CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2022
Cassazione n. 03211/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Trapani aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 483 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che l'unico motivo di ricorso risulta inedito, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine al tema dedotto con il ricorso in cassazione; che il ricorrente, in particolare, con il gravame, non aveva sostenuto di non avere compreso quanto scritto nel modulo prestampato; - che il motivo, sotto altro profilo, si presenta intrinsecamente generico, non avendo il ricorrente indicato quali sarebbero state le parti del modulo prestampato di non immediata comprensione e quali le difficoltà incontrate dall'imputato nel dedurne il significato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]