CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022
Cassazione n. 20410/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 21 ottobre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna, pronunciata in data 8 gennaio 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per reato di truffa. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si lamenta il vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è del tutto privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione sul diniego contenuta nell'atto impugnato (Si veda, in particolare, pag. 1 sull'esclusione della particolare tenuità e sull'abitualità della condotta dell'imputato, visti i sette precedenti di truffa e altri reati a suo carico); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] idente