CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 46848/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone di impugnazione avverso la sentenza della Corte di cassazione della Terza Sezione Penale n. 23653/2020 con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso dal medesimo presentato avverso l'ordinanza con cui è stata rigettata la richiesta di riesame avverso il sequestro preventivo dell'autocarro di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con un unico motivo il a ricorrente fa valere l'errore di fatto consistito nell'avere la Corte di cassazione dichiarato l'inammissibilità del ricorso l'assenza di procura speciale al difensore da parte di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che la medesima fosse necessaria in quanto in medesimo aveva formulato istanza in qualità di terzo interessato alla restituzione del bene, benché dagli atti risultasse egli era indagato nel procedimento, sicché era sufficiente l'atto di nomina in atti. Ricorda che con il ricorso per cassazione si erano contestati i presupposti di applicabilità del sequestro preventivo, in ragione dell'occasionalità del contributo di Testa all'azione delittuosa, emergente dagli atti processuali, tanto da indurre la Suprema Corte in errore sulla qualità del ricorrente, considerato 'terzo interessato' dall'ordinanza gravata. Conclude per l'annullamento della sentenza. 3. Con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio, secondo cui "Il ricorso straordinario per errore di fatto non è proponibile nei confronti delle decisioni della Corte di cassazione che intervengono ante iudicatum. (In motivazione la S.C. ha fatto riferimento, a titolo esemplificativo, ai provvedimenti emessi in fase cautelare, alle decisioni in materia di misure di prevenzione, a quelle in materia di rimessione del processo, alle decisioni processuali in materia di estradizione o di mandato di arresto europeo, nonché a quelle decisioni nelle quali la pronuncia della Cassazione, pur avendo come presupposto il giudicato, non è destinata ad incidere in alcun modo sull'accertamento della responsabilità, come nelle decisioni in materia di indennizzo per ingiusta detenzione o di riabilitazione). (Sez. U, Sentenza n. 13199 del 21/07/2016, dep. 17/03/2017, Nunziata, Rv. 269790; sull'inammissibilità del gravame straordinario in ordine ad un provvedimento di sequestro preventiva, cfr. specificamente: Sez. 4, Sentenza n. 22497 del 03/05/2007, Rv. 237015). 6. Sulla base di siffatta lettura della norma è stata ritenuta "manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 13, 24, 111 e 117 Cost.- quest'ultimo con riferimento agli artt. 5,6, e 13 CEDU) - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625-bis cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che il ricorso straordinario per errore di fatto contro decisioni della Corte di cassazione sia esperibile solo dal condannato e non anche dall'indagato con riferimento ad errore rilevato in procedure incidentali (nella specie, pronuncia di inammissibilità del ricorso avverso ordinanza del Tribunale del Riesame), in quanto le decisioni emesse all'esito di queste ultime costituiscono giudicato allo stato degli atti e, come tali, essendo suscettibili di modificazione per la sopravvenienza di nuovi elementi, non sono munite del carattere dell'irrevocabilità, che connota invece i provvedimenti con cui viene resa definitiva una condanna. (Sez. 5, Sentenza n. 15368 del 19/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266565). 7. Essendo, in questo caso, il ricorso stato proposto avverso decisione inerente un provvedimento di natura cautelare ed incidentale, da un soggetto non 'condannato', il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 8. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis il 14/12/2