Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16762/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 18 novembre 2024, con la quale la Corte di assise di appello di Napoli rigettava la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili indicate ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del provvedimento impugnato; Ritenuto che, con unico articolato motivo relativo ad erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e a vizio di motivazione, si propone un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell'esecuzione con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze; che la Corte di appello ha motivato sugli indicatori dell'unicità del disegno criminoso con argomenti congrui; e infatti, pur avendo il Perreca commesso tutti i delitti nell'ambito dell' attività criminale del clan da lui fondato, l'omicidio Fimiano del 1996 non poteva essere specificamente preventivato perché la vittima faceva parte del gruppo criminale del condannato e l'intento di ucciderlo maturò a seguito del suo tradimento; l'omicidio Esposito del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fu deciso quando la vittima si frappose ai propositi del clan di controllare le estorsioni del territorio; l'omicidio Petrillo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fu eseguito perché la vittima aveva denunciato i killer di un omicidio; e, infine, la tentata violenza privata in danno del direttore di una casa di cura di Caserta fu deliberatd, quando, in seguito ad progetto di riassetto societario della stessa, un soggetto vicino al clan sarebbe stato posto in minoranza; che il ricorrente si limita genericamente a censurare la svalutazione della riconducibilità dei reati al programma e agli interessi del clan senza confrontarsi con gli elementi che fanno dubitare della loro specifica originaria progettazione; che «non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fine non programmabili "ah origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali, pur potendo astrattamente rientrare nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso» (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595 - 01); Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 18 novembre 2024, con la quale la Corte di assise di appello di Napoli rigettava la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili indicate ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del provvedimento impugnato; Ritenuto che, con unico articolato motivo relativo ad erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e a vizio di motivazione, si propone un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell'esecuzione con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze; che la Corte di appello ha motivato sugli indicatori dell'unicità del disegno criminoso con argomenti congrui; e infatti, pur avendo il Perreca commesso tutti i delitti nell'ambito dell' attività criminale del clan da lui fondato, l'omicidio Fimiano del 1996 non poteva essere specificamente preventivato perché la vittima faceva parte del gruppo criminale del condannato e l'intento di ucciderlo maturò a seguito del suo tradimento; l'omicidio Esposito del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fu deciso quando la vittima si frappose ai propositi del clan di controllare le estorsioni del territorio; l'omicidio Petrillo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fu eseguito perché la vittima aveva denunciato i killer di un omicidio; e, infine, la tentata violenza privata in danno del direttore di una casa di cura di Caserta fu deliberatd, quando, in seguito ad progetto di riassetto societario della stessa, un soggetto vicino al clan sarebbe stato posto in minoranza; che il ricorrente si limita genericamente a censurare la svalutazione della riconducibilità dei reati al programma e agli interessi del clan senza confrontarsi con gli elementi che fanno dubitare della loro specifica originaria progettazione; che «non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fine non programmabili "ah origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali, pur potendo astrattamente rientrare nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso» (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595 - 01); Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
Sentenza Cassazione n. 16762/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris