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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26825/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano confermava quella emessa il 27 febbraio 2020 dal locale Magistrato di sorveglianza, che aveva rigettato l'istanza di liberazione anticipata, avanzata dal detenuto [OSCURATO:PERSONA], assoggettato al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen.

Il beneficio si riferiva a sei semestri di detenzione, inficiati da plurimi rapporti disciplinari, che inducevano il Tribunale a ritenere assente - in relazione - la proficua partecipazione all'opera di rieducazione.

2. Ricorre il condannato per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia.

Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione, obiettando che il giudice a quo si era limitato a rilevare l'esistenza delle infrazioni disciplinari dalla cartella biografica, senza apprezzarne la reale consistenza e senza valutarne la concreta attitudine ad influire negativamente sul processo di rieducazione.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, facendo presente che talune infrazioni si riferivano a condotte (conversazioni e scambio di oggetti tra detenuti assoggettati a regime differenziato), la cui rilevanza disciplinare era verosimilmente venuta meno per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 2020, sicché esse non potevano più rivestire carattere ostativo ai fini della liberazione anticipata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, in entrambi i motivi che lo sorreggono, connessi e congiuntamente esaminabili.

2. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 97 del 2020, dal ricorrente richiamata, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2- quater, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), nella parte in cui consente, nei confronti dei detenuti assoggettati a regime differenziato, l'adozione - e, di riflesso, sanziona l'inosservanza - delle misure necessarie ad assicurare «la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, [e] scambiare oggetti», anziché ad assicurare «la assoluta impossibilità di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità».

La pronuncia costituzionale non innova l'ordinamento giuridico, per quel che riguarda la disciplina delle conversazioni scambiate dai detenuti in regime v differenziato tra di loro; conversazioni che, prima e dopo la pronuncia, sono ammesse se i detenuti appartengono al medesimo gruppo di socialità, e sono vietate tra detenuti facenti parte di gruppi diversi.

La pronuncia innova -retroattivamente- l'ordinamento, solo per quel che riguarda la disciplina dello scambio di oggetti tra detenuti in regime differenziato, in precedenza sempre vietato, e ora ammesso se i detenuti appartengono al medesimo gruppo di socialità.

3. Ciò posto, le infrazioni disciplinari cui si riferisce il secondo motivo di ricorso attengono tutte, tranne una, a condotte comunicative (sanzionate in quanto svoltesi, evidentemente, fuori del perimetro del medesimo gruppo di socialità); condotte, come tali, non incise dalla intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale.

La sola infrazione del 26 agosto 2015 riguarda il passaggio di un oggetto, e solo per essa, in sé riguardata, si porrebbe la necessità di un approfondimento, posto che, a seguito della menzionata declaratoria, il fatto manterrebbe rilievo disciplinare - anche ai fini della concessione della liberazione anticipata (Sez. 1, n. 35601 del 24/03/2021, Pompeo, Rv. 281899-01; Sez. 5, n. 23111 del 15/06/2020, Amato, Rv. 279402-01) - solo nel contesto di uno scambio esterno rispetto al gruppo di socialità.

4. Senonché, quand'anche tale infrazione dovesse isolatamente venire meno, per effetto della invocata rivisitazione, la storia penitenziaria del condannato resterebbe segnata dalla miriade di infrazioni ulteriori (anche più gravi di quelle sin qui evocate), dal Tribunale di sorveglianza puntualmente identificate, compiutamente illustrate e - con apprezzamento logico e plausibile, e in questa sede incensurabile - ritenute espressive dell'incapacità del detenuto, nell'intero arco temporale considerato, di uniformarsi a modelli di comportamento normo- orientati, e della globale mancata accettazione degli interventi trattamentali volti al suo reinserimento e recupero.

E' dunque la condotta complessiva del ricorrente che manifesta mancata adesione all'opera di rieducazione, e con essa l'espresso rifiuto di risocializzazione da parte sua, così giustificando - in tema di liberazione anticipata, e secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522-01; Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245-01; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428- 01) - il giudizio negativo esteso all'intero periodo in valutazione, anche se formato da periodi non contigui.

5. Segue la reiezione del ricorso.

Spese secondo soccombenza, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano confermava quella emessa il 27 febbraio 2020 dal locale Magistrato di sorveglianza, che aveva rigettato l'istanza di liberazione anticipata, avanzata dal detenuto [OSCURATO:PERSONA], assoggettato al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. Il beneficio si riferiva a sei semestri di detenzione, inficiati da plurimi rapporti disciplinari, che inducevano il Tribunale a ritenere assente - in relazione - la proficua partecipazione all'opera di rieducazione. 2. Ricorre il condannato per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione, obiettando che il giudice a quo si era limitato a rilevare l'esistenza delle infrazioni disciplinari dalla cartella biografica, senza apprezzarne la reale consistenza e senza valutarne la concreta attitudine ad influire negativamente sul processo di rieducazione. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, facendo presente che talune infrazioni si riferivano a condotte (conversazioni e scambio di oggetti tra detenuti assoggettati a regime differenziato), la cui rilevanza disciplinare era verosimilmente venuta meno per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 2020, sicché esse non potevano più rivestire carattere ostativo ai fini della liberazione anticipata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, in entrambi i motivi che lo sorreggono, connessi e congiuntamente esaminabili. 2. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 97 del 2020, dal ricorrente richiamata, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2- quater, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), nella parte in cui consente, nei confronti dei detenuti assoggettati a regime differenziato, l'adozione - e, di riflesso, sanziona l'inosservanza - delle misure necessarie ad assicurare «la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, [e] scambiare oggetti», anziché ad assicurare «la assoluta impossibilità di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità». La pronuncia costituzionale non innova l'ordinamento giuridico, per quel che riguarda la disciplina delle conversazioni scambiate dai detenuti in regime v differenziato tra di loro; conversazioni che, prima e dopo la pronuncia, sono ammesse se i detenuti appartengono al medesimo gruppo di socialità, e sono vietate tra detenuti facenti parte di gruppi diversi. La pronuncia innova -retroattivamente- l'ordinamento, solo per quel che riguarda la disciplina dello scambio di oggetti tra detenuti in regime differenziato, in precedenza sempre vietato, e ora ammesso se i detenuti appartengono al medesimo gruppo di socialità. 3. Ciò posto, le infrazioni disciplinari cui si riferisce il secondo motivo di ricorso attengono tutte, tranne una, a condotte comunicative (sanzionate in quanto svoltesi, evidentemente, fuori del perimetro del medesimo gruppo di socialità); condotte, come tali, non incise dalla intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale. La sola infrazione del 26 agosto 2015 riguarda il passaggio di un oggetto, e solo per essa, in sé riguardata, si porrebbe la necessità di un approfondimento, posto che, a seguito della menzionata declaratoria, il fatto manterrebbe rilievo disciplinare - anche ai fini della concessione della liberazione anticipata (Sez. 1, n. 35601 del 24/03/2021, Pompeo, Rv. 281899-01; Sez. 5, n. 23111 del 15/06/2020, Amato, Rv. 279402-01) - solo nel contesto di uno scambio esterno rispetto al gruppo di socialità. 4. Senonché, quand'anche tale infrazione dovesse isolatamente venire meno, per effetto della invocata rivisitazione, la storia penitenziaria del condannato resterebbe segnata dalla miriade di infrazioni ulteriori (anche più gravi di quelle sin qui evocate), dal Tribunale di sorveglianza puntualmente identificate, compiutamente illustrate e - con apprezzamento logico e plausibile, e in questa sede incensurabile - ritenute espressive dell'incapacità del detenuto, nell'intero arco temporale considerato, di uniformarsi a modelli di comportamento normo- orientati, e della globale mancata accettazione degli interventi trattamentali volti al suo reinserimento e recupero. E' dunque la condotta complessiva del ricorrente che manifesta mancata adesione all'opera di rieducazione, e con essa l'espresso rifiuto di risocializzazione da parte sua, così giustificando - in tema di liberazione anticipata, e secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522-01; Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245-01; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428- 01) - il giudizio negativo esteso all'intero periodo in valutazione, anche se formato da periodi non contigui. 5. Segue la reiezione del ricorso. Spese secondo soccombenza, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ri