CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024
Cassazione n. 09995/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 037G4U1) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che l'unico motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen. ascritto all'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto volte a contestare, genericamente, la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità; che il motivo è, altresì, riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata — si vedano pagg. 5-7, ove la Corte Territoriale evidenzia la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di rapina impropria aggravata —; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]