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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 giugno 2023

Cassazione n. 22277/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13645/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo rappresentante legale, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])che la rappresenta e difende; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; -intimata- Avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso n. 438/2019 depositata il 19/12/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: avvalendosi di due motivi, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Campobasso, resa pubblica in data 19 dicembre 2019; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; nessuna attività difensiva è svolta in questa sede da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; con contratto preliminare del 5 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] si era obbligato a concedere per vent’anni, per il canone annuale di euro 10.000,00, a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., un terreno di sua proprietà, affinché vi venissero installati due aerogeneratori con annessa servitù di passaggio, di accesso, di elettrodotto, di cavidotto e di proiezione a terra delle pale; nonostante vari solleciti verbali da parte dell’odierno ricorrente il contratto definitivo, che avrebbe dovuto essere stipulato entro novanta giorni presso un notaio scelto dalla conduttrice, a distanza di due anni non era stato ancora concluso, sicché [OSCURATO:PERSONA] aveva diffidato [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con raccomandata pervenutale il 26 gennaio 2009, a provvedere all’adempimento dell’obbligo di stipulare il definitivo e degli altri obblighi assunti con il contratto preliminare; in data 23 gennaio 2009, [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto una lettera speditagli il 9 febbraio, con la quale veniva invitato a recarsi il 13 febbraio presso il notaio Conti per la stipulazione del contratto definitivo; ad essa [OSCURATO:PERSONA] aveva replicato, con lettera del 13 febbraio 2009, comunicando l’avvenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare, ai sensi dell’art. 1454 cod.civ.; con successivo atto di citazione del 24 febbraio 2011, aveva citato in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., perché fosse condannata a rimuovere le pale eoliche, a rilasciare il terreno, a ridurre in pristino lo stato dei luoghi, a risarcire i danni per l’occupazione del terreno protrattasi anche dopo la risoluzione di diritto del contratto; la convenuta chiedeva di chiamare in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., divenuta titolare dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, a seguito di scissione parziale del ramo d’azienda, e di essere estromessa dal giudizio, oltre al rigetto delle domande; [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., costituitasi in giudizio, chiedeva, in via riconvenzionale, una sentenza ex art. 2932 cod.civ. che teness e luogo del contratto definitivo di locazione e di costituzione della servitù non concluso; il Tribunale di Isernia rigettava la domanda attorea e, in accoglimento della domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con sentenza ex art. 2932 cod.civ. costituiva il contratto di locazione e di costituzione di servitù; la Corte d’appello di Campobasso, con la sentenza qui impugnata, investita dell’appello da [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l’impugnazione e confermato la sentenza impugnata; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; il ricorrente ha depositato memoria.

Rilevato che: 1) con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., perché la Corte territoriale non avrebbe esaminato il quarto motivo di appello con cui veniva denunciato il fatto che il Tribunale non avesse accolto la richiesta di condanna di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a risarcirgli il danno derivante dall’occupazione del terreno dal settembre 2007 al 30 novembre 2008 e quella di condanna in solido di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. al risarcimento dei danni derivanti dall’occupazione dal 1° dicembre 2008 fino alla data di effettivo rilascio, oltre al risarcimento del danno da ritardo; 2) con il secondo motivo sono dedotte, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1453 e 2043 cod.civ.; il ricorrente sostiene che la domanda risarcitoria era fondata sull’arbitraria occupazione del terreno con i due aerogeneratori e sulla permanenza degli stessi dopo la risoluzione di diritto del contratto preliminare e quindi era indipendente dall’accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, tant’è che aveva precisato che “l’inadempimento degli obblighi contrattuali, anche quando non abbia carattere tale di implicare la risoluzione del contratto, fa sorgere a carico dell'inadempiente l'obbligo di risarcire i danni ai sensi degli art. 1453 e 1223 cod.civ.”; pertanto, la Corte d’appello non avrebbe potuto ritenere assorbita la richiesta risarcitoria; il ricorrente aggiunge che il contratto di locazione con [OSCURATO:PERSONA] produrrà effetti solo con il passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 cod.civ., di conseguenza, a suo avviso, fino a quel momento l’occupazione del terreno da parte di [OSCURATO:PERSONA] è da considerarsi illegittima e quella dal settembre 2007 al 30 novembre 2008, prima della scissione che aveva conferito il ramo di azienda a [OSCURATO:PERSONA], era avvenuta senza titolo; 3) vanno esaminate in via prioritaria: a) l’eccezione di inammissibilità/irricevibilità del ricorso sollevata dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. (p. 9 e ss. del controricorso); la controricorrente sostiene di aver trasferito, dopo la sentenza impugnata, con atto di scissione parziale del 19 dicembre 2019, efficace dal 1° gennaio 2020, nella sua qualità di società scissa, alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., beneficiaria della scissione, il ramo d’azienda rappresentato da tutte le attività e le passività del ramo Italia (ramo scisso); pertanto, quando era stato proposto ricorso per cassazione –26 maggio 2020 – il trasferimento del ramo Italia si era verificato da tempo; di qui la conseguenza che il ricorso, stante la successione universale che ne era derivata, avrebbe dovuto essere proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., in analogia con l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui in caso di fusione societaria gli atti introduttivi dei giudizi civili proposti nei confronti della società incorporata vengono meno per effetto del perfezionamento della fusione; b) l’eccezione di novità della domanda di risarcimento del danno come autonoma rispetto a quella avente ad oggetto la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento e quella di risarcimento del danno ex tracontrattuale, fondato sulla occupazione abusiva del fondo, sarebbero inammissibili, perché non proposte né in primo grado né in appello; la controricorrente ripropone la eccezione di inammissibilità di dette domande, già formulata con la comparsa di costituzione in appello, sottolineando che l’assorbimento da parte della Corte d’Appello delle ulteriori questioni, per effetto del rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento del contratto, non aveva determinato il rigettodella eccezione di inammissibilità e che, stante la non applicazione nel giudizio di legittimità dell’art. 346 cod.proc.civ., non era onerata della proposizione della stessa con ricorso incidentale; la eccezione di cui alla lett. a) va disattesa: [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. deve considerarsi successore a titolo particolare nel rapporto controverso, con gli effetti processuali di cui all’art. 111 cod.proc.civ.; questa Corte ha avuto occasione, anche di recente (Cass.20/02/2023, n.5287), di pronunciarsi sugli effetti (anche) processuali della scissione societaria e, pur consapevole della ricorrenza di più tesi enunciate con riferimento alla scissione totalitaria che qui fa difetto – la prima secondo cui la scissione darebbe luogo ad una successione a titolo universale, ai sensi dell’art. 110 cod.proc.civ., la seconda che attribuisce alla società derivante dalla scissione la veste di successori a titolo particolare ai sensi dell’art. 111, 2° comma, cod.proc.civ., la terza che non ravvisa il verificarsi di alcun fenomeno successorio e che ritiene che la scissione societaria determini solo una modificazione della struttura soggettiva della società scissa – ha ritenuto che si debba prestare adesione a quello che attribuisce alla società risultante dalla scissione la posizione di successore a titolo particolare della società scissa, secondo il regime speciale degli artt. 2506 e segg., che non consente di parlare di fenomeno di successione a titolo universale, con gli effetti dell'art. 2506-quater cod.civ. e alla luce dell'art. 2506-bis cod.civ. , comma 3; in tal sensosi veda anche Cass. 04/12/2018, n. 31313, che aveva applicato i principi enunciati da Cass., Sez.

Un., n. 23225 del 15/11/2016, secondo cui: “ La scissione parziale di una società, disciplinata dagli artt. 2506 ss. cod.civ., come modificati dal d.lgs. n. 6 del 2003, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o piùsocietà, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci dellasocietà scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l'acquisizione in capo alla nuovasocietà d i valori patrimoniali prima non presenti nel suo patrimonio, senza che ciò determini l'estinzione dellasocietà scissa ed il subingresso di quella risultante dallascissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, configurandosi, piuttosto, come successione a titolo particolare nel diritto controverso che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l'applicabilità della disciplina dell'art. 111 cod.proc.civ., con la conseguente facoltà del successore di spiegare intervento pure nel giudizio di appello, al di fuori dei limiti dell'art. 344 cod.proc.civ., ed impugnare la sentenza eventualmente pronunciata nei confronti del dante causa.

In tal caso, il successore ha, tuttavia, l'onere di allegare la propria qualità ed offrire la prova delle circostanze che costituiscono i presupposti della sua legittimazione mediante riscontri documentali, la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contradditorio, è rilevabile anche d'ufficio”; [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. avrebbe, dunque, potuto tempestivamente ricorrere per la cassazione della sentenza impugnata (Cass. 4/03/2021, n. 5987), ma, una volta considerato che il ricorso è stato proposto legittimamente contro la sua dante causa quest’ultima non può sostenere di non essere legittimata - stante che la scissione non era stata totalitaria, ma parziale, e che quindi la società scissa non si era estinta – e deve escludersi che, in applicazione dell’art. 331, 1° comma cod.proc.civ., debba essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società scissionaria e conferitaria del ramo di azienda (è quanto si desume a contrario da Cass. 20/02/2023, n.5287, che, in una fattispecie di scissione totale ha ritenuto che pur dando luogo la scissione ad un fenomeno di successione a titolo particolare, il processo dovesse proseguire nei confronti delle società derivate dalla scissione (totale) quali sostanziali "successori a titolo universale" nella posizione soggettiva della società scissa ); in merito all’eccezione di cui alla lett. b), va osservato che l'istituto della "riproposizione", normativamente previsto per il giudizio di appello dall'art.346 cod.proc.civ. (istituto che avrebbe legittimato la qui resistente a meramente riproporre l'eccezione), è sconosciuto in sede di processo di legittimità, atteso che nelle norme sul processo dicassazione non esiste una disposizione come quella dell'art.346 cod.proc.civ. ; la questione avrebbe potuto essere proposta con ricorso incidentale condizionato: come si desume da Cass. 07/04/2022, n.11314; 4) può dunque passarsi allo scrutinio dei motivi di ricorso: 4.1) il primo motivo è infondato; la Corte territoriale ha rigettato l’appello, ritenendo non ricorrente l’inadempimento della società conduttrice rispetto agli obblighi originati dal contratto preliminare, ed ha dichiarato ogni altra questione assorbita; secondo il consolidato insegnamento di questa Corte la statuizione di assorbimento è una pronuncia a tutti gli effetti, ciò in considerazione del fatto che l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 28995, Cass. 3/2/2020, n. 2334: Cass. 14/03/2022, n. 8106); 4.2) anche il secondo motivo va rigettato; la giurisprudenza di questa Corte ha in ripetute occasioni affermato che la domanda dirisarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella dirisoluzione, giacché l' art. 1453 cod.civ. , facendo salvo in ogni caso ilrisarcimento del danno esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione dirisoluzione d el contratto (Cass. 23/07/2002, n. 10741;Cass. 10/06/1998, n. 5774 ; Cass. 14/01/1998, n. 272); la causa dirisarcimento danni per inadempimento contrattuale non è, infatti, accessoria rispetto alla causa dirisoluzione del medesimo contratto per inadempimento, perché la decisione dell'una non presuppone, per correlazione logico- giuridica, la decisione dell'altra, né vi è subordinazione, essendo invece autonome tra loro; vero è, però, che il presupposto di entrambe è l'accertamento dell'inadempimento, pur incidendo lo stesso diversamente, dovendo essere di non scarsa importanza per accogliere la domanda dirisoluzione e fungendo soltanto da parametro di valutazione per la domanda risarcitoria (Cass. 14/12/2000 , n. 15779); i tre diritti, la risoluzione per inadempimento, l’adempimento, il risarcimento del danno, hanno in comune gli stessi fatti costitutivi - l'obbligazione e l'inadempimento –benché consentano al titolare di conseguire utilità diverse (Cass. 12/10/2000, n. 13598; Cass.11/05/2005, n. 9926; Cass. 09/09/2008, n. 22883 ); tanto premesso, la Corte d’Appello ha negato che [OSCURATO:PERSONA] avesse tenuto un comportamento inadempiente quanto all’obbligo di stipulare il contratto definitivo atto a giustificare la risoluzione del contratto preliminare siccome rispetto all’obbligo di pagare il canone annuale per l’occupazione del fondo - avendo invitato il ricorrente a riscuotere l’assegno circolare emesso in data 3 luglio 2008 -; deve, pertanto, ritenersi che non vi erano i presupposti affinché l’odierno ricorrente vantasse il diritto al risarcimento del danno, sicché deve escludersi che la Corte d’Appello sia incorsa in errore dichiarando assorbita la domanda di risarcimento del danno per il mancato adempimento degli obblighi nascenti dal contratto preliminare; quanto, invece, alla richiesta di risarcimento dei danni per occupazione sine titulo, essendo essa basata, a sua volta, sulla tesi che il contratto preliminare si fosse risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1454 cod.civ., ancora una volta deve negarsi che la Corte d’appello sia incorsa in errore per averla ritenuta assorbita; né è corretta la tesi del ricorrente secondo cui prima del passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 cod.civ., la società promissaria conduttrice non avesse alcun titolo per detenere il fondo; detto titolo era costituito dagli accordi presi con il contratto preliminare, i cui effetti si esauriscono o diventano inefficaci solo con la perdita di efficacia del preliminare, cioè quando il preliminare sia surrogato dal definitivo ovvero quando sia passata in giudicato la sentenza che ha prodotto gli effetti del preliminare non spontaneamente adempiuto (Cass. 15/05/2015, n.10009); si deve, poi, aggiungere che, quando pure fosse mancato detto titolo, la detenzione del fondo, ancorché legittimata solo dal giudicato sulla domanda ex art. 2932 cod.civ., renderebbe –secondo la prospettazione del ricorrente, che non è qui il caso di approfondire nella sua validità - la posizione della contraente quella di un’occupante sine titulo; il che avrebbe giustificato una pretesa indennitaria, che nulla ha a che fare con la pretesa al risarcimento del danno da inadempimentorimasta disconosciuta in giudizio. 5) il ricorso va rigettato; 6) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 7) seguendo l'insegnamento di Cass., Sez.

Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13645/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo rappresentante legale, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])che la rappresenta e difende; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; -intimata- Avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso n. 438/2019 depositata il 19/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: avvalendosi di due motivi, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Campobasso, resa pubblica in data 19 dicembre 2019; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; nessuna attività difensiva è svolta in questa sede da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; con contratto preliminare del 5 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] si era obbligato a concedere per vent’anni, per il canone annuale di euro 10.000,00, a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., un terreno di sua proprietà, affinché vi venissero installati due aerogeneratori con annessa servitù di passaggio, di accesso, di elettrodotto, di cavidotto e di proiezione a terra delle pale; nonostante vari solleciti verbali da parte dell’odierno ricorrente il contratto definitivo, che avrebbe dovuto essere stipulato entro novanta giorni presso un notaio scelto dalla conduttrice, a distanza di due anni non era stato ancora concluso, sicché [OSCURATO:PERSONA] aveva diffidato [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con raccomandata pervenutale il 26 gennaio 2009, a provvedere all’adempimento dell’obbligo di stipulare il definitivo e degli altri obblighi assunti con il contratto preliminare; in data 23 gennaio 2009, [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto una lettera speditagli il 9 febbraio, con la quale veniva invitato a recarsi il 13 febbraio presso il notaio Conti per la stipulazione del contratto definitivo; ad essa [OSCURATO:PERSONA] aveva replicato, con lettera del 13 febbraio 2009, comunicando l’avvenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare, ai sensi dell’art. 1454 cod.civ.; con successivo atto di citazione del 24 febbraio 2011, aveva citato in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., perché fosse condannata a rimuovere le pale eoliche, a rilasciare il terreno, a ridurre in pristino lo stato dei luoghi, a risarcire i danni per l’occupazione del terreno protrattasi anche dopo la risoluzione di diritto del contratto; la convenuta chiedeva di chiamare in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., divenuta titolare dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, a seguito di scissione parziale del ramo d’azienda, e di essere estromessa dal giudizio, oltre al rigetto delle domande; [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., costituitasi in giudizio, chiedeva, in via riconvenzionale, una sentenza ex art. 2932 cod.civ. che teness e luogo del contratto definitivo di locazione e di costituzione della servitù non concluso; il Tribunale di Isernia rigettava la domanda attorea e, in accoglimento della domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con sentenza ex art. 2932 cod.civ. costituiva il contratto di locazione e di costituzione di servitù; la Corte d’appello di Campobasso, con la sentenza qui impugnata, investita dell’appello da [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l’impugnazione e confermato la sentenza impugnata; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; il ricorrente ha depositato memoria. Rilevato che: 1) con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., perché la Corte territoriale non avrebbe esaminato il quarto motivo di appello con cui veniva denunciato il fatto che il Tribunale non avesse accolto la richiesta di condanna di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a risarcirgli il danno derivante dall’occupazione del terreno dal settembre 2007 al 30 novembre 2008 e quella di condanna in solido di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. al risarcimento dei danni derivanti dall’occupazione dal 1° dicembre 2008 fino alla data di effettivo rilascio, oltre al risarcimento del danno da ritardo; 2) con il secondo motivo sono dedotte, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1453 e 2043 cod.civ.; il ricorrente sostiene che la domanda risarcitoria era fondata sull’arbitraria occupazione del terreno con i due aerogeneratori e sulla permanenza degli stessi dopo la risoluzione di diritto del contratto preliminare e quindi era indipendente dall’accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, tant’è che aveva precisato che “l’inadempimento degli obblighi contrattuali, anche quando non abbia carattere tale di implicare la risoluzione del contratto, fa sorgere a carico dell'inadempiente l'obbligo di risarcire i danni ai sensi degli art. 1453 e 1223 cod.civ.”; pertanto, la Corte d’appello non avrebbe potuto ritenere assorbita la richiesta risarcitoria; il ricorrente aggiunge che il contratto di locazione con [OSCURATO:PERSONA] produrrà effetti solo con il passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 cod.civ., di conseguenza, a suo avviso, fino a quel momento l’occupazione del terreno da parte di [OSCURATO:PERSONA] è da considerarsi illegittima e quella dal settembre 2007 al 30 novembre 2008, prima della scissione che aveva conferito il ramo di azienda a [OSCURATO:PERSONA], era avvenuta senza titolo; 3) vanno esaminate in via prioritaria: a) l’eccezione di inammissibilità/irricevibilità del ricorso sollevata dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. (p. 9 e ss. del controricorso); la controricorrente sostiene di aver trasferito, dopo la sentenza impugnata, con atto di scissione parziale del 19 dicembre 2019, efficace dal 1° gennaio 2020, nella sua qualità di società scissa, alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., beneficiaria della scissione, il ramo d’azienda rappresentato da tutte le attività e le passività del ramo Italia (ramo scisso); pertanto, quando era stato proposto ricorso per cassazione –26 maggio 2020 – il trasferimento del ramo Italia si era verificato da tempo; di qui la conseguenza che il ricorso, stante la successione universale che ne era derivata, avrebbe dovuto essere proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., in analogia con l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui in caso di fusione societaria gli atti introduttivi dei giudizi civili proposti nei confronti della società incorporata vengono meno per effetto del perfezionamento della fusione; b) l’eccezione di novità della domanda di risarcimento del danno come autonoma rispetto a quella avente ad oggetto la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento e quella di risarcimento del danno ex tracontrattuale, fondato sulla occupazione abusiva del fondo, sarebbero inammissibili, perché non proposte né in primo grado né in appello; la controricorrente ripropone la eccezione di inammissibilità di dette domande, già formulata con la comparsa di costituzione in appello, sottolineando che l’assorbimento da parte della Corte d’Appello delle ulteriori questioni, per effetto del rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento del contratto, non aveva determinato il rigettodella eccezione di inammissibilità e che, stante la non applicazione nel giudizio di legittimità dell’art. 346 cod.proc.civ., non era onerata della proposizione della stessa con ricorso incidentale; la eccezione di cui alla lett. a) va disattesa: [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. deve considerarsi successore a titolo particolare nel rapporto controverso, con gli effetti processuali di cui all’art. 111 cod.proc.civ.; questa Corte ha avuto occasione, anche di recente (Cass.20/02/2023, n.5287), di pronunciarsi sugli effetti (anche) processuali della scissione societaria e, pur consapevole della ricorrenza di più tesi enunciate con riferimento alla scissione totalitaria che qui fa difetto – la prima secondo cui la scissione darebbe luogo ad una successione a titolo universale, ai sensi dell’art. 110 cod.proc.civ., la seconda che attribuisce alla società derivante dalla scissione la veste di successori a titolo particolare ai sensi dell’art. 111, 2° comma, cod.proc.civ., la terza che non ravvisa il verificarsi di alcun fenomeno successorio e che ritiene che la scissione societaria determini solo una modificazione della struttura soggettiva della società scissa – ha ritenuto che si debba prestare adesione a quello che attribuisce alla società risultante dalla scissione la posizione di successore a titolo particolare della società scissa, secondo il regime speciale degli artt. 2506 e segg., che non consente di parlare di fenomeno di successione a titolo universale, con gli effetti dell'art. 2506-quater cod.civ. e alla luce dell'art. 2506-bis cod.civ. , comma 3; in tal sensosi veda anche Cass. 04/12/2018, n. 31313, che aveva applicato i principi enunciati da Cass., Sez. Un., n. 23225 del 15/11/2016, secondo cui: “ La scissione parziale di una società, disciplinata dagli artt. 2506 ss. cod.civ., come modificati dal d.lgs. n. 6 del 2003, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o piùsocietà, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci dellasocietà scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l'acquisizione in capo alla nuovasocietà d i valori patrimoniali prima non presenti nel suo patrimonio, senza che ciò determini l'estinzione dellasocietà scissa ed il subingresso di quella risultante dallascissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, configurandosi, piuttosto, come successione a titolo particolare nel diritto controverso che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l'applicabilità della disciplina dell'art. 111 cod.proc.civ., con la conseguente facoltà del successore di spiegare intervento pure nel giudizio di appello, al di fuori dei limiti dell'art. 344 cod.proc.civ., ed impugnare la sentenza eventualmente pronunciata nei confronti del dante causa. In tal caso, il successore ha, tuttavia, l'onere di allegare la propria qualità ed offrire la prova delle circostanze che costituiscono i presupposti della sua legittimazione mediante riscontri documentali, la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contradditorio, è rilevabile anche d'ufficio”; [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. avrebbe, dunque, potuto tempestivamente ricorrere per la cassazione della sentenza impugnata (Cass. 4/03/2021, n. 5987), ma, una volta considerato che il ricorso è stato proposto legittimamente contro la sua dante causa quest’ultima non può sostenere di non essere legittimata - stante che la scissione non era stata totalitaria, ma parziale, e che quindi la società scissa non si era estinta – e deve escludersi che, in applicazione dell’art. 331, 1° comma cod.proc.civ., debba essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società scissionaria e conferitaria del ramo di azienda (è quanto si desume a contrario da Cass. 20/02/2023, n.5287, che, in una fattispecie di scissione totale ha ritenuto che pur dando luogo la scissione ad un fenomeno di successione a titolo particolare, il processo dovesse proseguire nei confronti delle società derivate dalla scissione (totale) quali sostanziali "successori a titolo universale" nella posizione soggettiva della società scissa ); in merito all’eccezione di cui alla lett. b), va osservato che l'istituto della "riproposizione", normativamente previsto per il giudizio di appello dall'art.346 cod.proc.civ. (istituto che avrebbe legittimato la qui resistente a meramente riproporre l'eccezione), è sconosciuto in sede di processo di legittimità, atteso che nelle norme sul processo dicassazione non esiste una disposizione come quella dell'art.346 cod.proc.civ. ; la questione avrebbe potuto essere proposta con ricorso incidentale condizionato: come si desume da Cass. 07/04/2022, n.11314; 4) può dunque passarsi allo scrutinio dei motivi di ricorso: 4.1) il primo motivo è infondato; la Corte territoriale ha rigettato l’appello, ritenendo non ricorrente l’inadempimento della società conduttrice rispetto agli obblighi originati dal contratto preliminare, ed ha dichiarato ogni altra questione assorbita; secondo il consolidato insegnamento di questa Corte la statuizione di assorbimento è una pronuncia a tutti gli effetti, ciò in considerazione del fatto che l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 28995, Cass. 3/2/2020, n. 2334: Cass. 14/03/2022, n. 8106); 4.2) anche il secondo motivo va rigettato; la giurisprudenza di questa Corte ha in ripetute occasioni affermato che la domanda dirisarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella dirisoluzione, giacché l' art. 1453 cod.civ. , facendo salvo in ogni caso ilrisarcimento del danno esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione dirisoluzione d el contratto (Cass. 23/07/2002, n. 10741;Cass. 10/06/1998, n. 5774 ; Cass. 14/01/1998, n. 272); la causa dirisarcimento danni per inadempimento contrattuale non è, infatti, accessoria rispetto alla causa dirisoluzione del medesimo contratto per inadempimento, perché la decisione dell'una non presuppone, per correlazione logico- giuridica, la decisione dell'altra, né vi è subordinazione, essendo invece autonome tra loro; vero è, però, che il presupposto di entrambe è l'accertamento dell'inadempimento, pur incidendo lo stesso diversamente, dovendo essere di non scarsa importanza per accogliere la domanda dirisoluzione e fungendo soltanto da parametro di valutazione per la domanda risarcitoria (Cass. 14/12/2000 , n. 15779); i tre diritti, la risoluzione per inadempimento, l’adempimento, il risarcimento del danno, hanno in comune gli stessi fatti costitutivi - l'obbligazione e l'inadempimento –benché consentano al titolare di conseguire utilità diverse (Cass. 12/10/2000, n. 13598; Cass.11/05/2005, n. 9926; Cass. 09/09/2008, n. 22883 ); tanto premesso, la Corte d’Appello ha negato che [OSCURATO:PERSONA] avesse tenuto un comportamento inadempiente quanto all’obbligo di stipulare il contratto definitivo atto a giustificare la risoluzione del contratto preliminare siccome rispetto all’obbligo di pagare il canone annuale per l’occupazione del fondo - avendo invitato il ricorrente a riscuotere l’assegno circolare emesso in data 3 luglio 2008 -; deve, pertanto, ritenersi che non vi erano i presupposti affinché l’odierno ricorrente vantasse il diritto al risarcimento del danno, sicché deve escludersi che la Corte d’Appello sia incorsa in errore dichiarando assorbita la domanda di risarcimento del danno per il mancato adempimento degli obblighi nascenti dal contratto preliminare; quanto, invece, alla richiesta di risarcimento dei danni per occupazione sine titulo, essendo essa basata, a sua volta, sulla tesi che il contratto preliminare si fosse risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1454 cod.civ., ancora una volta deve negarsi che la Corte d’appello sia incorsa in errore per averla ritenuta assorbita; né è corretta la tesi del ricorrente secondo cui prima del passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 cod.civ., la società promissaria conduttrice non avesse alcun titolo per detenere il fondo; detto titolo era costituito dagli accordi presi con il contratto preliminare, i cui effetti si esauriscono o diventano inefficaci solo con la perdita di efficacia del preliminare, cioè quando il preliminare sia surrogato dal definitivo ovvero quando sia passata in giudicato la sentenza che ha prodotto gli effetti del preliminare non spontaneamente adempiuto (Cass. 15/05/2015, n.10009); si deve, poi, aggiungere che, quando pure fosse mancato detto titolo, la detenzione del fondo, ancorché legittimata solo dal giudicato sulla domanda ex art. 2932 cod.civ., renderebbe –secondo la prospettazione del ricorrente, che non è qui il caso di approfondire nella sua validità - la posizione della contraente quella di un’occupante sine titulo; il che avrebbe giustificato una pretesa indennitaria, che nulla ha a che fare con la pretesa al risarcimento del danno da inadempimentorimasta disconosciuta in giudizio. 5) il ricorso va rigettato; 6) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 7) seguendo l'insegnamento di Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versame
Sentenza Cassazione n. 22277/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris