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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 29729/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: • KALOTI Erjon [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 14/10/2021 dalla Corte di Appello di Roma visti gli atti, la sentenza ed il ricorso trattato rito de plano; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 14/10/2021, dando atto del concordato intervenuto tra le parti e della contestuale rinuncia dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] agli altri motivi di appello, rideterminava ex art. 599 bis cod. proc. pen. la pena a costui inflitta con sentenza del Tribunale di Frosinone del 14/02/2013 in relazione al reato dì rapina aggravata in concorso di cui al capo B) delle imputazioni.

2. Avverso la pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il Kaloti, tramite il difensore di fiducia, eccependo il vizio di motivo in ordine alla mancata assoluzione, atteso il generico richiamo alle prove acquisite senza alcun ulteriore approfondimento.

3. Il motivo è manifestamente infondato.

Per costante affermazione giurisprudenziale in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sull'insussistenza di-cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Cass. Sez. 4, sent. n. 52803 del 14/09/2018 - dep. 23/11/2018 - Rv. 274522; Sez. 2, sent. n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019 - Rv. 276102)

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il giorno 21 giugno 2022 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: • KALOTI Erjon [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 14/10/2021 dalla Corte di Appello di Roma visti gli atti, la sentenza ed il ricorso trattato rito de plano; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 14/10/2021, dando atto del concordato intervenuto tra le parti e della contestuale rinuncia dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] agli altri motivi di appello, rideterminava ex art. 599 bis cod. proc. pen. la pena a costui inflitta con sentenza del Tribunale di Frosinone del 14/02/2013 in relazione al reato dì rapina aggravata in concorso di cui al capo B) delle imputazioni. 2. Avverso la pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il Kaloti, tramite il difensore di fiducia, eccependo il vizio di motivo in ordine alla mancata assoluzione, atteso il generico richiamo alle prove acquisite senza alcun ulteriore approfondimento. 3. Il motivo è manifestamente infondato. Per costante affermazione giurisprudenziale in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sull'insussistenza di-cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Cass. Sez. 4, sent. n. 52803 del 14/09/2018 - dep. 23/11/2018 - Rv. 274522; Sez. 2, sent. n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019 - Rv. 276102) 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il giorno 21 giugno 2022 Il Consigliere estenso
Sentenza Cassazione n. 29729/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris