CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16608/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te-contro[OSCURATO:PERSONA] 1503 [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 547/2023 depositatail 05/06/2023.Numero registro generale 1884/2024Numero sezionale 1133/2026Numero di raccolta generale 16608/2026Data pubblicazione 27/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. Lo svolgimento processuale è così riassunto dalla sentenza quiimpugnata: Con atto di citazione notificato in data 25.09.2017, ilsig. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Ivrea laSPV [OSCURATO:SOCIETA]. al fine di vedere revocato per dolo ai sensi delcombinato disposto degli artt. 656 e 395, comma 1, n. 1) c.p.c. ildecreto ingiuntivo n. 483/2017 del Tribunale d’Ivrea (notificatogli il30.03.2017), ottenuto da detta società e divenuto esecutivo a seguitodi mancata opposizione, deducendo di aver potuto apprendere solo nei30 giorni precedenti circostanze in fatto tali da ritenere che laconvenuta avesse fraudolentemente esposto nel procedimentomonitorio un credito che ben sapeva non essere sussistente e omessodi produrre la documentazione da cui quella insussistenza potevadesumersi. In particolare, allegava: a) che con raccomandata del25.10.2016 la [OSCURATO:PERSONA] 1503 s.r.l., per tramite della [OSCURATO:PERSONA].r.l., gli aveva intimato il pagamento della somma di euro 17.593,35quale saldo passivo del contratto di finanziamento da lui effettivamentestipulato il 3.11.1999 con [OSCURATO:SOCIETA], la quale aveva ceduto il credito aACTIVA spa che, a sua volta lo aveva ceduto alla intimante, come dapubblicazione dell’atto di cessione dei crediti in [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 136 (doc. 2); b) che in riscontro alla richiesta, a mezzodel proprio legale, aveva chiesto chiarimenti in ordine al preteso credito(doc. 3), atteso che qualche tempo prima aveva concluso accordi perl’estinzione dei debiti verso [OSCURATO:SOCIETA]. con diversa società di recuperocrediti (doc. 4); aveva dunque chiesto a controparte di documentare lecessioni di crediti intermedie di cui alla [OSCURATO:PERSONA] n. 136 del2005; c) che la società [OSCURATO:PERSONA] 1503 s.r.l. non aveva riscontratoNumero registro generale 1884/2024Numero sezionale 1133/2026Numero di raccolta generale 16608/2026Data pubblicazione 27/05/2026la richiesta di chiarimento, ma aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale diIvrea il decreto ingiuntivo n. 483/2017 notificato in data 30.03.2017,per il pagamento della somma di euro 17.593,35, oltre interessi e oltrespese depositando copia del contratto di finanziamento (doc. n. 5),effettivamente sottoscritto dal sig. [OSCURATO:PERSONA], copia dell’estratto contocertificato da un funzionario della società cedente NPL Opportunities exart. 50 T.U. Bancario (doc. 6), nonché copia della [OSCURATO:PERSONA] n.136 (doc. n. 7) a dimostrazione della titolarità del credito; d) che indetto estratto della G.U. si dava atto dei vari passaggi dei crediti daLinea s.p.a. a [OSCURATO:PERSONA] 1503 s.r.l.; in particolare, si dava atto che icrediti che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. andava ad acquistare da una società didiritto estero, tale [OSCURATO:PERSONA] s.a., con sede in Lussemburgo,erano stati acquistati da quest’ultima cedente “nell’ambito della suadicembre 2013 e 30 gennaio 2015” e che detti crediti erano stati“originati da ... [OSCURATO:SOCIETA]. ed acquistati da [OSCURATO:SOCIETA]. in data 13aprile 2006” (doc. n. 7); e) che a seguito della notifica del decretoingiuntivo, il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto chiarimenti alla società I.R.C.s.r.l., ossia alla società con cui egli era convinto di aver estinto ognirapporto con [OSCURATO:SOCIETA]. a fronte di un pagamento a saldo e stralcio diqualche tempo prima (doc. n. 8); dalla documentazione ricevuta (cheperaltro aveva dato luogo a successiva vertenza con la [OSCURATO:SOCIETA].)aveva desunto che il pagamento effettuato aveva estinto altra diversaposizione debitoria verso [OSCURATO:SOCIETA]. (doc. n. 9) sicché non avevapresentato opposizione al decreto ingiuntivo n. 483/2017, chediventava esecutivo; f) che, tuttavia, nella diversa vertenza con I.R.C.s.p.a., la difesa aveva chiesto chiarimenti a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,società incorporante per fusione [OSCURATO:SOCIETA]. (doc. n. 11) da cui erapervenuta, tra l’altro, copia di lettera (doc. n. 12) relativa alla cessionedel finanziamento invocato da [OSCURATO:PERSONA] 1503 s.r.l. con dataNumero registro generale 1884/2024Numero sezionale 1133/2026Numero di raccolta generale 16608/2026Data pubblicazione 27/05/2026diversa da quella indicata da quest’ultima società nell’atto di cessionedi cui alla [OSCURATO:PERSONA] n. 136 posto a fondamento della pretesamonitoria; g) che la difesa aveva dunque chiesto alla società Locamspa, prima cessionaria del credito, delucidazioni sull’effettivo acquistodel credito da [OSCURATO:SOCIETA]. (doc. n. 13) e la stessa, se da un lato avevaindicato ancora una diversa data di cessione (12.04.2006 anziché13.04.2006), aveva poi comunicato una data di avvenuta cessione adActiva s.p.a. che non coincideva con quella indicata dalla societàper cui si poteva concludere che tra i crediti acquistati da [OSCURATO:SOCIETA].,di cui all’avviso posto a base del decreto ingiuntivo n. 483/2017 cit.,non poteva sicuramente esserci quello verso il sig. [OSCURATO:PERSONA] (doc. n. 14);la conferma della non corrispondenza delle date delle presunta cessioneda parte di [OSCURATO:PERSONA] 1503 s.r.l. si ricavava in modo indiretto dallarichiesta di chiarimenti rivolta dalla difesa del sig. [OSCURATO:PERSONA] ad ACTIVAS.P.A. (doc. n. 16), richiesta rimasta priva di riscontro. Da taleesposizione in fatto emergeva -secondo parte attrice- che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva dolosamente preordinato in ambito monitorio unarappresentazione dei fatti tali da ottenere l’indebito vantaggio deldecreto ingiuntivo, poi dichiarato esecutivo; le circostanze eranodocumentali e comunque potevano essere ulteriormente confermate insede di prova per testi ovvero di ordine di esibizione a [OSCURATO:SOCIETA]. deicontratti di cessione del credito tra [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA] e daLocam s.p.a. ad [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] l’attore che la ricorrenteaveva dapprima richiesto il pagamento del credito solo vantandolegittimazione attiva per la sua riscossione sulla base di un atto dipubblicità di cartolarizzazione (doc. n. 2) e poi abbia addiritturadepositato in ambito monitorio (a dimostrazione della legittimazionedi cessione di crediti pro soluto, pubblicato ai sensi del combinatoNumero registro generale 1884/2024Numero sezionale 1133/2026Numero di raccolta generale 16608/2026Data pubblicazione 27/05/2026disposto degli articoli 1 e 4 della L. n. 130/1999, e dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993 (doc. n. 7), ossia un atto che per la pubblicità cheesso è tenuto a garantire ingenera anche in capo agli operatori deldiritto - quali la presente difesa, ma soprattutto il giudice delprocedimento monitorio che in effetti ha concesso il decreto ingiuntivo– una convinzione sulla sussistenza di veridicità del contenuto, ed è perquesto destinato a incidere sul principio del contraddittorio esull’accertamento della verità, nel senso che il tipo di pubblicità inquestione presuppone che la regolarità e continuità della cessione delcredito sia stata previamente accertata in sede del procedimento dipubblicità della cartolarizzazione in atto (pag. 4, 5 atto di citazione).Concludeva chiedendo l’accertamento della sussistenza dei presuppostidi cui all’art. 395 n. 1) c.p.c. e, conseguentemente, la revoca deldecreto ingiuntivo Tribunale di Ivrea n. 483/2017, con ordine a [OSCURATO:SOCIETA]. di restituire quanto eventualmente conseguito dalsig. [OSCURATO:PERSONA] a seguito del titolo medesimo. 2. Si costituiva in giudizio laSPV [OSCURATO:SOCIETA]. ribadendo di aver acquisito la titolarità delcredito di [OSCURATO:SOCIETA]. verso il sig. [OSCURATO:PERSONA] secondo le cessioni intermediepubblicate con la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], precisando la serie dipassaggi del credito e depositando: 1. Cessione da Linea a Locam; 2.Cessione da Locam ad [OSCURATO:SOCIETA]; 3. Estratto lista crediti ceduti – CappaDario; 4. Cessione da [OSCURATO:SOCIETA] a NPL; 5. Estratto lista crediti ceduti –[OSCURATO:PERSONA]; 6. Cessione da Npl a SPV 7. G.U. del 24.11.2015 - foglioinserzioni n.136; evidenziava che dagli stessi documenti prodotti dallacontroparte emergeva come l’oggetto della cessione tra [OSCURATO:SOCIETA]. ela I.R.C. fosse un contratto di finanziamento avente ad oggetto unacarta di credito n. 006100337372 mentre l’oggetto della cessione tral’allora titolare del credito [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. erail contratto n. 1361819, con il quale il Sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva richiestoun finanziamento per l’acquisto di una macchina [OSCURATO:PERSONA], inNumero registro generale 1884/2024Numero sezionale 1133/2026Numero di raccolta generale 16608/2026Data pubblicazione 27/05/2026occasione del quale aveva poi ricevuto un assegno di Lire18.250.000 .2. Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Ivrea, respinte le istanzeistruttorie, con sentenza n. 201/2021, rigettava la domanda di partespese di lite.3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui resisteva [OSCURATO:SOCIETA].,tramite la mandataria [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] d’Appello di Torinorigettava l’appello con aggravio delle spese e condanna dell’appellanteai sensi del terzo comma dell’art. 96 c.p.c.4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.Ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. in proprio. Fissatala trattazione in adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositatomemoria.MOTIVI DELLA DECISIONE5. Con il primo motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, 4 e5, c.p.c., il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dinorme di diritto, in specie dell’art. 395 c. 1 n. 1) c.p.c., richiamatodall’art. 656 c.p.c.; nonché dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 132 n. 4)c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., oltre che dell’art. 3 Cost. [….]”, per averela Corte territoriale applicato la nozione di dolo revocatorio senzatenere conto di tutti gli elementi della domanda di revocazioneprospettati dall’attore quali fondanti l’azione di revocazione, e cheerano stati oggetto di discussione in sede di merito, con conseguentemancata applicazione dei principi desumibili dalla disciplina dell’art.395, c. 1, n. 1, c.p.c., e, peraltro, con motivazione contenentecontrasto inconciliabile tra le affermazioni della stessa Corte, al puntoda rendere il suo argomentare oggettivamente incomprensibile,rendendo, pertanto, la relativa decisione nulla .Numero registro generale 1884/2024Numero sezionale 1133/2026Numero di raccolta generale 16608/2026Data pubblicazione 27/05/20265.1. Il motivo è inammissibile in quanto nella sua illustrazione noncontiene enunciazioni che evidenzino in modo chiaro in quali termini ladistinta pluralità di vizi preannunciati nella intestazione sarebbeconfigurabile. Invero tali vizi vengono evocati nella secondaproposizione della pagina 12 del ricorso, dopo che si è svoltaun’attività argomentativa dalla fine della pagina 7, e prima dellasuccessiva attività argomentativa che si conclude alla pagina 20.Ebbene, in tutto ciò che è dedotto prima e dopo la suddettaproposizione non si coglie mai l’espressa illustrazione di uno dei vizidedotti, sicché il motivo intende demandare a questa Corte l’onere,proprio della parte deducente, di individuare ciò che nell’attivitàillustrativa sarebbe in ipotesi riconducibile a uno degli specifici vizi chesi sarebbero in thesi dovuti denunciare. Poiché compete al ricorrenteai sensi del n. 4 dell’art. 366 c.p.c. esporre i motivi in ossequio aldovere di chiarezza e precisione, è evidente che un’attività illustrativache non si articoli con l’espressa e specifica correlazione al vizio che inthesi si dovrebbe illustrare impinge in una ipotesi di inammissibilitàper manifesta violazione del detto n. 4.5.2. Fermo tale e di per sé assorbente rilievo, se pure si procedesse allaricerca nelle due parti illustrative di ciò che potrebbe essere funzionaleai vari vizi dedotti, si dovrebbe rilevare:a. quanto al vizio di violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4c.p.c., che esso risulterebbe dedotto in parte inammissibilmente edin parte infondatamente, in quanto:aa. sotto il primo aspetto, ciò che si argomenta sulla base dellapretesa mancata considerazione di circostanze aliunde rispettoalla motivazione, non è idoneo a giustificare quella violazione,giusta il principio di diritto consolidato affermato da Cass., Sez.Un., n. 8053 del 2014, secondo cui La riformulazione dell'art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 delNumero registro generale 1884/2024Numero sezionale 1133/2026Numero di raccolta generale 16608/2026Data pubblicazione 27/05/2026d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134,deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettatidall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimocostituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenzadella motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico",nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza delsemplice difetto di "sufficienza" della motivazione. ;bb. sotto il secondo aspetto, quando si deduce il vizio sulla basedella stessa motivazione, adducendo una sorta di contraddizionefra l’evocazione dei principi sul dolo ex n. 1 dell’art. 395 c.p.c. eciò che la corte territoriale avrebbe enunciato nell’emendarequello che ha definito errore commesso dal primo giudice circal’individuazione del dolo revocatorio prospettato dal [OSCURATO:PERSONA](par.3.1.), lo si fa del tutto infondatamente perché lacontraddizione viene addotta sostenendo sempre che la Corteterritoriale non avrebbe considerato una parte dei comportamentiaddebitati alla controparte (si vedano le ultime tre righe dellapag. 8 e le prime due della pag. 9 del ricorso) e dunque sullabase di elementi aliunde rispetto alla motivazione;b. quanto al vizio ai sensi dell’art. 112 c.p.c. che – sempre al di là delrilievo preliminare svolto - non risulta alcunché di riconducibile adesso;Numero registro generale 1884/2024Numero sezionale 1133/2026Numero di raccolta generale 16608/2026Data pubblicazione 27/05/2026c. quanto al vizio ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. che, ove lapretesa mancata considerazione dei comportamenti si apprezzassecome ad esso riferibile, per un verso mancherebbe comunquequalsiasi indicazione del se e dove essi erano stati prospettati algiudice di appello e, comunque, per altro verso difetterebbequalsiasi indicazione della loro decisività.5. 3. A tutto quanto sopra va aggiunto che quanto si argomenta nelmotivo è manifestamente inidoneo a sviare la decisione finale delgiudice , quindi – in ipotesi – a incidere sul giudizio del giudice e anon ritenere che su di essa abbia, di contro, inciso il mancato eserciziodel diritto di difesa contro l’ingiunzione, erroneamente assunto a basedella chiesta revocazione. Sicché, a ben vedere le pur ampieconsiderazioni che, peraltro, la Corte territoriale ha svolto anchesull’incidenza delle produzioni in sede monitoria effettuate dalla quiresistente, risultano pure ultronee rispetto al vizio revocatorio di cui aln. 1 dell’art. 395 c.p.c.6. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5,c.p.c., la parte ricorrente denunzia la “violazione e falsa applicazione dinorme di diritto, in specie dell’art. 395 c. 1 n. 1) c.p.c., richiamatodall’art. 656 c.p.c.; nonché dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 132 n. 4)c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., oltre che dell’art. 3 Cost.”, per avere laCorte d’Appello escluso la sussistenza del dolo revocatorio conriferimento a una circostanza di fatto oggetto di contraddittorio tra leparti e risultante dagli atti, senza tuttavia considerarla integralmente,nonché mediante una motivazione meramente apparente o comunquefondata su espressioni e argomentazioni oggettivamenteincomprensibili, tali da rendere il relativo iter argomentativo inidoneo asorreggere la decisione e, pertanto, nulla la stessa.Numero registro generale 1884/2024Numero sezionale 1133/2026Numero di raccolta generale 16608/2026Data pubblicazione 27/05/20266.1. Il secondo motivo presenta la stessa causa d’inammissibilità delprimo riguardo al vizio di carenza di motivazione ai sensi dell’art. 132,secondo comma, n. 4 c.p.c., dato che evoca anch’esso elementialiunde rispetto alla motivazione, da considerarsi inveceesclusivamente nel suo percorso logico (cfr. sempre la citata Cass. S.U8053 del 2014). Quanto al vizio di non corrispondenza tra il chiesto eil pronunciato ai sensi dell’art. 112 c.p.c., l’unico punto in cui la normaviene evocata, cioè il terzultimo rigo della pagina 21 del ricorso, nullaevidenzia di riconducibile al relativo vizio. Riguardo al vizio ai sensi deln. 5 dell’art. 360 c.p.c., si deve poi, rilevare che esso, al di là dellaevocazione come suo oggetto di pretesi fatti omessi senza indicare see dove erano stati prospettati al giudice di appello (il che è contrarioalle modalità di deduzione del vizio secondo la citata sentenza dellaSezioni Unite), cosa che renderebbe il motivo inammissibile. Peraltro, ifatti in questione, una volta considerati secondo il paradigma delladecisività, dovrebbero meritare in tal senso una valutazione negativa,nel senso che si dovrebbero considerare inidonei ad integrare gliestremi del vizio ai sensi del n. 1 dell’art. 395 c.p.c., cioè del c.d. dolodedterminante.7. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile, con ogniconseguenza in ordine alle spese del giudizio di legittimità, che siliquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore dellaparte resistente. Attesa la palese inammissibilità del ricorso sotto iplurimi profili indicati, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti perla condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente allespese, liquidate in € 2.700,00, di cui € 2.500,00 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% e oneri di legge.Numero registro generale 1884/2024Numero sezionale 1133/2026Numero di raccolta generale 16608/2026Data pubblicazione 27/05/2026Condanna altresì la parte ricorrente al pagamento, a favore dellacontroparte, della somma pari ad € 2.000,00 ai sensi dell’art. 96, terzocomma, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti e in via tra loro solidale, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 25 marzo 2026, nella Camera di consiglio dellaTerza Sezione Civile.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]