CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 novembre 2022
Cassazione n. 24439/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 23 novembre 2022 la Corte di appello di Bologna, quale giudice dell'esecuzione, provvedendo su richiesta del pubblico ministero in relazione alla posizione giuridica di [OSCURATO:PERSONA] ha revocato ,' l'indulto, ai sensi della legge n. 241/2006, nella misura di anni due mesi sei e giorni 22 di reclusione e respinto la richiesta di revoca dell'indulto, ai sensi del d,P.R. n. 394/1990, nella misura di anni due di reclusione ed C 5.164,57 di multa. Con particolare riguardo al rigetto della richiesta di revoca dell'indulto ai sensi del d.P.R. n. 394/1990, il giudice dell'esecuzione ha rilevato che la condanna così detta revocante era divenuta irrevocabile nell'anno 2005, e quindi era ormai decorso il termine decennale di prescrizione della pena. Si aggiunge che [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato recidivo con sentenza in data 12.9.2017, quando la causa di estinzione della pena era già maturata. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto della richiesta di revoca dell'indulto ai sensi del d.P.R. n. 394/1990. Viene denunciata la violazione dell'art. 172 cod. pen., in quanto nei confronti del Diletto era stata contestata e ritenuta la recidiva reiterata già con la condanna revocante, ed inoltre Diletto era stato condannato per delitti della stessa indole, come documentato dal certificato penale in atti. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va, perciò, pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. 1. La decisione impugnata si fonda sull'assunto della già maturata prescrizione della pena oggetto dell'applicazione dell'indulto che il pubblico ministero aveva chiesto di revocare. Infatti, era ormai decorso il termine decennale di prescrizione dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna che costituiva il titolo per disporre la revoca dell'indulto e la conseguente eseguibilità della pena inflitta, termine iniziale del decorso del termine di prescrizione della pena. 2. Pacifico il principio secondo il quale il termine di decorrenza della prescrizione della pena, per sopravvenuta eseguibilità in ragione del verificarsi delle condizioni per la revoca dell'indulto, ha inizio nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca e non in quello in cui sia adottato dal giudice dell'esecuzione il provvedimento di revoca, e dunque la correttezza della individuazione, del termine iniziale di decorrenza del termine di prescrizione della pena, operata dal giudice dell'esecuzione, si deve considerare che la norma di cui all'art. 172, comma settimo, prevede due casi di imprescrittibilità della pena: nel caso in cui il condannato sia dichiarato recidivo qualificato o reiterato, ovvero nel caso di successive condanne per delitti della stessa indole. Con riguardo al primo caso, la giurisprudenza (Sez. 1, 19/02/2013, Milacic, Rv. 256022; Sez. 1, 03/10/2013, Mari, Rv. 257896; Sez. 1, 8/04/2015, Migliore, Rv. 263609; Sez. 1, 26/09/2018, RIVA, Rv. 275318) ha affermato il principio secondo il quale " L'estinzione della pena per decorso del tempo non opera nei confronti dei condannati recidivi di cui ai capoversi dell'art. 99 cod. pen., a condizione che la recidiva venga accertata in un qualsiasi momento immediatamente precedente al decorso del termine di prescrizione della pena" . La complessiva disciplina positiva delle cause di esclusione della estinzione della pena individua il momento in cui si compie il termine prescrizionale come quello rispetto al quale va verificata la sussistenza delle cause di esclusione della prescrizione della pena. Dunque, certamente irrilevante è la causa di esclusione della prescrizione che sia intervenuta dopo il decorso del termine prescrizionale, che produce ex lege l'effetto estintivo, mentre è esplicito il testo normativo nel senso che deve aversi riguardo al momento immediatamente precedente la maturazione del dies ad quem del termine della prescrizione. In relazione all'ulteriore ipotesi di esclusione della prescrizione della pena, si è precisato che la norma presuppone che anche la commissione dei reati, oggetto delle condanne sopravvenute, sia temporalmente collocata dopo la irrevocabilità della sentenza oggetto della richiesta, e, dunque, la preclusione di cui all'art. 172, ultimo comma, cod. pen opera solo se la condanna sopravvenuta riguarda reati commessi dopo la irrevocabilità della sentenza di condanna (Sez. 1, 7.4.2004, n. 18990, [OSCURATO:PERSONA]. 227984; Sez. 1, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Jacovitti, Rv. 253975). Si tratta di interpretazione conforme alla volontà del legislatore, illustrata nella relazione del guardasigilli al codice penale, laddove si fa espresso riferimento, come condizione preclusiva dell'estinzione della pena, "... all'azione criminosa del colpevole che intervenga durante il tempo utile per l'estinzione...". L'istituto codicistico della estinzione delle pene per decorso del tempo si pone in termini di continuità rispetto all'istituto della "prescrizione della condanna" conosciuto dal codice Zanardelli (all'art. 96), che prevedeva come causa di interruzione del decorso del termine la commissione di un nuovo reato. Si tratta, infine, di interpretazione in favorem rei, e dunque congrua rispetto alla ratio dell'istituto. 3. Nel caso in esame il giudice dell'esecuzione ha esaminato la questione relativa alla imprescrittibilità della pena solo sulla base delle prospettazioni delle parti senza esaminare il certificato penale, i cui dati costituiscono la base fattuale da porre a imprescindibile base della valutazione giuridica da compiere. Sul punto, il ricorrente ha dedotto in ordine alla decisività del travisamento per omissione compiuto, allegando al ricorso il certificato penale dal quale risultano, non solo, l'applicazione della recidiva reiterata, ma anche plurime condanne successive. 4. Va dunque pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bologna per nuovo esame. Il giudice del rinvio è tenuto ad esaminare la fondatezza, o meno, della richiesta del pubblico ministero esaminando le risultanze del certificato penale ed applicando i principi di diritto indicati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al rigetto della richiesta di revoca dell'indulto applicato ai sensi del d.P.R. 394/1990 con rinvio per nuovo giudiz