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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 settembre 2021

Cassazione n. 36286/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore Generale, Sost.

Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi e insiste l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di CATANZARO, [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza con la quale il GIUDICE delle [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di CATANZARO, il 9/9/2021 ha respinto l'istanza di retrodatare la decorrenza della misura della custodia cautelare in carcere, ora applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di estorsione aggravata di cui agli artt. 629 e 416 bis.1 cod. pen., dalla data di esecuzione della diversa ordinanza con la quale al medesimo [OSCURATO:PERSONA] era stata applicata la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa di cui all'art. 416 bis cod. pen. nel procedimento c.d. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] è imputato nel processo c.d. [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. per avere fatto parte della locale di 'ndrangheta di Sant'Onofrio dall'anno 2009.

Allo stesso, per tale reato, in data 19 dicembre 2019 è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere con provvedimento emesso nel procedimento 2239/2014 r.g.n.r. dal giudice per le indagini preliminari di Catanzaro.

Nell'anno 2020 il pubblico ministero ha proceduto all'iscrizione di autonomo fascicolo, il n. 4823/2020, nel quale al Barbieri è contestato il reato di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA] e della CO.PER.PO.RO . tra il mese di febbraio e il mese di ottobre 2019.

In data 27 aprile 2021 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere per la citata estorsione.

L'ordinanza è stata eseguita il 29 aprile 2021.

Lo stesso giudice ha respinto l'analoga richiesta presentata dal pubblico ministero per Mancuso, Gallone e Gioffrè, concorrenti nel medesimo reato.

In ordine alla posizione di questi ultimi, infatti, il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto che il reato contestato fosse omogeneo a quelli per i quali era già stata applicata la medesima misura cautelare nel procedimento c.d. [OSCURATO:PERSONA] e che lo stesso fosse già desumibile allorché era stato emesso il primo provvedimento.

In data 9 settembre 2021 il giudice per le indagini preliminari ha respinto l'istanza con la quale il ricorrente aveva richiesto retrodatazione dell'efficacia della seconda ordinanza alla data di emissione del primo provvedimento.

Ad avviso del giudice, come poi confermato dal Tribunale del riesame a seguito dell'appello proposto, infatti, tra i reati oggetto dei due provvedimenti (l'associazione di cui alla prima ordinanza e l'estorsione per la seconda, ciò in considerazione del dato cronologico) non sussisterebbe un rapporto di connessione qualificata e difetterebbe anche il requisito della desumibilità dagli atti posti a fondamento della prima ordinanza di elementi a carico del ricorrente per il secondo reato sarebbero.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale dei Riesame ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, in un unico motivo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 297, comma 3 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 297, comma 3 cod. proc. pen. rilevando che la conclusione del Tribunale sarebbe errata in quanto non terrebbe conto che il procedimento, diversamente da quanto ritenuto, sarebbe nella sostanza lo stesso.

Come anche riconosciuto dal primo giudice, infatti, "le contestazioni costituiscono gemmazione di un unico procedimento poiché sono la conseguenza di una separazione delle indagini per taluni fatti".

Situazione questa che il Tribunale del riesame non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione, sia per verificare in concreto la sussistenza della connessione qualificata tra i due reati che, soprattutto, al fine di valutare la desumibilità degli elementi a carico del ricorrente già dal momento dell'applicazione della prima misura.

L'attività di indagine, d'altro canto, sarebbe stata effettuata nel corso del medesimo procedimento, quello iscritto con il numero 2239/14 r.g.n.r. c.d. [OSCURATO:PERSONA], e gli elementi posti a fondamento dell'attuale ordinanza, già desumibili dall'informativa del 10 aprile 2019 allegata al ricorso e dalle conversazioni avvenute tra il febbraio 2019 e il maggio dello stesso anno, erano stati tutti acquisiti prima dell'applicazione della prima misura.

Atti ed elementi che peraltro sarebbero stati anche ben noti alla pubblica accusa che li avrebbe utilizzati per la richiesta di proroga delle intercettazioni, presentata sempre nel primo procedimento, e prima di procedere all'iscrizione del nuovo procedimento, avvenuta solo in data 25 novembre 2020.

Ragioni queste per le quali, complessivamente, ribadita ,esistenza della connessione qualificata tra i fatti oggetto delle due ordinanze e la desumibilià dagli atti, nel caso di specie dovrebbe trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 297, comma 3 cod. proc. pen. e la diversa conclusione dei giudici di merito sul punto sarebbe errata.

La doglianza è infondata.

1.1. L'istituto della c.d. retrodatazione di cui all'art. 297, comma 3 cod. proc. pen., è stato oggetto di numerose sentenze sia della Corte costituzionale che di legittimità e, in specifico Corte cost. 89/1996, Corte cost. 408/2005, Sez.

U, n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231057, Sez.

U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235911, Sez.

U, n. 48109 del 19/07/2018, Giorgi, n.m.; Sez.

U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, Rv. 279347.

A fronte di tali pronunce, in sintesi e per quanto rileva nel caso di specie, l'istituto -che comunque si riferisce ai soli casi in cui il reato oggetto della seconda ordinanza sia stato commesso prima dell'emissione del primo provvedimento- opera in maniera diversa a seconda della situazione concreta.

1.1.1. Le due ordinanze sono state emesse nel medesimo procedimento e tra i due reati vi è un rapporto di connessione qualificata: in questa ipotesi la c.d. retrodatazione è automatica e non ha alcun rilievo e non è necessario quindi verificare se gli elementi posti a sostegno del secondo provvedimento erano o meno desumibili allorché la prima ordinanza è stata emessa.

1.1.2. Le due ordinanze sono state emesse nel medesimo procedimento e tra i due reati non vi è un rapporto di connessione qualificata: in questa ipotesi la c.d. retrodatazione opera esclusivamente se gli elementi posti a sostegno del secondo provvedimento erano desumibili allorché la prima ordinanza è stata emessa e tale verifica è pertanto necessaria.

1.1.3. Le due ordinanze sono state emesse in due procedimenti distinti, pendenti avanti la stessa autorità giudiziaria, e tra i due reati vi è un rapporto di connessione qualificata: in questa ipotesi la c.d. retrodatazione opera esclusivamente se gli elementi posti a sostegno del secondo provvedimento erano desumibili allorché la prima ordinanza è stata emessa e tale necessaria verifica deve essere effettuata con riferimento a quanto emerso nel primo procedimento.

1.1.4. Le due ordinanze sono state emesse in due procedimenti distinti, pendenti avanti la stessa autorità giudiziaria, e tra i due reati non vi è un rapporto di connessione qualificata: in questa ipotesi la c.d. retrodatazione opera esclusivamente se gli elementi posti a sostegno del secondo provvedimento erano desumibili allorché la prima ordinanza è stata emessa e tale necessaria verifica deve essere effettuata con riferimento a quanto emerso nel primo procedimento e sempre che risulti che la separazione tra i due procedimenti derivi da una scelta del pubblico ministero.

1.2. Nel caso specifico in cui uno dei due provvedimenti abbia ad oggetto un reato associativo assume rilievo la data di consumazione dello stesso, rectius la data in cui il soggetto ha iniziato a partecipare al sodalizio ovvero, più frequentemente, quella nella quale la partecipazione è cessata, ciò al fine di verificare in concreto se il reato oggetto del secondo provvedimento è o meno anteriore all'emissione del primo provvedimento.

Il giudizio circa l'applicazione della disciplina di cui all'art. 297, coma 3, cod. proc. pen., nel caso in cui il secondo provvedimento abbia a oggetto il reato associativo con formula c.d. aperta (cioè che indica la permanenza del reato anche dopo l'emissione del primo provvedimento cautelare) ovvero qualora la data di termine della permanenza indicata nella seconda contestazione sia successiva, quindi, deve prendere le mosse dalla verifica della sussistenza di elementi che evidenzino se la permanenza si sia protratta ovvero se questa sia cessata in data precedente all'emissione della prima ordinanza (Sez.

Un, n. 48109 del 19/7/2018, Giorgi, n.m.; Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, Genidoni, Rv. 279222).

Qualora la questione della c.d. retrodatazione sia oggetto di specifica doglianza, d'altro canto, il giudice della cautela non può limitarsi a un generico riferimento agli atti ma è tenuto a indicare -considerate ovviamente le caratteristiche tipiche dello specifico reato associativo contestato- gli elementi concreti sui quali fonda il proprio giudizio e a motivare in ordine alla persistenza dell'associazione e alla permanenza del vincolo tra l'imputato e il sodalizio stesso.

1.3. Ai fini del giudizio circa la sussistenza della connessione qualificata tra il reato associativo e uno o più reati fine, inoltre, come evidenziato dal Tribunale del riesame con specifico riferimento al caso di specie, si deve verificare se questi erano o meno già stati già programmati, almeno nelle linee essenziali, sin dall'inizio della costituzione del sodalizio criminoso (cfr. Sez. 6, 15/9/2021, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 2, 37638 del 3/9/2021, Genovese, n.m.; Sez. 5, n. 49224 del 06/06/2017, Anastasio, Rv. 271477 - 01).

Solo in tale caso, infatti, può ritenersi che i reati siano legati dal vincolo della continuazione e che operi l'istituto della retrodatazione.

1.4. La verifica della "desumibilità" dagli atti inerenti la prima ordinanza cautelare di elementi posti a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, poi, deve essere effettuata in ordine alla sussistenza di indizi univoci e idonei a fondare una compiuta affermazione di responsabilità cautelare (Sez. 2, n.13834 del 16/12/2016, dep. 2017, Valerioti, Rv. 269680) e investe l'accertamento non già della mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, bensì della condizione di conoscenza derivante, in concreto, da un determinato compendio documentale o dichiarativo, che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 14713 del 06/03/2019, Petrone, Rv. 275098 - 01; Sez. 3, n.46158 del 04/02/2015, Mancini, Rv. 265437, N. 15451 del 2012 Rv. 253509, N. 11807 del 2013 Rv. 255722).

Ai fini di tale valutazione, infatti, anche la rilevanza in termini c.d.

"quantitativi" del complesso di indizi emersi a carico del medesimo indagato, deve essere intesa nei termini di una specifica e diretta riferibilità degli elementi emersi al soggetto attinto dagli stessi e non dalla semplice e astratta presenza di elementi allo stato ancora inidonei e insufficienti a fondare una richiesta cautelare (cfr. Sez. 2, n. 18879 del 30/04/2021, Buscemi, Rv. 281230)

1.4. Nel caso di specie il Tribunale si è conformato ai principi indicati e la conclusione cui è addivenuto è corretta.

1.4.1. Tra il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, oggetto del primo provvedimento, e l'estorsione, oggetto della seconda ordinanza, non sussiste un rapporto di connessione c.d. qualificata.

Allorché il Barbieri ha iniziato a partecipare all'associazione, la contestazione fa riferimento all'anno 2009, infatti, la specifica ipotesi di estorsione, ideata e commessa dal febbraio al maggio dell'anno 2019, come correttamente ritenuto dal Tribunale, non risultava essere stato oggetto di alcuna programmazione.

Sotto tale profilo il riferimento della difesa alla diversa conclusione cui sono pervenuti i due giudici di merito per gli altri indagati è del tutto inconferente, ciò in quanto per Mancuso, Gallone e Giofrè la connessione qualificata è stata ritenuta e la retrodatazione è stata applicata in relazione ad altre ipotesi di estorsione e non per il reato associativo.

1.4.2. Quando è stato emesso il primo provvedimento, comunque, non era desumibile dagli atti la sussistenza degli elementi successivamente posti a fondamento della seconda e distinta ordinanza.

Come correttamente evidenziato dal Tribunale, infatti, il complesso delle fonti di prova dalle quali risulta lo specifico contributo che avrebbe fornito il Barbieri sono emersi esclusivamente a seguito del deposito dell'informativa di P.G. depositata nel mese di gennaio 2021, nella quale si fa riferimento alla trascrizione di conversazioni che non erano state consegnate nella precedente sede cautelare e dai verbali delle dichiarazioni rese il 12 giugno e il 18 novembre 2020 dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] che, appunto, hanno consentito di meglio ricostruire la vicenda anche in ordine ai concorrenti nel reato di estorsione (cfr. pag. 5 dell'ordinanza impugnata).

Nessun effettivo e concreto riferimento al reato di estorsione, d'altro canto, vi è nell'informativa n, 47/24-12-4 del 1° aprile 2019 espressamente richiamata dalla difesa e pure allegata al ricorso.

In tale atto, infatti, a pagina 7 vi è la mera indicazione che il ricorrente avrebbe avuto dei rapporti di "cointeressenza" con Mancuso e Bonavota, tali da confermare e attualizzare la "sistematica spartizione degli appalti nel settore edile".

Riferimento questo che allo stato risultava del tutto inidoneo e nulla consentiva di inferire quanto alla esistenza di elementi specifici e direttamente riferibili al ricorrente in relazione al ruolo che lo stesso avrebbe avuto per la commissione del reato di estorsione, neanche citato, oggetto del secondo provvedimento.2.

Il rigetto del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi e insiste l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di CATANZARO, [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza con la quale il GIUDICE delle [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di CATANZARO, il 9/9/2021 ha respinto l'istanza di retrodatare la decorrenza della misura della custodia cautelare in carcere, ora applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di estorsione aggravata di cui agli artt. 629 e 416 bis.1 cod. pen., dalla data di esecuzione della diversa ordinanza con la quale al medesimo [OSCURATO:PERSONA] era stata applicata la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa di cui all'art. 416 bis cod. pen. nel procedimento c.d. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] è imputato nel processo c.d. [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. per avere fatto parte della locale di 'ndrangheta di Sant'Onofrio dall'anno 2009. Allo stesso, per tale reato, in data 19 dicembre 2019 è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere con provvedimento emesso nel procedimento 2239/2014 r.g.n.r. dal giudice per le indagini preliminari di Catanzaro. Nell'anno 2020 il pubblico ministero ha proceduto all'iscrizione di autonomo fascicolo, il n. 4823/2020, nel quale al Barbieri è contestato il reato di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA] e della CO.PER.PO.RO . tra il mese di febbraio e il mese di ottobre 2019. In data 27 aprile 2021 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere per la citata estorsione. L'ordinanza è stata eseguita il 29 aprile 2021. Lo stesso giudice ha respinto l'analoga richiesta presentata dal pubblico ministero per Mancuso, Gallone e Gioffrè, concorrenti nel medesimo reato. In ordine alla posizione di questi ultimi, infatti, il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto che il reato contestato fosse omogeneo a quelli per i quali era già stata applicata la medesima misura cautelare nel procedimento c.d. [OSCURATO:PERSONA] e che lo stesso fosse già desumibile allorché era stato emesso il primo provvedimento. In data 9 settembre 2021 il giudice per le indagini preliminari ha respinto l'istanza con la quale il ricorrente aveva richiesto retrodatazione dell'efficacia della seconda ordinanza alla data di emissione del primo provvedimento. Ad avviso del giudice, come poi confermato dal Tribunale del riesame a seguito dell'appello proposto, infatti, tra i reati oggetto dei due provvedimenti (l'associazione di cui alla prima ordinanza e l'estorsione per la seconda, ciò in considerazione del dato cronologico) non sussisterebbe un rapporto di connessione qualificata e difetterebbe anche il requisito della desumibilità dagli atti posti a fondamento della prima ordinanza di elementi a carico del ricorrente per il secondo reato sarebbero. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale dei Riesame ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, in un unico motivo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 297, comma 3 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 297, comma 3 cod. proc. pen. rilevando che la conclusione del Tribunale sarebbe errata in quanto non terrebbe conto che il procedimento, diversamente da quanto ritenuto, sarebbe nella sostanza lo stesso. Come anche riconosciuto dal primo giudice, infatti, "le contestazioni costituiscono gemmazione di un unico procedimento poiché sono la conseguenza di una separazione delle indagini per taluni fatti". Situazione questa che il Tribunale del riesame non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione, sia per verificare in concreto la sussistenza della connessione qualificata tra i due reati che, soprattutto, al fine di valutare la desumibilità degli elementi a carico del ricorrente già dal momento dell'applicazione della prima misura. L'attività di indagine, d'altro canto, sarebbe stata effettuata nel corso del medesimo procedimento, quello iscritto con il numero 2239/14 r.g.n.r. c.d. [OSCURATO:PERSONA], e gli elementi posti a fondamento dell'attuale ordinanza, già desumibili dall'informativa del 10 aprile 2019 allegata al ricorso e dalle conversazioni avvenute tra il febbraio 2019 e il maggio dello stesso anno, erano stati tutti acquisiti prima dell'applicazione della prima misura. Atti ed elementi che peraltro sarebbero stati anche ben noti alla pubblica accusa che li avrebbe utilizzati per la richiesta di proroga delle intercettazioni, presentata sempre nel primo procedimento, e prima di procedere all'iscrizione del nuovo procedimento, avvenuta solo in data 25 novembre 2020. Ragioni queste per le quali, complessivamente, ribadita ,esistenza della connessione qualificata tra i fatti oggetto delle due ordinanze e la desumibilià dagli atti, nel caso di specie dovrebbe trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 297, comma 3 cod. proc. pen. e la diversa conclusione dei giudici di merito sul punto sarebbe errata. La doglianza è infondata. 1.1. L'istituto della c.d. retrodatazione di cui all'art. 297, comma 3 cod. proc. pen., è stato oggetto di numerose sentenze sia della Corte costituzionale che di legittimità e, in specifico Corte cost. 89/1996, Corte cost. 408/2005, Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231057, Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235911, Sez. U, n. 48109 del 19/07/2018, Giorgi, n.m.; Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, Rv. 279347. A fronte di tali pronunce, in sintesi e per quanto rileva nel caso di specie, l'istituto -che comunque si riferisce ai soli casi in cui il reato oggetto della seconda ordinanza sia stato commesso prima dell'emissione del primo provvedimento- opera in maniera diversa a seconda della situazione concreta. 1.1.1. Le due ordinanze sono state emesse nel medesimo procedimento e tra i due reati vi è un rapporto di connessione qualificata: in questa ipotesi la c.d. retrodatazione è automatica e non ha alcun rilievo e non è necessario quindi verificare se gli elementi posti a sostegno del secondo provvedimento erano o meno desumibili allorché la prima ordinanza è stata emessa. 1.1.2. Le due ordinanze sono state emesse nel medesimo procedimento e tra i due reati non vi è un rapporto di connessione qualificata: in questa ipotesi la c.d. retrodatazione opera esclusivamente se gli elementi posti a sostegno del secondo provvedimento erano desumibili allorché la prima ordinanza è stata emessa e tale verifica è pertanto necessaria. 1.1.3. Le due ordinanze sono state emesse in due procedimenti distinti, pendenti avanti la stessa autorità giudiziaria, e tra i due reati vi è un rapporto di connessione qualificata: in questa ipotesi la c.d. retrodatazione opera esclusivamente se gli elementi posti a sostegno del secondo provvedimento erano desumibili allorché la prima ordinanza è stata emessa e tale necessaria verifica deve essere effettuata con riferimento a quanto emerso nel primo procedimento. 1.1.4. Le due ordinanze sono state emesse in due procedimenti distinti, pendenti avanti la stessa autorità giudiziaria, e tra i due reati non vi è un rapporto di connessione qualificata: in questa ipotesi la c.d. retrodatazione opera esclusivamente se gli elementi posti a sostegno del secondo provvedimento erano desumibili allorché la prima ordinanza è stata emessa e tale necessaria verifica deve essere effettuata con riferimento a quanto emerso nel primo procedimento e sempre che risulti che la separazione tra i due procedimenti derivi da una scelta del pubblico ministero. 1.2. Nel caso specifico in cui uno dei due provvedimenti abbia ad oggetto un reato associativo assume rilievo la data di consumazione dello stesso, rectius la data in cui il soggetto ha iniziato a partecipare al sodalizio ovvero, più frequentemente, quella nella quale la partecipazione è cessata, ciò al fine di verificare in concreto se il reato oggetto del secondo provvedimento è o meno anteriore all'emissione del primo provvedimento. Il giudizio circa l'applicazione della disciplina di cui all'art. 297, coma 3, cod. proc. pen., nel caso in cui il secondo provvedimento abbia a oggetto il reato associativo con formula c.d. aperta (cioè che indica la permanenza del reato anche dopo l'emissione del primo provvedimento cautelare) ovvero qualora la data di termine della permanenza indicata nella seconda contestazione sia successiva, quindi, deve prendere le mosse dalla verifica della sussistenza di elementi che evidenzino se la permanenza si sia protratta ovvero se questa sia cessata in data precedente all'emissione della prima ordinanza (Sez. Un, n. 48109 del 19/7/2018, Giorgi, n.m.; Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, Genidoni, Rv. 279222). Qualora la questione della c.d. retrodatazione sia oggetto di specifica doglianza, d'altro canto, il giudice della cautela non può limitarsi a un generico riferimento agli atti ma è tenuto a indicare -considerate ovviamente le caratteristiche tipiche dello specifico reato associativo contestato- gli elementi concreti sui quali fonda il proprio giudizio e a motivare in ordine alla persistenza dell'associazione e alla permanenza del vincolo tra l'imputato e il sodalizio stesso. 1.3. Ai fini del giudizio circa la sussistenza della connessione qualificata tra il reato associativo e uno o più reati fine, inoltre, come evidenziato dal Tribunale del riesame con specifico riferimento al caso di specie, si deve verificare se questi erano o meno già stati già programmati, almeno nelle linee essenziali, sin dall'inizio della costituzione del sodalizio criminoso (cfr. Sez. 6, 15/9/2021, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 2, 37638 del 3/9/2021, Genovese, n.m.; Sez. 5, n. 49224 del 06/06/2017, Anastasio, Rv. 271477 - 01). Solo in tale caso, infatti, può ritenersi che i reati siano legati dal vincolo della continuazione e che operi l'istituto della retrodatazione. 1.4. La verifica della "desumibilità" dagli atti inerenti la prima ordinanza cautelare di elementi posti a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, poi, deve essere effettuata in ordine alla sussistenza di indizi univoci e idonei a fondare una compiuta affermazione di responsabilità cautelare (Sez. 2, n.13834 del 16/12/2016, dep. 2017, Valerioti, Rv. 269680) e investe l'accertamento non già della mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, bensì della condizione di conoscenza derivante, in concreto, da un determinato compendio documentale o dichiarativo, che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 14713 del 06/03/2019, Petrone, Rv. 275098 - 01; Sez. 3, n.46158 del 04/02/2015, Mancini, Rv. 265437, N. 15451 del 2012 Rv. 253509, N. 11807 del 2013 Rv. 255722). Ai fini di tale valutazione, infatti, anche la rilevanza in termini c.d. "quantitativi" del complesso di indizi emersi a carico del medesimo indagato, deve essere intesa nei termini di una specifica e diretta riferibilità degli elementi emersi al soggetto attinto dagli stessi e non dalla semplice e astratta presenza di elementi allo stato ancora inidonei e insufficienti a fondare una richiesta cautelare (cfr. Sez. 2, n. 18879 del 30/04/2021, Buscemi, Rv. 281230) 1.4. Nel caso di specie il Tribunale si è conformato ai principi indicati e la conclusione cui è addivenuto è corretta. 1.4.1. Tra il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, oggetto del primo provvedimento, e l'estorsione, oggetto della seconda ordinanza, non sussiste un rapporto di connessione c.d. qualificata. Allorché il Barbieri ha iniziato a partecipare all'associazione, la contestazione fa riferimento all'anno 2009, infatti, la specifica ipotesi di estorsione, ideata e commessa dal febbraio al maggio dell'anno 2019, come correttamente ritenuto dal Tribunale, non risultava essere stato oggetto di alcuna programmazione. Sotto tale profilo il riferimento della difesa alla diversa conclusione cui sono pervenuti i due giudici di merito per gli altri indagati è del tutto inconferente, ciò in quanto per Mancuso, Gallone e Giofrè la connessione qualificata è stata ritenuta e la retrodatazione è stata applicata in relazione ad altre ipotesi di estorsione e non per il reato associativo. 1.4.2. Quando è stato emesso il primo provvedimento, comunque, non era desumibile dagli atti la sussistenza degli elementi successivamente posti a fondamento della seconda e distinta ordinanza. Come correttamente evidenziato dal Tribunale, infatti, il complesso delle fonti di prova dalle quali risulta lo specifico contributo che avrebbe fornito il Barbieri sono emersi esclusivamente a seguito del deposito dell'informativa di P.G. depositata nel mese di gennaio 2021, nella quale si fa riferimento alla trascrizione di conversazioni che non erano state consegnate nella precedente sede cautelare e dai verbali delle dichiarazioni rese il 12 giugno e il 18 novembre 2020 dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] che, appunto, hanno consentito di meglio ricostruire la vicenda anche in ordine ai concorrenti nel reato di estorsione (cfr. pag. 5 dell'ordinanza impugnata). Nessun effettivo e concreto riferimento al reato di estorsione, d'altro canto, vi è nell'informativa n, 47/24-12-4 del 1° aprile 2019 espressamente richiamata dalla difesa e pure allegata al ricorso. In tale atto, infatti, a pagina 7 vi è la mera indicazione che il ricorrente avrebbe avuto dei rapporti di "cointeressenza" con Mancuso e Bonavota, tali da confermare e attualizzare la "sistematica spartizione degli appalti nel settore edile". Riferimento questo che allo stato risultava del tutto inidoneo e nulla consentiva di inferire quanto alla esistenza di elementi specifici e direttamente riferibili al ricorrente in relazione al ruolo che lo stesso avrebbe avuto per la commissione del reato di estorsione, neanche citato, oggetto del secondo provvedimento.2. Il rigetto del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e c
Sentenza Cassazione n. 36286/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris