata preveda, quali condizioni applicative (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., sussista l'indice- criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento.

Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01).

Senza ampliare il tema oltre quanto strettamente attinente al caso concreto, risulta, dunque, alla luce di quanto sopra, che tutti gli indici indicati nella sentenza impugnata siano elementi correttamente evidenziati dal giudice di merito per negare la possibilità di sussumere il fatto oggetto di esame nell'ipotesi disciplinata dall'art.131-bis cod. pen. (cfr. pp. 5 e s.).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 novembre 2023 la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Padova del 16 novembre 2022 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi cinque di reclusione ed euro 140,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen. (capo A); 56, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. (capo B); 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. (capo C). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con cinque distinti motivi: violazione di legge per improcedibilità dei reati rubricati ai capi B) e C) di imputazione per mancanza della querela; vizio di motivazione con riguardo alla mancata sua assoluzione per difetto di querela dal delitto contestatogli al capo A), da riqualificarsi come ipotesi di furto aggravato invece che di ricettazione; vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento in suo favore della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen., stante la speciale tenuità dei beni sottratti; vizio di motivazione con riferimento all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche; vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in primo luogo ritenuta la manifesta infondatezza dell'introduttiva censura, atteso che, per come congruamente ritenuto nella sentenza impugnata (cfr. p. 4), risultano agli atti due querele, rispettivamente presentate da [OSCURATO:PERSONA] il 15 aprile 2021 e [OSCURATO:PERSONA] il 23 aprile 2021, con cui le persone offese avevano chiesto di procedere nei confronti del Basso per i delitti di furto contestati ai capi B) e C) della rubrica. 2.1. La seconda doglianza concerne, quindi, un motivo non deducibile in questa sede di legittimità, in quanto esso, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica all'analoga doglianza eccepita con l'atto di appello — nella quale erano state congruamente evidenziate le ragioni per cui la fattispecie indicata al capo A) dovesse essere qualificata come reato di ricettazione (cfr. p. 4 della sentenza impugnata) - reiteri le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado. Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento). E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01). 2.2. Del pari priva di ogni fondamento è, poi, la terza censura dedotta, dovendosi ritenere del tutto logico e congruo il ragionamento con cui la Corte di appello (cfr. p. 5 della sentenza impugnata) ha evidenziato come le biciclette sottratte dal Basso non avessero un valore tale da poter essere definito come trascurabile, con causazione di un danno economicamente irrilevante alle persone offese, essendo consolidata l'esegesi resa da questa Corte di legittimità per cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (così, espressamente: Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241-01). 2.3. E' inammissibile, ancora, pure la quarta doglianza eccepita da parte del ricorrente, in quanto proposta con motivo manifestamente infondato, osservato che la motivazione resa dalla Corte territoriale (cfr. p. 5) ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01). 2.4. Con riguardo, infine, all'invocata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, deve essere osservato come la norma che si assume violata preveda, quali condizioni applicative (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., sussista l'indice- criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01). Senza ampliare il tema oltre quanto strettamente attinente al caso concreto, risulta, dunque, alla luce di quanto sopra, che tutti gli indici indicati nella sentenza impugnata siano elementi correttamente evidenziati dal giudice di merito per negare la possibilità di sussumere il fatto oggetto di esame nell'ipotesi disciplinata dall'art.131-bis cod. pen. (cfr. pp. 5 e s.). 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
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