CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 09964/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso; _ 11 i I ,k7), I 2 J_ i " > r 2 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 3 luglio 2020, condannava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione, così riqualificando l'originaria imputazione di riciclaggio. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando il mancato utilizzo, da parte della Corte di appello, dei parametri quali caratteristiche della condotta, personalità del reo, condotta successiva all'azione, processo motivazionale e contesto lecito o illecito nel quale la condotta del soggetto agente si colloca, che aveva generato una palese violazione degli artt. 27 della Costituzione e 42 del codice penale, avendo ritenuto penalmente responsabile per un reato punito a titolo di dolo un soggetto che aveva agito colposamente: [OSCURATO:PERSONA], unico a non fuggire alla vista dei carabinieri, si stava semplicemente recando in una via di campagna alla guida del suo furgone per caricare della merce, come gli era stato richiesto dai coimputati, e nulla sapeva sulla origine delittuosa dei pezzi dell'autovettura smontata, cui non era neppure riuscito ad arrivare in quanto fermato dai carabinieri mentre era alla guida del furgone. 1.2 n difensore osserva inoltre che la Corte di appello aveva escluso la recidiva contestata al ricorrente, ma aveva contraddittoriamente non ritenuto concedibili le attenuanti generiche, senza considerare che [OSCURATO:PERSONA] aveva preso parte solo alla seconda e meno grave parte della condotta criminosa, non era fuggito alla vista dei carabinieri, aveva tenuto un comportamento processuale collaborativo ed aveva precedenti penali per nulla allarmanti. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 II difensore osserva che sin dal principio [OSCURATO:PERSONA] aveva confessato di essere l'autore del furto dell'autovettura, dichiarazioni poi reiterate, per cui non si comprendevano le argomentazione spese dalla Corte di appello a sostegno delle sue affermazioni, riscontrate dal ritrovamento presso la sua abitazione di una centralina elettrica necessaria per l'accensione di autovetture in mancanza delle chiavi; vista l'erronea applicazione della legge penale e l'illogicità della motivazione, la sentenza impugnata andava quindi annullata. 3. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 n difensore osserva che non era mai stato accertato da parte degli agenti di polizia giudiziaria che Acri avesse la disponibilità dell'autovettura ricettata, ed era soltanto reo di essere stato trovato a bordo dell'autovettura condotta da [OSCURATO:PERSONA], per cui non vi era la prova della ricettazione.5 3.2 Relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, il difensore osserva che contrariamente a quanto scritto dalla Corte di appello, i precedenti penali di Acri non erano recenti, per cui una corretta valutazione della personalità del ricorrente, unitamente alla condotta materiale posta in essere e processuale serbata nel corso del procedimento, in cui aveva manifestato la volontà di essere giudicato con rito abbreviato, avrebbe dovuto portare la Corte di appello a riconoscere il beneficio richiesto; inoltre, la concreta applicazione della recidiva era priva di un legame soggettivamente rilevante con l'agente, con conseguente pregiudizio dei principi di personalizzazione e necessaria finalizzazione della risposta sanzionatoria al reato. 4. Il Procuratore generale presentava conclusioni scritte con le quali chiedeva dichiararsi inammissibili i ricorsi; il difensore di [OSCURATO:PERSONA] presentava conclusioni scritte con le quali insisteva nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili. 1.1 La Corte di appello ha così ricostruito i fatti; dopo che [OSCURATO:PERSONA] e Acri erano stati fermati per un controllo e notati con indumenti e scarpe sporchi di terra, i carabinieri, intuendo che avessero smontato nella vicine campagne una autovettura rubata, avevano rivenuto in effetti una autovettura oggetto di furto e si erano appostati in attesa che qualcuno venisse a prelevare i pezzi accantonati; e così, in effetti dopo un paio d'ore, erano arrivati [OSCURATO:PERSONA], Acri e un terzo soggetto a bordo di una autovettura, e [OSCURATO:PERSONA] a bordo di un autocarro; i tre soggetti a bordo dell'autovettura erano riusciti a fuggire. Ciò premesso, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non si confronta affatto con la motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato che se davvero [OSCURATO:PERSONA] non fosse stato consapevole della "merce" che stava andando a ritirare, non si spiega come mai tentò di darsi alla fuga alla vista dei carabinieri, e come mai subito dopo essere stato fermato fosse stato chiamato dai coimputati che gli chiedevano se fosse riuscito a scappare e che lo sarebbero andati a prendere; il tutto oltre al fatto che non ha spiegato che cosa stesse andando a prendere. Con riferimento al primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (ma argomentazioni identiche valgono anche per i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e Acri), si deve quindi ribadire come secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584). 1.2 Relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la stessa è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271269 - 01), avendo la Corte di appello evidenziato il ruolo non marginale del ricorrente ed i suoi precedenti penali. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Anche in questo caso non vi è alcun confronto con la sentenza della Corte di appello, che ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] secondo le quali egli sarebbe stato autore del furto in quanto lo stesso ha sostenuto di avere rubato l'autovettura e poi di averla smontata con gli attrezzi che aveva con sé, ma che al momento del controllo effettuato dai carabinieri non aveva alcun attrezzo. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile 3.1 II primo motivo di ricorso non considera assolutamente che Acri è stato fermato in tutte e due le occasioni insieme a [OSCURATO:PERSONA] (e da questi accusato nelle spontanee dichiarazioni scritte) e non ha mai spiegato le ragioni peMa sua presenza sul luogo in cui si trovava la autovettura rubata, risolvendosi in richiami giurisprudenziali non attinenti al caso in esame. 3.2 Relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, vi è esaustiva motivazione a pag. 5 della sentenza impugnata, nella quale vengono sottolineati la spregiudicatezza nella commissione del reato e i precedenti penali; quanto alla scelta del rito abbreviato quale elemento da valutare favorevolmente per la concessione del beneficio, si deve ribadire che "in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi sulla scelta di definire il processo nelle forme del rito abbreviato che implica "ex lege" il riconoscimento di una predeterminata riduzione della pena, poiché, in caso contrario, la stessa circostanza comporterebbe due distinte conseguenze favorevoli all'imputato." (Sez. 3, Sentenza n. 46463 del 17/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277271 - 01); anche relativamente alla recidiva vi è congrua motivazione a pag. 5 della sentenza impugnata, per cui anche tale motivo di ricorso è inammissibile. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/02/2022