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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 06171/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 14911-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 112, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3852/24/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 14911 sez.

MT - ud. 13-01-2022 -2- Premesso che:

1. con la sentenza in epigrafe, la CTR della Lombardia ha accolto l'appello della [OSCURATO:SOCIETA] contro la decisione di primo grado reiettiva del ricorso originario avverso l'avviso di liquidazione di maggior imposta di registro, emesso dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art.20 del d.P.R. 131/1986, qualificando come cessione di ramo d'azienda, da essa ricorrente alla [OSCURATO:SOCIETA], la sequenza negoziale così strutturata: atto di costituzione, da parte della [OSCURATO:SOCIETA] unitamente alla [OSCURATO:SOCIETA] e alla [OSCURATO:PERSONA] srl, della [OSCURATO:PERSONA] srl con conferimento, da parte di essa ricorrente, di un ramo d'azienda; contratto di cessione della partecipazione detenuta nella s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], da essa ricorrente in favore della [OSCURATO:SOCIETA];

2. la CTR ha annullato l'avviso ritenendo che l'art.20 del d.P.R. alla luce del disposto degli artt. 1, comma 87, lett.a) della 1.205/2017 e 1, comma 1084, della 1.145/2018, non consentisse l'operazione di ri-qualificazione operata dall'ufficio; 3.1'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con due motivi con i quali lamenta che la sentenza contrasti con l'art.20 del d.P.R. 131/1986 e con gli artt. 20 del d.P.R. 131/1986 e 1, comma 87, 1.205/2017 e 1, comma 1084,1. 145/2018; [OSCURATO:SOCIETA] Altea resiste con controricorso; i considerato che:

1. il ricorso è infondato.

L'avviso di liquidazione di cui trattasi è stato adottato ai sensi della versione originaria dell'art.20 del d.P.R.131/86, secondo cui:"L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente".

Il testo della norma è stato modificato dall'art.1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n.205, in modo che esso prevede: "L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi". comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n.145, ha stabilito che l'art. 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza 158/2020, ha dichiarato "non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), come modificato dall'art. 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e dall'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), sollevate dalla Corte di cassazione, sezione quinta civile, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe".

In ragione di quanto precede, a seguito della legge di interpretazione autentica, l'imposta di registro, "marcatamente un'imposta "d'atto" (punto

5.2.2. del "Considerato in diritto"della citata sentenza 158/2020), deve essere applicata in riferimento alla manifestazione di ricchezza risultante dal singolo atto. [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito la dichiarazione con sentenza 9 febbraio 2021, n.39 in riferimento a questioni "prive di argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelle già sollevate dal giudice di legittimità", sollevate, rispetto agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna con l'ordinanza 13 novembre 2019.

Con detta sentenza la Consulta ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1084, delta legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), sollevate, in riferimento all'art.3 Cost., dalla medesima commissione tributaria e inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1084, della legge n. 145 del 2018, sollevate dallo stesso giudice a quo, in riferimento agli artt. 24, 81, 97, 101, 102 e 108 Cost.

Ciò posto, l'affermazione cardine della sentenza impugnata (v. punto

2. della superiore premessa) è ineccepibilmente corretta;

2. in ragione di quanto precede il ricorso deve essere rigettato;

3. le spese del giudizio di legittimità devono essere compensate atteso che le sentenza della Corte Costituzionale a cui è stato fatto riferimento sono intervenute solo nel corso del presente giudlzio di legittimità;

4. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica L'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115.

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese delinzgaraz3Z5ré. ('4 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 gennaio 2022 median

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14911-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 112, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3852/24/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 14911 sez. MT - ud. 13-01-2022 -2- Premesso che: 1. con la sentenza in epigrafe, la CTR della Lombardia ha accolto l'appello della [OSCURATO:SOCIETA] contro la decisione di primo grado reiettiva del ricorso originario avverso l'avviso di liquidazione di maggior imposta di registro, emesso dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art.20 del d.P.R. 131/1986, qualificando come cessione di ramo d'azienda, da essa ricorrente alla [OSCURATO:SOCIETA], la sequenza negoziale così strutturata: atto di costituzione, da parte della [OSCURATO:SOCIETA] unitamente alla [OSCURATO:SOCIETA] e alla [OSCURATO:PERSONA] srl, della [OSCURATO:PERSONA] srl con conferimento, da parte di essa ricorrente, di un ramo d'azienda; contratto di cessione della partecipazione detenuta nella s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], da essa ricorrente in favore della [OSCURATO:SOCIETA]; 2. la CTR ha annullato l'avviso ritenendo che l'art.20 del d.P.R. alla luce del disposto degli artt. 1, comma 87, lett.a) della 1.205/2017 e 1, comma 1084, della 1.145/2018, non consentisse l'operazione di ri-qualificazione operata dall'ufficio; 3.1'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con due motivi con i quali lamenta che la sentenza contrasti con l'art.20 del d.P.R. 131/1986 e con gli artt. 20 del d.P.R. 131/1986 e 1, comma 87, 1.205/2017 e 1, comma 1084,1. 145/2018; [OSCURATO:SOCIETA] Altea resiste con controricorso; i considerato che: 1. il ricorso è infondato. L'avviso di liquidazione di cui trattasi è stato adottato ai sensi della versione originaria dell'art.20 del d.P.R.131/86, secondo cui:"L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente". Il testo della norma è stato modificato dall'art.1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n.205, in modo che esso prevede: "L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi". comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n.145, ha stabilito che l'art. 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza 158/2020, ha dichiarato "non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), come modificato dall'art. 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e dall'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), sollevate dalla Corte di cassazione, sezione quinta civile, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe". In ragione di quanto precede, a seguito della legge di interpretazione autentica, l'imposta di registro, "marcatamente un'imposta "d'atto" (punto 5.2.2. del "Considerato in diritto"della citata sentenza 158/2020), deve essere applicata in riferimento alla manifestazione di ricchezza risultante dal singolo atto. [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito la dichiarazione con sentenza 9 febbraio 2021, n.39 in riferimento a questioni "prive di argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelle già sollevate dal giudice di legittimità", sollevate, rispetto agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna con l'ordinanza 13 novembre 2019. Con detta sentenza la Consulta ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1084, delta legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), sollevate, in riferimento all'art.3 Cost., dalla medesima commissione tributaria e inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1084, della legge n. 145 del 2018, sollevate dallo stesso giudice a quo, in riferimento agli artt. 24, 81, 97, 101, 102 e 108 Cost. Ciò posto, l'affermazione cardine della sentenza impugnata (v. punto 2. della superiore premessa) è ineccepibilmente corretta; 2. in ragione di quanto precede il ricorso deve essere rigettato; 3. le spese del giudizio di legittimità devono essere compensate atteso che le sentenza della Corte Costituzionale a cui è stato fatto riferimento sono intervenute solo nel corso del presente giudlzio di legittimità; 4. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica L'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese delinzgaraz3Z5ré. ('4 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 gennaio 2022 median