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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 novembre 2025

Cassazione n. 07057/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1404/2025 [OSCURATO:PERSONA] UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 30010/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 luglio 1969; avverso la sentenza del 13 marzo 2025 della Corte d’appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata l’11 novembre 2025, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse del ricorrente, con la quale, anche in replica alle conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, si insiste per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7057/2026 Roma, lì, 20/02/2026 [OSCURATO:PERSONA]

1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Bologna, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, perché, nella sua qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (dichiarata fallita il 2 agosto 2013), avrebbe distratto la somma complessiva di oltre 150 mila euro, prelevandola dal conto corrente societario e destinandola a finalità estranee alla gestione societaria.

2. Il ricorso è proposto nell’interesse dell’imputato e si compone di due motivi d’impugnazione, formulati sotto i profili del vizio di motivazione e della violazione di legge, afferenti, l’uno al profilo soggettivo del reato e l’altro alla sussistenza di una condotta distrattiva, avendo il ricorrente, pacificamente, maturato un credito ampiamente superiore a quello oggetto di contestazione, in ragione del compenso deliberato dall’assemblea e delle spese sostenute nell’interesse della società. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Va premesso che il tratto differenziale tra la bancarotta distrattiva e quella preferenziale risiede nella diversa valenza giuridica della condotta posta in essere dall’imprenditore, incidente, nell’un caso (la bancarotta distrattiva) sulla consistenza del patrimonio (destinato, dall’art. 2740 cod. civ., alla soddisfazione dei creditori), nell’altro (la bancarotta preferenziale), sull'ordine di soddisfazione dei creditori, così come cristallizzato negli artt. 2740 e 2741 e ss. cod. civ. (rispetto delle cause legittime di prelazione e proporzionalità tra creditori equiordinati).

3. Ciò considerato, l’assunto dal quale muove la difesa è corretto.

Dall’istruttoria dibattimentale, è pacificamente emersa l’esistenza di un credito vantato dal ricorrente, a titolo di compenso per lo svolgimento dell’attività gestoria; un credito mai contestato e determinato, esplicitamente e in via preventiva, ai sensi dell’art. 2389 cod. civ. (con delibera assembleare del 9 gennaio 2012), in misura ampiamente superiore alle somme oggetto di contestazione.

E, a fronte di un’esplicita delibera assembleare (che riconosce e quantifica il credito), alcun problema può prospettarsi in ordine alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito; caratteri, peraltro, non solo non fondanti il diritto al compenso (riconducibile quest’ultimo, in ultima analisi, al solo svolgimento dell’attività lavorativa), ma rilevanti ai soli fini della relativa quantificazione, sussistendo il diritto al compenso in ragione dell'accettazione della carica di amministratore di società (cfr. in tema di società di capitali, Cass civ. n. 24139 del 03/10/2018, Rv. 650610; Cass. civ. n. 15382 del 21/06/2017, Rv. 644785) e spettando al giudice, in caso di assenza di quantificazione assembleare o statutaria, il compito di verificare che il diritto al compenso sia correlato o meno a una prestazione effettiva e il prelievo sia o meno congruo rispetto all'impegno profuso (Sez. 5, n. 36416 del 11/05/2023, Ciri, Rv. 285115).

4. Ciononostante, la responsabilità del ricorrente è stata desunta non dall’inesistenza del credito, ma dall’impossibilità di appurare, con certezza, la causale del prelevamento e la destinazione delle relative somme; e, com’è noto, è onere dell’amministratore – titolare delle funzioni gestorie - dimostrare la destinazione dei beni facenti parte del patrimonio societario (e non più rinvenuti al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale) in coerenza con gli interessi della società e con la specifica funzione di garanzia impressa dall’art. 2740 cod. civ. all’intero patrimonio del debitore; sicché, secondo granitica giurisprudenza di questa Corte, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni che in epoca anteriore o prossima al fallimento erano nella disponibilità della società dichiarata fallita ben può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti al soddisfacimento delle esigenze della società o al perseguimento dei relativi fini (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Rv. 267710; Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385).

Era, quindi, onere del ricorrente, nella sua qualità di amministratore della società, a fronte dei plurimi prelevamenti contestati, dar conto della destinazione delle somme fuoriuscite dalle casse sociali (attraverso prelevamenti in contanti o emissioni di assegni circolari); onere che, per come chiaramente accertato dalla Corte territoriale, non è stato adempiuto, mancando una concreta giustificazione documentale attestante il reale impiego delle somme prelevate.

È pur vero, sotto tale profilo, che il giudicante, nel ritenere la condotta distrattiva, non può semplicemente ignorare le indicazioni fornite dal fallito e limitarsi alla rilevazione "notarile" dell'assenza dei predetti beni nel possesso del fallito (Sez. 5, n. 19896 del 07/03/2014, Rv. 259848).

Ma le informazioni che il fallito deve dare alla curatela e, conseguentemente, al giudice, al fine di consentire il rinvenimento dei beni che potrebbero essere stati potenzialmente distratti, devono essere specifiche e far sì che effettivamente avvenga il recupero di essi ovvero se ne conosca la sorte (Sez. 5 n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204); giustificazione, quindi, che non può risolversi nella sola generica indicazione contenuta nelle scritture contabili (peraltro già valutate inattendibili dai giudici di merito).

6. Il ricorso, quindi, deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 18 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1404/2025 [OSCURATO:PERSONA] UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 30010/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 luglio 1969; avverso la sentenza del 13 marzo 2025 della Corte d’appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata l’11 novembre 2025, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse del ricorrente, con la quale, anche in replica alle conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, si insiste per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7057/2026 Roma, lì, 20/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Bologna, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, perché, nella sua qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (dichiarata fallita il 2 agosto 2013), avrebbe distratto la somma complessiva di oltre 150 mila euro, prelevandola dal conto corrente societario e destinandola a finalità estranee alla gestione societaria. 2. Il ricorso è proposto nell’interesse dell’imputato e si compone di due motivi d’impugnazione, formulati sotto i profili del vizio di motivazione e della violazione di legge, afferenti, l’uno al profilo soggettivo del reato e l’altro alla sussistenza di una condotta distrattiva, avendo il ricorrente, pacificamente, maturato un credito ampiamente superiore a quello oggetto di contestazione, in ragione del compenso deliberato dall’assemblea e delle spese sostenute nell’interesse della società. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso che il tratto differenziale tra la bancarotta distrattiva e quella preferenziale risiede nella diversa valenza giuridica della condotta posta in essere dall’imprenditore, incidente, nell’un caso (la bancarotta distrattiva) sulla consistenza del patrimonio (destinato, dall’art. 2740 cod. civ., alla soddisfazione dei creditori), nell’altro (la bancarotta preferenziale), sull'ordine di soddisfazione dei creditori, così come cristallizzato negli artt. 2740 e 2741 e ss. cod. civ. (rispetto delle cause legittime di prelazione e proporzionalità tra creditori equiordinati). 3. Ciò considerato, l’assunto dal quale muove la difesa è corretto. Dall’istruttoria dibattimentale, è pacificamente emersa l’esistenza di un credito vantato dal ricorrente, a titolo di compenso per lo svolgimento dell’attività gestoria; un credito mai contestato e determinato, esplicitamente e in via preventiva, ai sensi dell’art. 2389 cod. civ. (con delibera assembleare del 9 gennaio 2012), in misura ampiamente superiore alle somme oggetto di contestazione. E, a fronte di un’esplicita delibera assembleare (che riconosce e quantifica il credito), alcun problema può prospettarsi in ordine alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito; caratteri, peraltro, non solo non fondanti il diritto al compenso (riconducibile quest’ultimo, in ultima analisi, al solo svolgimento dell’attività lavorativa), ma rilevanti ai soli fini della relativa quantificazione, sussistendo il diritto al compenso in ragione dell'accettazione della carica di amministratore di società (cfr. in tema di società di capitali, Cass civ. n. 24139 del 03/10/2018, Rv. 650610; Cass. civ. n. 15382 del 21/06/2017, Rv. 644785) e spettando al giudice, in caso di assenza di quantificazione assembleare o statutaria, il compito di verificare che il diritto al compenso sia correlato o meno a una prestazione effettiva e il prelievo sia o meno congruo rispetto all'impegno profuso (Sez. 5, n. 36416 del 11/05/2023, Ciri, Rv. 285115). 4. Ciononostante, la responsabilità del ricorrente è stata desunta non dall’inesistenza del credito, ma dall’impossibilità di appurare, con certezza, la causale del prelevamento e la destinazione delle relative somme; e, com’è noto, è onere dell’amministratore – titolare delle funzioni gestorie - dimostrare la destinazione dei beni facenti parte del patrimonio societario (e non più rinvenuti al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale) in coerenza con gli interessi della società e con la specifica funzione di garanzia impressa dall’art. 2740 cod. civ. all’intero patrimonio del debitore; sicché, secondo granitica giurisprudenza di questa Corte, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni che in epoca anteriore o prossima al fallimento erano nella disponibilità della società dichiarata fallita ben può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti al soddisfacimento delle esigenze della società o al perseguimento dei relativi fini (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Rv. 267710; Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385). Era, quindi, onere del ricorrente, nella sua qualità di amministratore della società, a fronte dei plurimi prelevamenti contestati, dar conto della destinazione delle somme fuoriuscite dalle casse sociali (attraverso prelevamenti in contanti o emissioni di assegni circolari); onere che, per come chiaramente accertato dalla Corte territoriale, non è stato adempiuto, mancando una concreta giustificazione documentale attestante il reale impiego delle somme prelevate. È pur vero, sotto tale profilo, che il giudicante, nel ritenere la condotta distrattiva, non può semplicemente ignorare le indicazioni fornite dal fallito e limitarsi alla rilevazione "notarile" dell'assenza dei predetti beni nel possesso del fallito (Sez. 5, n. 19896 del 07/03/2014, Rv. 259848). Ma le informazioni che il fallito deve dare alla curatela e, conseguentemente, al giudice, al fine di consentire il rinvenimento dei beni che potrebbero essere stati potenzialmente distratti, devono essere specifiche e far sì che effettivamente avvenga il recupero di essi ovvero se ne conosca la sorte (Sez. 5 n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204); giustificazione, quindi, che non può risolversi nella sola generica indicazione contenuta nelle scritture contabili (peraltro già valutate inattendibili dai giudici di merito). 6. Il ricorso, quindi, deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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