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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01274/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie in danno dell'agente di [OSCURATO:PERSONA]; l'imputata si sarebbe opposta con violenza all'attività di identificazione del pubblico agente procurandogli lesioni.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando tre motivi.

2.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità formulato solo sulla base delle testimonianze assunte ma senza considerare la "richiesta di valutare il filmato" acquisito dalle telecamere a circuito chiuso del comprensorio residenziale in cui i fatti si svolsero e neppure considerando adeguatamente i verbali di Pronto soccorso prodotti dall'imputata e le foto rappresentanti le lesioni subite.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della causa di giustificazione prevista dall'art. 393 bis cod. pen.; la condotta sarebbe stata commessa dopo che l'agente aveva illegittimamente tentato di bloccare la ricorrente per compiere un'attività di carattere amministrativo

2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge quanto alla ritenuta insussistenza sul piano putativo della causa di giustificazione di cui si è detto, tenuto conto della convinzione dell'imputata della natura provata del luogo in cui i fatti si svolsero.

2.4. E' pervenuta una memoria nell'interesse dell'imputata con cui si riprendono e si sviluppano ulteriormente gli argomenti posti a fondamento del ricorso evidenziandone l'ammissibilità e la fondatezza.

3. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile.

La Corte ha puntualmente ricostruito i fatti, valutato le prove e spiegato correttamente, da una parte, perché, nella specie, sono configurabili i reati contestati, e, dall'altra, le ragioni per le quali, alla luce del comportamento del pubblico agente, non vi siano i presupposti per riconoscere la invocata causa di giustificazione, nemmeno sotto il profilo putativo.

Nulla di specifico è stato dedotto, essendosi l'imputata a riproporre le stesse argomentazioni portate alla cognizione della Corte di appello e da questa adeguatamente considerate e, sostanzialmente, a sollecitare alla Corte una diversa valutazione delle prove finalizzata, in ultima analisi, ad una diversa ricostruzione fattuale.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amjnende.

Così deciso in Roma, il 9 set

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie in danno dell'agente di [OSCURATO:PERSONA]; l'imputata si sarebbe opposta con violenza all'attività di identificazione del pubblico agente procurandogli lesioni. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità formulato solo sulla base delle testimonianze assunte ma senza considerare la "richiesta di valutare il filmato" acquisito dalle telecamere a circuito chiuso del comprensorio residenziale in cui i fatti si svolsero e neppure considerando adeguatamente i verbali di Pronto soccorso prodotti dall'imputata e le foto rappresentanti le lesioni subite. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della causa di giustificazione prevista dall'art. 393 bis cod. pen.; la condotta sarebbe stata commessa dopo che l'agente aveva illegittimamente tentato di bloccare la ricorrente per compiere un'attività di carattere amministrativo 2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge quanto alla ritenuta insussistenza sul piano putativo della causa di giustificazione di cui si è detto, tenuto conto della convinzione dell'imputata della natura provata del luogo in cui i fatti si svolsero. 2.4. E' pervenuta una memoria nell'interesse dell'imputata con cui si riprendono e si sviluppano ulteriormente gli argomenti posti a fondamento del ricorso evidenziandone l'ammissibilità e la fondatezza. 3. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile. La Corte ha puntualmente ricostruito i fatti, valutato le prove e spiegato correttamente, da una parte, perché, nella specie, sono configurabili i reati contestati, e, dall'altra, le ragioni per le quali, alla luce del comportamento del pubblico agente, non vi siano i presupposti per riconoscere la invocata causa di giustificazione, nemmeno sotto il profilo putativo. Nulla di specifico è stato dedotto, essendosi l'imputata a riproporre le stesse argomentazioni portate alla cognizione della Corte di appello e da questa adeguatamente considerate e, sostanzialmente, a sollecitare alla Corte una diversa valutazione delle prove finalizzata, in ultima analisi, ad una diversa ricostruzione fattuale. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amjnende. Così deciso in Roma, il 9 set
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