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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 2021

Cassazione n. 05256/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Tramite il suo difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dell'Il febbraio 2021, con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il medesimo era stato condannato alle pene di legge in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per aver venduto e illecitamente detenuto ai fini di spaccio 3 dosi di sostanza stupefacente di tipo cocaina e 8 gr. di sostanza stupefacente di tipo marijuana.

2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui la difesa contesta il giudizio di colpevolezza dell'imputato.

Si asserisce che il giudice di merito non abbia assolto l'obbligo motivazionale, avendo omesso di valutare criticamente tutti gli elementi probatori.

3. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen. e l'impugnazione va dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza e genericità, difettando un adeguato confronto con le razionali argomentazioni della sentenza impugnata.

Non sono enunciati, neppure genericamente, i motivi che avrebbero giustificato un eventuale proscioglimento dell'imputato, né sono minimamente considerate le ragioni esposte nella sentenza impugnata, peraltro razionali ed esaustive in punto di giudizio di colpevolezza del ricorrente.

In maniera non illogica, la Corte di appello ha infatti escluso l'invocato consumo di gruppo e ritenuto pienamente dimostrata l'attività di spaccio svolta dall'imputato in maniera stabile.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. - Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2021 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Tramite il suo difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dell'Il febbraio 2021, con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il medesimo era stato condannato alle pene di legge in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per aver venduto e illecitamente detenuto ai fini di spaccio 3 dosi di sostanza stupefacente di tipo cocaina e 8 gr. di sostanza stupefacente di tipo marijuana. 2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui la difesa contesta il giudizio di colpevolezza dell'imputato. Si asserisce che il giudice di merito non abbia assolto l'obbligo motivazionale, avendo omesso di valutare criticamente tutti gli elementi probatori. 3. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen. e l'impugnazione va dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza e genericità, difettando un adeguato confronto con le razionali argomentazioni della sentenza impugnata. Non sono enunciati, neppure genericamente, i motivi che avrebbero giustificato un eventuale proscioglimento dell'imputato, né sono minimamente considerate le ragioni esposte nella sentenza impugnata, peraltro razionali ed esaustive in punto di giudizio di colpevolezza del ricorrente. In maniera non illogica, la Corte di appello ha infatti escluso l'invocato consumo di gruppo e ritenuto pienamente dimostrata l'attività di spaccio svolta dall'imputato in maniera stabile. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. - Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2021 Il Consigliere estensore
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