CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2023
Cassazione n. 19483/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e,- Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al primo motivo proposto per vizio di motivazione e di legge, riguardo all'elemento soggettivo del reato, ripropone profili già vagliati dai giudici anche con richiami corretti e conformi ad indirizzi giurisprudenziali; considerato che il secondo motivo si oppone ad una espressa quanto corretta motivazione formulata dai giudici sul trattamento punitivo, senza che possa ostare la precedente diversa qualificazione del fatto. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03 febbraio 2023 Il C sigliere estens re t Il Presidente