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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 luglio 2023

Cassazione n. 20169/2023

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Numero registro generale 4698/2016 Numero sezionale 4268/2022 Numero di raccolta generale 20169/2023 Data pubblicazione 13/07/2023 Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] - Con la sentenza della CTR in epigrafe veniva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Caltanissetta, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla CIM [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., era stata annullata la cartella di pagamento impugnata, unitamente ai prodromici avvisi di accertamento sui quali detta cartella si fondava, riguardanti imposte dirette e IVA, relativi agli anni 2001 e 2002; - dalla sentenza impugnata si evince che: - la questione dell’ammissibilità del ricorso introduttivo, perché non sottoscritto dal difensore, ma solo dal legale rappresentante della società contribuente, era infondata, in quanto il ricorso conteneva la nomina del difensore che aveva autenticato la sottoscrizione del ricorso da parte della contribuente, sanando eventuali irregolarità; - era fondata, invece, la questione della nullità della notificazione degli avvisi di accertamento sui quali si fondava la cartella impugnata, essendo stati gli stessi erroneamente notificati ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., dopo la constatazione che la sede sociale ubicata nell’abitazione del socio [OSCURATO:PERSONA] era chiusa, e non presso il nuovo amministratore, [OSCURATO:PERSONA], in carica fin dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], come risultava dal processo verbale di constatazione del 25.06.2004 e dalla visura camerale prodotta dalla ricorrente; - contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi; - la contribuente resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4698/2016 Numero sezionale 4268/2022 Numero di raccolta generale 20169/2023 Data pubblicazione 13/07/2023 - Con il primo motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 12, commi 3 e 5, 18, commi 2 e 4, 40 del d.lgs. n. 546 del 1992, 82, 85, 112 e 113 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto sanata la mancanza di sottoscrizione del ricorso introduttivo da parte del difensore; - con il secondo motivo, deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973, 35, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, 138, 139, 140, 141 e 145 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente dichiarato la nullità degli avvisi di accertamento, posti a base della cartella impugnata, senza considerare la sequenza del procedimento notificatorio, prevista per le persone giuridiche, e, in particolare, quanto disposto dagli artt. 145, comma 3, cod. proc. civ. e 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973, essendo imposto al contribuente di comunicare qualsiasi variazione dei dati fiscali che lo riguardano, ivi compresa la variazione del legale rappresentante della persona giuridica, che nella specie non era stata comunicata; - va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente, in quanto il ricorso sarebbe stato notificato oltre il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ.; - l’eccezione è fondata; - va rilevato, infatti, che, trattandosi di giudizio introdotto in primo grado successivamente al 4.07.2009 (dalla sentenza impugnata risulta che il ricorso è stato proposto con atto del 4.01.2010, avverso la cartella di pagamento notificata in data 5.11.2009), è applicabile il termine lungo semestrale di impugnazione, come modificato dalla l. n. 69/2009 per i giudizi instaurati successivamente alla sua entrata in vigore; 3 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4698/2016 Numero sezionale 4268/2022 Numero di raccolta generale 20169/2023 Data pubblicazione 13/07/2023 - la sentenza di appello, non notificata, è stata pubblicata il 13.07.2015, con conseguente scadenza del semestre il 15.02.2016 (lunedì); - il ricorso è stato spedito una prima volta per la notificazione a mezzo posta in data 10.02.2016 al domicilio eletto presso il procuratore costituito, [OSCURATO:PERSONA], in Gela, [OSCURATO:PERSONA] n. 342 (con l’indicazione tra parentesi del numero civico n. 343 sbarrato), ed è stato restituito dall’agente postale all’Avvocatura Generale dello Stato dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (come si evince da un prospetto del tracciamento elaborato dalle [OSCURATO:PERSONA], in cui risulta che in data 8.03.2016 il plico era ancora in lavorazione presso il [OSCURATO:PERSONA] di Roma - Fiumicino), con apposta l’annotazione che il destinatario risultava “sconosciuto al civico”, recante la data 12.02.2016; - dopo questo tentativo, effettuato presso il numero civico 342, il ricorso è stato consegnato per la rinnovazione della notificazione, a mezzo posta, solo in data 13.04.2016, all’indirizzo dello studio del predetto procuratore, sito sempre in Gela, [OSCURATO:PERSONA], ma al numero civico 343, e ritirato dal destinatario in data 20.04.2016; - la rinnovazione della notificazione del ricorso risulta essere stata effettata oltre il termine di sei mesi ex art. 327 cod. proc. civ., decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata (13.07.2015), e, quindi, tardivamente; - la dichiarazione di inammissibilità del ricorso non può ritenersi impedita dal primo tentativo di notificazione, effettuato, entro il termine di sei mesi (considerata la sospensione dei termini nel periodo feriale), mediante spedizione del ricorso a mezzo posta in data 10.02.2016, in quanto la mancata notificazione è imputabile alla ricorrente (che aveva indicato un numero civico diverso rispetto a 4 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Numero registro generale 4698/2016 Numero sezionale 4268/2022 Numero di raccolta generale 20169/2023 Data pubblicazione 13/07/2023 Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] - Con la sentenza della CTR in epigrafe veniva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Caltanissetta, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla CIM [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., era stata annullata la cartella di pagamento impugnata, unitamente ai prodromici avvisi di accertamento sui quali detta cartella si fondava, riguardanti imposte dirette e IVA, relativi agli anni 2001 e 2002; - dalla sentenza impugnata si evince che: - la questione dell’ammissibilità del ricorso introduttivo, perché non sottoscritto dal difensore, ma solo dal legale rappresentante della società contribuente, era infondata, in quanto il ricorso conteneva la nomina del difensore che aveva autenticato la sottoscrizione del ricorso da parte della contribuente, sanando eventuali irregolarità; - era fondata, invece, la questione della nullità della notificazione degli avvisi di accertamento sui quali si fondava la cartella impugnata, essendo stati gli stessi erroneamente notificati ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., dopo la constatazione che la sede sociale ubicata nell’abitazione del socio [OSCURATO:PERSONA] era chiusa, e non presso il nuovo amministratore, [OSCURATO:PERSONA], in carica fin dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], come risultava dal processo verbale di constatazione del 25.06.2004 e dalla visura camerale prodotta dalla ricorrente; - contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi; - la contribuente resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4698/2016 Numero sezionale 4268/2022 Numero di raccolta generale 20169/2023 Data pubblicazione 13/07/2023 - Con il primo motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 12, commi 3 e 5, 18, commi 2 e 4, 40 del d.lgs. n. 546 del 1992, 82, 85, 112 e 113 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto sanata la mancanza di sottoscrizione del ricorso introduttivo da parte del difensore; - con il secondo motivo, deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973, 35, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, 138, 139, 140, 141 e 145 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente dichiarato la nullità degli avvisi di accertamento, posti a base della cartella impugnata, senza considerare la sequenza del procedimento notificatorio, prevista per le persone giuridiche, e, in particolare, quanto disposto dagli artt. 145, comma 3, cod. proc. civ. e 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973, essendo imposto al contribuente di comunicare qualsiasi variazione dei dati fiscali che lo riguardano, ivi compresa la variazione del legale rappresentante della persona giuridica, che nella specie non era stata comunicata; - va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente, in quanto il ricorso sarebbe stato notificato oltre il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ.; - l’eccezione è fondata; - va rilevato, infatti, che, trattandosi di giudizio introdotto in primo grado successivamente al 4.07.2009 (dalla sentenza impugnata risulta che il ricorso è stato proposto con atto del 4.01.2010, avverso la cartella di pagamento notificata in data 5.11.2009), è applicabile il termine lungo semestrale di impugnazione, come modificato dalla l. n. 69/2009 per i giudizi instaurati successivamente alla sua entrata in vigore; 3 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4698/2016 Numero sezionale 4268/2022 Numero di raccolta generale 20169/2023 Data pubblicazione 13/07/2023 - la sentenza di appello, non notificata, è stata pubblicata il 13.07.2015, con conseguente scadenza del semestre il 15.02.2016 (lunedì); - il ricorso è stato spedito una prima volta per la notificazione a mezzo posta in data 10.02.2016 al domicilio eletto presso il procuratore costituito, [OSCURATO:PERSONA], in Gela, [OSCURATO:PERSONA] n. 342 (con l’indicazione tra parentesi del numero civico n. 343 sbarrato), ed è stato restituito dall’agente postale all’Avvocatura Generale dello Stato dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (come si evince da un prospetto del tracciamento elaborato dalle [OSCURATO:PERSONA], in cui risulta che in data 8.03.2016 il plico era ancora in lavorazione presso il [OSCURATO:PERSONA] di Roma - Fiumicino), con apposta l’annotazione che il destinatario risultava “sconosciuto al civico”, recante la data 12.02.2016; - dopo questo tentativo, effettuato presso il numero civico 342, il ricorso è stato consegnato per la rinnovazione della notificazione, a mezzo posta, solo in data 13.04.2016, all’indirizzo dello studio del predetto procuratore, sito sempre in Gela, [OSCURATO:PERSONA], ma al numero civico 343, e ritirato dal destinatario in data 20.04.2016; - la rinnovazione della notificazione del ricorso risulta essere stata effettata oltre il termine di sei mesi ex art. 327 cod. proc. civ., decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata (13.07.2015), e, quindi, tardivamente; - la dichiarazione di inammissibilità del ricorso non può ritenersi impedita dal primo tentativo di notificazione, effettuato, entro il termine di sei mesi (considerata la sospensione dei termini nel periodo feriale), mediante spedizione del ricorso a mezzo posta in data 10.02.2016, in quanto la mancata notificazione è imputabile alla ricorrente (che aveva indicato un numero civico diverso rispetto a 4 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9
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