Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 ottobre 2023

Cassazione n. 29929/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28403/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso da sé medesimo; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 886/2017 depositata il18/07/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per cassazione, sulla base di due motivi, l’ordinanza del Tribunale di Ascoli che ha parzialmente accolto la domanda di liquidazione dei compensi professionali per l’attività svolta in favore di [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; Ritenuto che: - con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità dell’ordinanza per violazione degli artt.276 c.pc. e 158 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., perché il giudice istruttore- relatore avrebbe riservato la causa in decisione per riferire innanzi al collegio mentre l’art.14 del D. Lgs 150/2011 prevederebbe che la discussione debba svolgersi innanzi al collegio - il motivo è fondato; - l’orientamento di questa Corte è consolidato nell’affermare che le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati, soggette al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, sono trattate e decise dal tribunale in composizione collegiale, salva la delega al singolo giudice per l'espletamento degli incombenti istruttori, sicché, ove la decisione sia deliberata in camera di consiglio da un collegio composto da giudici che non hanno assistito alla discussione della causa, si configura la violazione dell'art. 276 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza (Cassazione civile sez.

II, 03/05/2022, n.13856; Cassazione civile sez.

VI, 20/12/2022 n.37292); - tale principio è stato disatteso dal Tribunale in quanto il giudice relatore, delegato all’istruzione della causa, ha riservato la causa in decisione sicchè la trattazione e la discussione della causa non si sono svolte innanzi al collegio; - il ricorso, deve, pertanto, essere accolto; - l’ordinanza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione; - va dichiarato assorbito il secondo motivo di ricorso con il quale si censura il regolamento delle spese di lite P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione; Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28403/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso da sé medesimo; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 886/2017 depositata il18/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per cassazione, sulla base di due motivi, l’ordinanza del Tribunale di Ascoli che ha parzialmente accolto la domanda di liquidazione dei compensi professionali per l’attività svolta in favore di [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; Ritenuto che: - con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità dell’ordinanza per violazione degli artt.276 c.pc. e 158 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., perché il giudice istruttore- relatore avrebbe riservato la causa in decisione per riferire innanzi al collegio mentre l’art.14 del D. Lgs 150/2011 prevederebbe che la discussione debba svolgersi innanzi al collegio - il motivo è fondato; - l’orientamento di questa Corte è consolidato nell’affermare che le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati, soggette al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, sono trattate e decise dal tribunale in composizione collegiale, salva la delega al singolo giudice per l'espletamento degli incombenti istruttori, sicché, ove la decisione sia deliberata in camera di consiglio da un collegio composto da giudici che non hanno assistito alla discussione della causa, si configura la violazione dell'art. 276 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza (Cassazione civile sez. II, 03/05/2022, n.13856; Cassazione civile sez. VI, 20/12/2022 n.37292); - tale principio è stato disatteso dal Tribunale in quanto il giudice relatore, delegato all’istruzione della causa, ha riservato la causa in decisione sicchè la trattazione e la discussione della causa non si sono svolte innanzi al collegio; - il ricorso, deve, pertanto, essere accolto; - l’ordinanza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione; - va dichiarato assorbito il secondo motivo di ricorso con il quale si censura il regolamento delle spese di lite P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione; Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civil
Sentenza Cassazione n. 29929/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris