CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 gennaio 2024
Cassazione n. 03347/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10539/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, domiciliata ope legis in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] - Presidente [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Dipendente società controllata [OSCURATO:PERSONA] per la Cellulosa e per la Carta– Immissione R.U.T. – Passaggio dipendenze Protezione civile – Riconoscimento inquadramento superiore e differenze retributiva R.G.N. 10539/2018 Ud. 12/01/2024CC Sez. SL- R.G. 10539/2018 – CC 12/01/2024 - Pagina nr. 2 di 13 avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4073/2017 depositata il 02/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12/01/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 4073/2017 del 2 ottobre 2017, la Corte d’appello di Roma, nella regolare costituzione dell’appellato [OSCURATO:PERSONA], ha respinto l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] – DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE avversola sentenza del Tribunale di Roma n. 1887/2014. 2. [OSCURATO:PERSONA], già dipendente di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (SAF) - società controllata e partecipata quasi interamente dall'[OSCURATO:PERSONA] per la Cellulosa e per la Carta (ENCC) - in esito all'apertura della liquidazione coatta amministrativa dell'ENCC e delle sue controllate (tra cui SAF), era stato immesso in un [OSCURATO:PERSONA] (RUT), per poi passare alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] –DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE con inquadramento al 4° livello per idipendenti pubblici in base ad apposite tabelle di equiparazione previste dal D.P.C.M. 27 luglio 1995. Successivamente, [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto dal Tribunale di Roma –Sezione fallimentare sentenza che – secondo la ricostruzione offerta nella stessa decisione impugnata –aveva accertato il suo diritto a conseguire sia il superiore inquadramento al 7° livello, a far data dal 10 giugno 1992, sia la corresponsione delle differenze retributive e, sulla base di tale decisione, aveva ottenuto l’emissione di decreto ingiuntivo con cui era stato ingiunto alla stessa [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] Sez. SL- R.G. 10539/2018 – CC 12/01/2024 - Pagina nr. 3 di 13 CIVILE il pagamento della somma di euro 22.230,40, a titolo di differenze retributive per il periodo luglio 2007 –dicembre 2011. L'opposizione proposta avverso tale decreto ingiuntivo dalla [OSCURATO:PERSONA] –DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE era stata respinta dal Tribunale di Roma. 3. Proposto appello da parte della stessa [OSCURATO:PERSONA] – DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, la Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame: − ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva agito non in conseguenza di un non corretto inquadramento iniziale al momento del passaggio da SAF al RUT – risalente al 1995 – bensì sulla base della decisione delTribunale di Roma che aveva accertato il diritto al superiore inquadramento a far tempo dal 10 giugno 1991; − affermando l’opponibilità della suddetta sentenza all’appellante sulla scorta della considerazione per cui, ai sensi dell’art. 1, D.L. n. 240/1995, la procedura liquidatoria di ENCC era divenuta titolare dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle società controllate dalla medesima ENCC, senza soluzione di continuità –da ciò derivando che il commissario liquidatore di ENCC era divenuto “datore di lavoro” dello stesso [OSCURATO:PERSONA] con meccanismo analogo a quanto previsto dall'art.2112 c.c. – e che, succes sivamente, la [OSCURATO:PERSONA] – DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE era divenuta successore a titolo universale della procedura liquidatoria, da ciò derivando l’opponibilità della decisione del Tribunale di Roma alla stessa appellante, ex art. 2908 c.c.; Sez. SL- R.G. 10539/2018 – CC 12/01/2024 - Pagina nr. 4 di 13 − escludendo la sussistenza di un contrasto tra la decisione del Tribunale fallimentare di Roma e la sentenza n. 4220/2002 del TAR Lazio -la quale aveva respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l’annullamento del provvedimento di inquadramento emanato in data 30 gennaio 1996 dal Commissario liquidatore di ENCC - in quanto la decisione del TAR aveva valutato la sola legittimità dell’atto di inquadramento, conferendo rilevanza alle sole posizioni formalmente possedute dai lavoratori all’atto dell’inquadramento, mentre la pronuncia del Tribunale fallimentare aveva accertato il diverso diritto dello stesso [OSCURATO:PERSONA] al superiore inquadramento presso la società di provenienza per effetto dello svolgimento di mansioni superiori a far tempo dal10 giugno 1991. 4. Per la cassazione di tale decisione ricorre ora [OSCURATO:PERSONA] – DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c. Il controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2908, 2909, 2112 c.c.; 324 c.p.c.; 2, D.L. n. 240/1995. Argomenta, in particolare, il ricorso che erroneamente la decisione impugnata ha ritenuto di ravvisare un fenomeno di successione a titolo Sez. SL- R.G. 10539/2018 – CC 12/01/2024 - Pagina nr. 5 di 13 universale della [OSCURATO:PERSONA] – DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE anche nel rapporto di lavoro dell’odierno controricorrente, affermando conseguentemente la continuità di tale rapporto, e ciò in quanto: − il D.L. n. 240/1995 stabilisce espressamente all’art. 2, comma 2, che il personale dipendente dall'ENCC e dalle società controllate cessa dal servizio alla data del 31 luglio 1995, e, al successivo comma 8, che i rapporti di lavoro dei dipendenti iscritti nel RUT risultano estinti senza preavviso, da ciò derivando l’impossibilità di ravvisare la sussistenza di una fattispecie di successione nel rapporto giuridico − per contro, deve ritenersi che si sia integrata una estinzione del precedente rapporto di lavoro di [OSCURATO:PERSONA] e la costituzione di un rapporto totalmente nuovo, dapprima con la gestione liquidatoria e l’inserimento nel RUT e poi con l’odierna ricorrente − ulteriormente, non solo il passaggio al RUT è avvenuto a domanda dell’interessato e quindi con la modalità di un vero e proprio reimpiego, ma anche il successivo inserimento nei ruoli del Dipartimento della Protezione civile si è determinato per effetto di domanda dell’odierno controricorrente, da ciò dovendosi desumere che non solo non si è verificata una successione a titolo universale nel rapporto ma anche deve escludersi che si sia operata una cessione del contratto ex art.1406 c.c., essendosi invece costituito un rapporto del tutto nuovo. Deduce, ulteriormente, la ricorrente che la decisione impugnata avrebbe violato le previsioni in tema di limite soggettivo del giudicato, in quanto avrebbe ritenuto opponibile alla medesima ricorrente una Sez. SL- R.G. 10539/2018 – CC 12/01/2024 - Pagina nr. 6 di 13 decisine scaturita da un giudizio cui la stessa [OSCURATO:PERSONA] – DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE non aveva partecipato 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2103, 2909 c.c.; 96, sesto comma, r.d. n. 267/1942; 52, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001. La ricorrente impugna ulteriormente la decisione impugnata, deducendo che quest’ultima, nel ricondurre alla decisione assunta dal Tribunale di Roma –Sezione fallimentare un giudicato opponibile alla ricorrente medesima, avrebbe violato la regola della efficacia meramente endofallimentare dell’accertamento del passivo. Puntualizza la ricorrente che la decisione del Tribunale di Roma non ha in alcun modo accertato il diritto dell’odierno controricorrente al superiore inquadramento, essendosi limitata ad accertare il diritto a differenze retributive per le mansioni superiori svolte di fatto da [OSCURATO:PERSONA]. Avrebbe quindi errato la Corte d’appello di Roma nel conferire alla precedente decisione del Tribunale di Roma un valore di giudicato opponibile ex art. 2908 c.c. alla [OSCURATO:PERSONA] – DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, mentre tal e decisione avrebbe potuto assumere, semmai, mera valenza indiziaria ai fini dell’effettivo riconoscimento del superiore inquadramento. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato. 2.1. La fondatezza del motivo discende, in primo luogo, proprio dal precedente di questa Corte che il controricorrente, nella propria memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., viene invece ad invocare a sostegno delle proprie ragioni. Questa Corte, infatti, con la decisione Cass. Sez. L, Ordinanza n. 5404 del 2020, ebbe a respingere il ricorso proposto dalla Sez. SL- R.G. 10539/2018 – CC 12/01/2024 - Pagina nr. 7 di 13 [OSCURATO:PERSONA] CELLULOSA E [OSCURATO:PERSONA]' CONTRO[OSCURATO:PERSONA] – e non, significativamente, dalla [OSCURATO:PERSONA]–DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE – in una vicenda che presenta profili di affinità ma che, nel concreto, veniva a diversificarsi in modo rilevante dalla vicenda ora in esame. 2.2. In quella occasione, infatti, la decisione di questa Corte venne a basarsi sul fatto che, ad essere in giudizio era direttamente la suddetta [OSCURATO:PERSONA], la cui responsabilità nei confronti della lavoratrice era stata affermata da questa Corte in virtù del fatto che il Commissario della Liquidazione ENCC si era reso assuntore del concordato della società controllata presso cui prestava servizio la lavoratrice. Osservò allora questa Corte che il passaggio dell ’ originaria liquidazione ex D.L. n. 513/1994 alla liquidazione "unificata" ai sensi del D.L. n. 540/1995 costitui va “mera vicenda evolutiva della liquidazione stessa, senza determinare alcun fenomeno successorio tra distinti soggetti giuridici”, rilevando che la definizione concordataria della liquidazione della società controllata con assunzione del concordato esdebitatorio aveva comportato una successione , non a titolo universale, ma soltanto a titolo particolare (plurimo) dell'assuntore nei diritti ed obblighi dell'ente liquidato, ma che, proprio per tale ragione, la sentenza precedentemente resa nel contraddittorio della procedura liquidatoria della società controllata risultava opponibile al Commissario della [OSCURATO:PERSONA], in quanto quest’ultimo, rendendosi assuntore del concordato della stessa società controllata “evidentemente nella propria veste di gestore (anche) della liquidazione dell'Ente controllante o comunque di altre soggettività giuridiche”, non poteva non vedersi opporre, “ in tale veste, il Sez. SL- R.G. 10539/2018 – CC 12/01/2024 - Pagina nr. 8 di 13 corrispondente giudicato formatosi in un processo cui anch'esso ha partecipato”, in tal modo potendosi affermare il “ proiettarsi dell'efficacia di giudicato anche nei confronti del Commissario della Liquidazione "unificata"”. 2.3. Questa Corte, tuttavia, nella stessa decisione – non a caso assunta correggendo la motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c. –affermò l’infondatezza della tesi che si pone alla base anche della decisione impugnata nella presente sede, chiarendo che: − l'art. 3 del D.L. n. 513/1994 aveva previsto che “ il personale dipendente dall'ENCC e dalle società controllate [venisse] trasferito, in relazione alle carenze di organico risultanti dall'esame dei carichi di lavoro e comunque nel rispetto dei limiti degli organici previsti dalla legislazione vigente, presso altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici o regioni, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa con l'amministrazione interessata”, determinando -medio tempore ed in attesa della definizione dei trasferimento –la prosecuzione dei rapporti di lavoro l'ENCC o le controllate; − l’art. 2, D.L. n. 540/1995 – il quale ha previsto la soppressione dell'ENCC e la unificazione della procedura liquidatoria di quest’ultimo con quella delle società controllate– aveva quindi stabilito che “il personale dipendente dall'ENCC e dalle società controllate cessa dal servizio alla data del 31 luglio 1995”, prevedendo che, a meno dei prepensionamento, esso fosse “iscritto, a domanda da presentare al commissario liquidatore entro il medesimo termine, con decorrenza giuridica ed economica dal successivo 1 agosto, in un ruolo unico transitorio, posto alle dipendenze dello stesso commissario”– e cioè il c.d. Sez. SL- R.G. 10539/2018 – CC 12/01/2024 - Pagina nr. 9 di 13 R.U.T. -con “trattamento giuridico ed economico (...) regolato dalle norme di legge e contrattuali riferite al personale del comparto Ministeri”; con inquadramento “con le modalità e secondo le tabelle di equiparazione (…) definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri”; con attribuzione di un “trattamento economico nella qualifica di inquadramento ... determinato con il computo dell'anzianità di servizio posseduta nelle strutture di provenienza”; − il medesimo personale , nelle more del perfezionamento dei trasferimenti di cui al D.L. n. 513/1994, pur restando a carico della gestione liquidatoria unificata, sarebbe stato “utilizzato temporaneamente presso le medesime amministrazioni dello Stato”; e quindi concludendo che “la complessa vicenda giuridica di cui sopra non può (…) essere letta (…) nei termini di una successione a titolo universale”. 2.4. Si deve, quindi , escludere che, come invece opinato nella decisione impugnata, l’impianto normativo del D.L. n. 513/1994 e del D.L. n. 540/1995 sia venut o a determinare una successione a titolo universale, delle Amministrazioni cui –mediante il transito del R.U.T. – siano poi passati i singoli dipendenti delle singole società o Enti interessati dalla procedura liquidatoria unitaria. Si deve, invece, ritenere che le previsioni contenute all’art. 2, D.L. n. 540/1995 – ed in particolare i commi 2 ( “Il personale dipendente dall'ENCC e dalle società controllate cessa dal servizio alla data del 31 luglio 1995 e, salvo quanto previsto dal comma 7, è iscritto, a domanda da presentare al commissario liquidatore entro il medesimo termine, con decorrenza giuridica ed economica dal successivo 1 agosto, in un ruolo unico transitorio, posto alle dipendenze dello stesso commissario; Sez. SL- R.G. 10539/2018 – CC 12/01/2024 - Pagina nr. 10 di 13 il trattamento giuridico ed economico è regolato dalle norme di legge e contrattuali riferite al personale del comparto Ministeri”); 3 (“Il personale di cui al comma 2 è inquadrato nel ruolo unico con le modalità e secondo le tabelle di equiparazione che saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il trattamento economico nella qualifica di inquadramento è determinato con il computo dell'anzianità di servizio posseduta nelle strutture di provenienza”); 8 (“I rapporti di lavoro dei dipendenti iscritti nel ruolo unico transitorio di cui al comma 2, nonché quelli dei dipendenti le cui domande sono accolte e trasmesse agli enti previdenziali per il prepensionamento, sono estinti senza diritto al preavviso.”) – siano venute a disegnare un meccanismo, in virtù del quale se, da un lato, i dipendenti transitati alle nuove Amministrazioni conservavano una continuità quanto al trattamento giuridico ed economico ed all’inquadramento, dall’altro lato, il rapporto di lavoro degli stessi veniva a registrareuna soluzione di continuità, rispetto al rapporto con ENCC e controllate. Prova ne è proprio la previsione specifica della conservazione di trattamento ed inquadramento, la quale non avrebbe avuto ragion d’essere qualora il rapporto di lavoro con le nuove Amministrazioni si fosse posto in continuità assoluta con il precedente rapporto con ENCC e controllate, avendo invece il legislatore optato per la instaurazione di un nuovo rapporto, caratterizzato, tuttavia, dalla conservazione della complessiva “anzianità” (lato sensu) acquisita con il precedente rapporto, al punto da prevedere l’elaborazione apposta di “tabelle di equiparazione”per operare gli inquadramenti. Non è, anzi, superfluo rammentare che questa Corte, in altro proprio precedente (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4652 del 25/02/2011) Sez. SL- R.G. 10539/2018 – CC 12/01/2024 - Pagina nr. 11 di 13 aveva avuto modo di chiarire, in relazione alle previsioni di cui all’art. 2, commi 3 e 4, D.L. n. 540/1995, che i rapporti di lavoro del personale iscritto al R.U.T., pur facendo capo al Commissario liquidatore dell’ENCC, risultavano in ogni caso “del tutto nuovi rispetto a quelli precedenti”, confermando la ricostruzione che può evincersi dalle previsioni di legge ed in particolare confermando la “novità” del rapporto di lavoro creatosi mediante iscrizione al R.U.T. 2.5. Evidente, a questo punto, che la soluzione di continuità in tal modo creatasi nel rapporto lavorativo impedisce di affermare che il nuovo Ente datore – e cioè la [OSCURATO:PERSONA] – DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE – abbia assunto un debito retributivo – quale quello derivante dall’esercizio di fatto di mansioni superiori – maturato in capo alla società presso la quale l’odierno controricorrente svolgeva le proprie mansioni. Non è, infatti, ravvisabile, in primo luogo, alcun meccanismo di successione a titolo universale, come già chiarito da questa Corte sia nel precedente Cass. Sez. L, Ordinanza n. 5404 del 2020 sia nel precedente Cass. Sez. L, Sentenza n. 4652 del 25/02/2011. Non risulta ravvisabile, in secondo luogo, un meccanismo “analogo al disposto di cui all’art. 2112 c.c.”, come apoditticamente affermato nella decisione della Corte capitolina: esclusa –per ammissione della decisione medesima – l’operatività diretta della norma da ultimo richiamata - non risultando allegato alcun trasferimento di azienda – appare arduo individuare un profilo di “analogia” che giustifichi la successione dell’odierna ricorrente nel rapporto di lavoro, fermo restando che, in tale scenario, non di successione a titolo universale dovrebbe parlarsi, ma di mera successione nel rapporto di lavoro , sebbene i due profili siano stati reciprocamente contaminati nella decisione impugnata. Sez. SL- R.G. 10539/2018 – CC 12/01/2024 - Pagina nr. 12 di 13 Non risulta, conseguentemente, applicabile il disposto di cui all’art.2909 c.c.,come invece opinato nella decisione della Corte capitolina e come desumibile anche indirettamente dal fatto che l’odierno ricorrente, ben lungi dall’avvalersi dell’actio iudicati derivante dalla decisione del Tribunale di Roma –Sezione Fallimentare – come sarebbe stato logico agire in presenza di un titolo direttamente opponibile all’odierna ricorrente - ha invece optato per agire in sede monitoria , quasi che –in disparte ogni profilo circa il regime normativo applicabile ratione temporis – volesse avvalersi del disposto di cui all’art. 120 l. fall. post D. Lgs. 5/2006. 2.6. Tanto vale a superare ogni ulteriore problema connesso alla già richiamata decisione del Tribunale di Roma –Sezione Fallimentare, ed in particolare alla valenza meramente endofallimentare del provvedimento assunto anche in sede di opposizione allo stato passivo (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 29670 del 11/10/2022 ; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 11808 del 12/04/2022), contrariamente a quanto asserito dal controricorrente. A rilevare, infatti, è il fatto che, quale potesse essere la valenza di detta decisione, la stessa non poteva estendere i propri effetti all’attuale ricorrente, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all’art.2909 c.c. 3. L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina – come appena detto -l’assorbimento del secondo. 4. Il ricorso va pertanto accolto in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito. Alla luce delle considerazioni che precedono, infatti, si deve ritenere che [OSCURATO:PERSONA] non potesse vantare alcuna pretesa creditoria nei Sez. SL- R.G. 10539/2018 – CC 12/01/2024 - Pagina nr. 13 di 13 confronti della [OSCURATO:PERSONA] – DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE, da ciò derivando il rigetto della domanda proposta in via monitoria dal medesimo FABIO PALOMBIe la conseguente revoca del decreto ingiuntivo emesso a suo favore dal Tribunale di Roma. 5. Quanto alla regolazione delle spese di lite, si ritiene, alla luce dell’esito difforme dei due gradi di merito, di disporre la compensazione delle spese medesime per l’intero processo. P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, respinge la domanda propos