Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 200/2023
ECLI:EU:C:2023:799
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CJ0591
SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
19 ottobre 2023 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Igiene dei prodotti alimentari – Riduzione della salmonella nei gruppi di riproduttori di
Gallus gallus
– Regolamento (UE) n. 200/2010 – Allegato – Punto 2.2.2.2, lettera c) – Prelievo di campioni di routine – Risultato positivo – Prelievo di campioni di conferma – Casi eccezionali – Dubbio sui risultati – Portata»
Nella causa C‑591/22,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica, [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 6 settembre 2022, pervenuta in cancelleria il 12 settembre 2022, nel procedimento
L. VOF
contro
[OSCURATO:PERSONA] van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta da F. Biltgen, presidente di sezione, J. Passer e M.L. [OSCURATO:PERSONA] (relatrice), giudici,
avvocato generale: L. Medina
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], da M.K. Bulterman e J.M. Hoogveld, in qualità di agenti;
–
per il governo danese, da J. Kronborg, C. Maertens e Y. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti;
–
per il governo finlandese, da A. Laine e M. Pere, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da B. Eggers, M. ter Haar e M. Zerwes, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del punto 2.2.2.2, lettera c), dell’allegato del regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione, del 10 marzo 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di un obiettivo dell’Unione di riduzione della prevalenza dei sierotipi di
[OSCURATO:PERSONA]
nei gruppi di riproduttori adulti della specie
Gallus gallus
(
GU 2010, L 61, pag. 1
), come modificato dal regolamento (UE) 2019/268 della Commissione, del 15 febbraio 2019 (
GU 2019, L 46, pag. 11
) (in prosieguo: il «regolamento n. 200/2010»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra L. VOF (in prosieguo: «L.») e il [OSCURATO:PERSONA] van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ([OSCURATO:PERSONA] dell’Agricoltura, della Natura e della Qualità degli alimenti, [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]») in merito alle misure di controllo della salmonella adottate da quest’ultimo nei confronti del gruppo di riproduttori di
Gallus gallus
gestito da L.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Regolamento n. 2160/2003
3
Il considerando 28 del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (
GU 2003, L 325, pag. 1
), come modificato dal regolamento (CE) n. 213/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009 (
GU 2009, L 73, pag. 5
) (in prosieguo: il «regolamento n. 2160/2003»), enuncia quanto segue:
«Per quanto concerne il controllo della salmonella, le informazioni disponibili tendono a indicare che i prodotti di pollame costituiscono un’importante fonte di salmonellosi umana. Le misure di controllo dovrebbero essere pertanto applicate a questo tipo di produzione (...) Per quanto concerne la produzione di uova da tavola, è importante stabilire misure specifiche in merito alla immissione sul mercato di prodotti che non siano stati riscontrati esenti da salmonella. Per quanto concerne il pollame, l’obiettivo è di immettere sul mercato carne che con ragionevole sicurezza possa essere considerata esente da salmonella. (...)».
4
A termini dell’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento:
«Lo scopo del presente regolamento è quello di garantire che siano adottate misure adeguate ed efficaci di individuazione e di controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici in tutte le fasi pertinenti di produzione, trattamento e distribuzione, segnatamente a livello di produzione primaria, compresi i mangimi, in modo da ridurne la prevalenza e il pericolo per la sanità pubblica».
5
L’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento prevede quanto segue:
«Sono definiti obiettivi comunitari di riduzione della prevalenza delle zoonosi e degli agenti zoonotici elencati nell’allegato I, colonna 1, nelle popolazioni animali elencate nell’allegato I, colonna 2 (...)».
6
L’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento, intitolato «Programmi di controllo nazionali», così dispone:
«Al fine di conseguire gli obiettivi comunitari definiti all’articolo 4, gli Stati membri definiscono programmi di controllo nazionali per ciascuna delle zoonosi e ciascuno degli agenti zoonotici elencati nell’allegato I. I programmi di controllo nazionali tengono conto della distribuzione geografica delle zoonosi in ogni Stato membro e delle implicazioni finanziarie di controlli efficaci per i produttori primari e gli operatori del settore alimentare e dei mangimi».
7
L’allegato II del regolamento n. 2160/2003 definisce il regime di controllo delle zoonosi e degli agenti zoonotici elencati nell’allegato I di tale regolamento.
8
Sotto il titolo «Requisiti specifici riguardanti i gruppi da riproduzione di
Gallus gallus
e tacchini da riproduzione», la parte C di detto allegato II contiene, in particolare, le seguenti disposizioni:
«1. Le misure descritte ai punti da 3 a 5 devono essere prese ogniqualvolta l’analisi dei campioni prelevati ai sensi della parte B o ai sensi dei programmi di prova di cui agli allegati [del regolamento (CE) n. 1003/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nei gruppi di riproduzione di
Gallus gallus
e modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 (
GU 2005, L 170, pag. 12
), nonché del regolamento (CE) n. 584/2008 della Commissione, del 20 giugno 2008, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di
salmonella enteritidis
e di
salmonella typhimurium
nei tacchini (
GU 2008, L 162, pag. 3
)], riveli la presenza di
salmonella enteritidis
o
salmonella typhimurium
in un gruppo da riproduzione di
Gallus gallus
o di tacchini da riproduzione, nelle circostanze di cui al punto 2.
(...)
3. Le uova non incubate provenienti dal branco devono essere distrutte.
(...)
4. Tutti i volatili del branco – compresi i pulcini di un giorno – devono essere macellati o distrutti in modo da ridurre nei limiti del possibile il rischio di diffusione della salmonella. (...)
5. Se uova da cova provenienti da branchi in cui è presente
[OSCURATO:PERSONA] enteritidis
o
[OSCURATO:PERSONA] typhimurium
sono ancora presenti in un’unità di incubazione, esse devono essere distrutte o trattate conformemente al regolamento (CE) n. 1774/2002 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (
GU 2002, L 273, pag. 1
)].
(...)».
Regolamento n. 200/2010
9
I considerando 1 e 3 del regolamento n. 200/2010 così recitano:
«(1)
Il [regolamento n. 2160/2003] ha come obiettivo l’adozione di misure per individuare e combattere la [OSCURATO:PERSONA] e altri agenti zoonotici in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, in particolare a livello di produzione primaria, in modo da ridurne la prevalenza e il rischio che essi presentano per la sanità pubblica.
(...)
(3)
L’allegato I del [regolamento n. 2160/2003] fa riferimento a tutti i sierotipi di [OSCURATO:PERSONA] rilevanti per la sanità pubblica nei gruppi di riproduttori di
Gallus gallus
. I gruppi di riproduttori possono trasmettere un’infezione da [OSCURATO:PERSONA] alla progenie, in particolare a gruppi di galline ovaiole e di polli da carne (broiler). Pertanto, una riduzione della prevalenza di [OSCURATO:PERSONA] nei gruppi di riproduttori contribuisce a combattere la presenza di questo agente zoonotico nelle uova e nelle carni derivate dalla progenie, che costituisce un rischio rilevante per la sanità pubblica».
10
L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Obiettivo dell’Unione», è così formulato:
«1. Dal 1
o
gennaio 2010 l’obiettivo dell’Unione [europea] di riduzione della prevalenza di [OSCURATO:PERSONA] spp. nei gruppi di riproduttori della specie
Gallus gallus
(“obiettivo dell’Unione”) di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del [regolamento n. 2160/2003] è la riduzione all’1% della percentuale massima dei gruppi di riproduttori adulti della specie
Gallus gallus
che risultano positivi a
[OSCURATO:PERSONA] enteritidis
(...) (“sierotipi di [OSCURATO:PERSONA] rilevanti”).
(...)
2. Il programma di test necessario per verificare i progressi ottenuti nella realizzazione dell’obiettivo dell’Unione è definito nell’allegato».
11
Il punto 2.1 dell’allegato del regolamento n. 200/2010 prevede quanto segue:
«Il prelievo di campioni nei gruppi di riproduttori avviene ad iniziativa dell’operatore del settore alimentare e nel quadro dei controlli ufficiali».
12
Il punto 2.2.2.1 di tale allegato contiene il protocollo di prelievo di campioni applicabile al prelievo di routine nell’azienda effettuato ad iniziativa dell’operatore del settore alimentare.
13
Il punto 2.2.2.2 di detto allegato, che prescrive il protocollo di prelievo di campioni applicabile ai prelievi di campioni nel quadro dei controlli ufficiali, dispone quanto segue:
«a)
Il prelievo di routine è effettuato nei modi indicati al punto 2.2.2.1.
b)
Un prelievo di conferma, quando nei campioni prelevati nell’incubatoio sia stata individuata la presenza dei sierotipi di salmonella rilevanti, è effettuato nei modi indicati al punto 2.2.2.1.
(...)
c)
Sospetto di risultati errati
In casi eccezionali l’autorità competente, se ha ragione di dubitare dei risultati dei test (falsi positivi o falsi negativi), può decidere di ripetere i test nei modi indicati alla lettera b)».
14
Il punto 4 del medesimo allegato, intitolato «Risultati e trasmissione di informazioni», è così redatto:
«Un gruppo di riproduttori è considerato positivo, ai fini della verifica del raggiungimento dell’obiettivo dell’Unione:
–
se è individuata la presenza dei sierotipi di salmonella rilevanti (diversi dai ceppi vaccinali) in uno o più campioni prelevati nel gruppo, anche se i sierotipi di salmonella rilevanti sono individuati solo nel campione di polvere, o
–
se il prelievo di campioni di conferma effettuato nel quadro dei controlli ufficiali, di cui al punto 2.2.2.2., lettera b), non conferma l’individuazione dei sierotipi di salmonella rilevanti, ma nel gruppo sono individuati agenti antimicrobici o inibitori della crescita batterica.
Questa regola non si applica nei casi eccezionali descritti al punto 2.2.2.2., lettera c), in cui il risultato positivo iniziale nei campioni prelevati ad iniziativa dell’operatore del settore alimentare non è stato confermato dal prelievo effettuato nel quadro dei controlli ufficiali.
(...)».
Diritto dei [OSCURATO:PERSONA]
15
[OSCURATO:PERSONA] ha dato attuazione all’obbligo di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 2160/2003 con l’istituzione del «[OSCURATO:PERSONA] en Bestrijdingsplan» (piano nazionale di controllo e di lotta contro la salmonella). L’esecuzione di tale piano è stata messa a punto nel «Draaiboek afhandelen verdenking en besmetting [OSCURATO:PERSONA] pluimvee» (tabella di marcia per la gestione dei casi di sospetto o d’infezione in materia di salmonella zoonotica nel pollame) (in prosieguo: la «tabella di marcia») che, a seguito della presa di posizione della Commissione europea sul test di applicazione standard previsto da detta tabella, è stata oggetto di revisione nel gennaio 2020.
16
La versione riveduta della tabella di marcia comprende, in particolare, le seguenti disposizioni:
«(...) La diagnosi per i gruppi di riproduttori (di allevamento) viene effettuata quando il laboratorio accreditato isola, in un campione di sorveglianza, uno dei sierotipi di salmonella specificati o quando l’esame di cinque polli rivela la presenza di residui di antibiotici.
Per i gruppi di riproduttori (di allevamento) non si procede quindi in modo sistematico ai test di conferma; il gruppo interessato viene dichiarato infetto sulla base dei campioni di sorveglianza prelevati dall’allevatore o dal veterinario.
I test di conferma possono essere effettuati solo se il risultato del campione di sorveglianza positivo è considerato inaffidabile. Il gruppo e le sue uova da cova nell’azienda stessa e nell’incubatoio vengono quindi bloccati, per il tempo necessario ai test, in vista della rimozione (...)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
17
L. gestisce un’azienda di allevamento di pollame da riproduzione della specie
Gallus gallus
nei [OSCURATO:PERSONA] con un gruppo di circa 27000 galline. Il 10 febbraio 2020, L., nell’ambito di un prelievo di campioni di routine, ha raccolto campioni nei cinque pollai in cui si trovava tale gruppo. Il 17 febbraio 2020 un laboratorio accreditato ha individuato la presenza di salmonella nei campioni dei tamponi da stivale sinistro di tre di detti pollai.
18
A seguito dei risultati positivi dei test, con decisione del 18 febbraio 2020 (in prosieguo: la «decisione iniziale»), il [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato i tre pollai in questione infetti da salmonella a partire da tale data e ha imposto misure di controllo all’azienda. In particolare, in forza delle misure in discorso, da detta data veniva vietato rimuovere il pollame, le uova e il letame dai pollai contaminati nonché introdurvi pollame e uova. Inoltre, il pollame e le uova presenti nei pollai interessati dovevano essere rimossi o distrutti in modo canalizzato dalla [OSCURATO:PERSONA]- en Warenautoriteit (autorità di controllo dei prodotti alimentari e dei prodotti di consumo, [OSCURATO:PERSONA]). Le misure di cui trattasi sono state poste in atto il 28 febbraio 2020.
19
Conformemente alla versione riveduta della tabella di marcia, la decisione iniziale è stata adottata senza che venisse prima effettuato un test di conferma, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che non sussistesse alcun ragionevole dubbio sull’esattezza del risultato positivo del prelievo di routine eseguito il 10 febbraio 2020.
20
Al riguardo, il [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato dinanzi al College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica, [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio, che, fino al gennaio 2020, in caso di risultato positivo, l’autorità di controllo dei prodotti alimentari e dei prodotti di consumo eseguiva sempre un test di conferma, sulla base del quale il gruppo veniva o meno dichiarato infetto. Tuttavia, con lettera del 13 gennaio 2020, la Commissione avrebbe indicato che tale test di conferma standard era contrario al diritto dell’Unione e che essa sarebbe stata quindi costretta ad interrompere il cofinanziamento europeo del piano di lotta contro la salmonella dei [OSCURATO:PERSONA]. Con lettera del 24 gennaio 2020, il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] avrebbe informato la Commissione che accettava la sua posizione e che aveva di conseguenza adeguato la sua politica di controllo. Pertanto, conformemente al punto 2.2.2.2, lettera c), dell’allegato del regolamento n. 200/2010, la versione riveduta della tabella di marcia non avrebbe previsto alcun test di conferma standard, test che avrebbe potuto essere effettuato solo quando il risultato positivo del campione di sorveglianza fosse considerato inaffidabile.
21
A seguito del rigetto da parte del [OSCURATO:PERSONA] del reclamo presentato da L. avverso la decisione iniziale, quest’ultimo ha proposto dinanzi al giudice del rinvio un ricorso contro la decisione resa su tale reclamo.
22
Nell’ambito di detto ricorso L. sostiene che, nel caso di specie, vi erano ragioni che consentivano all’autorità competente di dubitare dei risultati positivi del prelievo di routine effettuato il 10 febbraio 2020 e di procedere, pertanto, a un test di conferma prima di adottare la decisione iniziale. A sostegno di questa affermazione, L. invoca, in particolare, le seguenti circostanze. In primo luogo, il laboratorio incaricato di analizzare i campioni raccolti durante il prelievo di routine di cui trattasi avrebbe riscontrato un risultato positivo solo per uno dei due campioni, vale a dire quello del tampone da stivale sinistro dei tre pollai interessati. In secondo luogo, il risultato di più test successivi effettuati ad iniziativa di L. su campioni prelevati il 18 febbraio 2020 sarebbe stato negativo. In terzo luogo, il gruppo interessato sarebbe giovane e sarebbe stato completamente vaccinato contro la salmonella e l’azienda di L. disponeva, inoltre, di una biosicurezza particolarmente soddisfacente. In quarto luogo, l’infezione da salmonella in soli tre dei cinque pollai sarebbe altamente improbabile. In quinto luogo, presso l’azienda interessata sarebbero stati prelevati campioni ogni due settimane e non sarebbe stato ottenuto alcun altro risultato positivo né prima né dopo il summenzionato prelievo di routine.
23
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il punto 2.2.2.2, lettera c), dell’allegato del regolamento n. 200/2010 debba essere interpretato restrittivamente. Una volta constatato un risultato positivo per la salmonella, un test di conferma dovrebbe essere effettuato solo in casi eccezionali, situazione questa che non si verificherebbe nel caso di specie.
24
Il giudice del rinvio ritiene che l’interpretazione restrittiva del punto 2.2.2.2, lettera c), dell’allegato al regolamento n. 200/2010, suggerita dal [OSCURATO:PERSONA], sembri privare la disposizione in esame di qualsiasi utilità qualora un prelievo di campioni di routine conduca ad un risultato positivo. Infatti, una siffatta interpretazione non parrebbe lasciare alcuna possibilità di effettuare un test di conferma in un caso del genere, dal momento che, secondo il [OSCURATO:PERSONA], un test del genere non potrebbe pregiudicare il risultato positivo. La possibilità di procedere a un test di conferma sembrerebbe quindi ridursi alla situazione in cui il [OSCURATO:PERSONA] sospetti che un risultato del prelievo di routine costituisca un falso negativo. Inoltre, il giudice del rinvio afferma di non comprendere chiaramente il modo in cui detta interpretazione si coordini con il punto 4, secondo comma, dell’allegato del regolamento n. 200/2010.
25
È in tale contesto che il College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Quando si configuri un caso eccezionale, ai sensi del punto 2.2.2.2, lettera c), dell’allegato del [regolamento n. 200/2010], in cui l’autorità competente ha motivo di dubitare del risultato positivo per la salmonella di un prelievo di routine [effettuato] ad iniziativa dell’operatore del settore alimentare, cosicché l’autorità competente può decidere di ripetere il test.
2)
Se i seguenti fattori assumano rilevanza per stabilire se si configuri un caso eccezionale, ai sensi del punto 2.2.2.2, lettera c), dell’allegato del regolamento [n. 200/2010]:
a)
la presenza di (più) risultati negativi dei test per il relativo tipo di [OSCURATO:PERSONA] di prelievi successivi, effettuati ad iniziativa dell’operatore del settore alimentare;
b)
la circostanza che solo uno dei due prelievi per pollaio ha evidenziato un risultato positivo per la salmonella;
c)
lo stato delle vaccinazioni del gruppo (di prelevamento) per il tipo di salmonella di cui trattasi in relazione all’età del gruppo;
d)
il numero di pollai con un risultato positivo per la salmonella in relazione alla frequenza dei prelievi vigente per il tipo di salmonella di cui trattasi;
e)
la storia pregressa dell’operatore sotto il profilo della prevalenza del tipo di salmonella (zoonotica) riscontrata.
3.
In caso di risposta in senso affermativo alla seconda questione, lettera a), quanto tempo possa essere concesso a un operatore del settore alimentare per (far) effettuare prelievi di campione successivi e per presentarne i relativi risultati, prima che l’autorità competente proceda ad effettuare misure ad hoc irreversibili dopo la dichiarazione di infezione».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulle prime due questioni
26
Con le sue prime due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede alla Corte di interpretare il punto 2.2.2.2, lettera c), dell’allegato al regolamento n. 200/2010. In particolare, tale giudice chiede, in sostanza, in quali circostanze la situazione di un’azienda di gruppi di riproduttori di
Gallus gallus
, sottoposta a test mediante un prelievo di campioni di routine i cui risultati abbiano rivelato la presenza di salmonella possa essere considerata rientrare nella nozione di «casi eccezionali» in cui l’autorità competente «ha ragione di dubitare dei risultati dei test», ai sensi di tale disposizione, e se, al riguardo, l’esistenza di più risultati negativi per il tipo di salmonella individuato ottenuti a partire da campioni prelevati successivamente ad iniziativa dell’operatore interessato, il fatto che solo alcuni pollai siano risultati positivi e che solo uno dei due campioni prelevati per pollaio si sia rivelato positivo, lo stato vaccinale del gruppo e la cronistoria dell’azienda sotto il profilo della prevalenza del tipo di salmonella individuata configurino circostanze rilevanti.
27
In via preliminare occorre ricordare che, allo scopo di proteggere la sanità pubblica contro le malattie e le infezioni provocate dalla salmonella, il legislatore dell’Unione ha ritenuto essenziale adottare misure adeguate ed efficaci di individuazione e di controllo della salmonella in tutte le fasi pertinenti di produzione, trattamento e distribuzione dei prodotti di origine animale, segnatamente a livello di produzione primaria, in modo da ridurne la prevalenza presso le popolazioni animali interessate e il pericolo che essa rappresenta per la salute umana. È in questo contesto che è stato adottato il regolamento n. 2160/2003, il cui scopo, come emerge dall’articolo 1, è quello di garantire che siano adottate siffatte misure.
28
A questo proposito, come risulta dal considerando 28 del regolamento n. 2160/2003 e dal considerando 3 del regolamento n. 200/2010, la constatazione che i prodotti di pollame costituiscono un’importante fonte di salmonellosi umana ha indotto il legislatore dell’Unione a promuovere la riduzione della prevalenza di salmonella nei gruppi di riproduttori della specie
Gallus gallus
, che possono trasmettere un’infezione da salmonella alla progenie, in particolare a gruppi di galline ovaiole e di polli da carne; tale riduzione è particolarmente importante per garantire l’immissione sul mercato di uova e carne derivate da detta progenie che con una ragionevole sicurezza possano essere considerate esenti da salmonella.
29
Al fine di ridurre una simile prevalenza, l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 200/2010 ha definito come obiettivo dell’Unione, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 2160/2003, una riduzione all’1% della percentuale massima di gruppi di riproduttori di
Gallus gallus
che risultano positivi ai sierotipi di salmonella di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 1 (in prosieguo: i «sierotipi di salmonella rilevanti»). Inoltre, l’allegato del regolamento n. 200/2010 ha stabilito il programma di test necessario per la verifica del raggiungimento dell’obiettivo in questione.
30
A questo proposito, il citato allegato prevede, al punto 2.1, il monitoraggio di tali gruppi mediante prelievi regolari di campioni per la realizzazione di test di ricerca dei sierotipi di salmonella rilevanti, effettuati ad iniziativa dell’operatore del settore alimentare e nel quadro dei controlli ufficiali.
31
Per quanto riguarda, in particolare, i prelievi operati nel quadro dei controlli ufficiali, il punto 2.2.2.2, lettera c), dell’allegato del regolamento n. 200/2010, di cui il giudice del rinvio chiede l’interpretazione, prevede, in determinate circostanze e a determinate condizioni, la realizzazione di un prelievo di campioni di conferma nel caso di sospetto di risultati errati.
32
In particolare, ai termini di tale disposizione, «[i]n casi eccezionali l’autorità competente, se ha ragione di dubitare dei risultati dei test (falsi positivi o falsi negativi), può decidere di ripetere i test nei modi indicati alla lettera b)».
33
Pertanto, il prelievo di conferma effettuato sulla base del punto 2.2.2.2, lettera c), dell’allegato del regolamento n. 200/2010, a seguito della decisione dell’autorità competente di ripetere i test, deve essere realizzato, conformemente al punto 2.2.2.2, lettera b), di tale allegato, con le modalità indicate al punto 2.2.2.1 dello stesso allegato, che riguarda il protocollo di prelievo di campioni applicabile ai prelievi di routine effettuati nell’azienda ad iniziativa dell’operatore del settore alimentare.
34
Fatte queste precisazioni preliminari, per rispondere alle questioni sollevate dal giudice del rinvio occorre, in un primo momento, definire la nozione di «casi eccezionali» in cui l’autorità competente «ha ragione di dubitare dei risultati dei test», ai sensi del punto 2.2.2.2, lettera c), dell’allegato del regolamento n. 200/2010, e, in un secondo momento, verificare se le circostanze menzionate dal giudice del rinvio nella sua seconda questione, riportate al punto 26 della presente sentenza, assumano rilevanza per stabilire se si possa considerare che la situazione dell’azienda di un gruppo di riproduttori di
Gallus gallus
che è stato sottoposto a test mediante un prelievo di campioni di routine i cui risultati abbiano rivelato la presenza di salmonella rientri in tale nozione.
Sulla nozione di «casi eccezionali» in cui l’autorità competente «ha ragione di dubitare dei risultati dei test», ai sensi del punto 2.2.2.2, lettera c), dell’allegato del regolamento n. 200/2010
35
Dal tenore letterale del punto 2.2.2.2, lettera c), dell’allegato al regolamento n. 200/2010 e, in particolare, dall’uso del verbo «potere» e dell’aggettivo «eccezionali», risulta che, pur lasciando all’autorità competente un margine di discrezionalità per quanto riguarda la necessità di ripetere i test, il regolamento di cui trattasi ha circoscritto tale discrezionalità con la constatazione dell’esistenza di determinati casi qualificati come «eccezionali», sicché detta disposizione deve essere interpretata restrittivamente (v., per analogia, sentenza del 16 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA] AERO Alzey,
C‑393/21
,
EU:C:2023:104
, punto
34
e giurisprudenza ivi citata).
36
Dal tenore letterale della disposizione citata risulta parimenti che il regolamento n. 200/2010 ha limitato i casi eccezionali in cui l’autorità competente può decidere di ripetere i test alle sole situazioni in cui la stessa autorità abbia ragione di dubitare dei risultati dei test, vale a dire di sospettare che tali risultati non corrispondano alla realtà e siano pertanto inesatti. Il titolo della medesima disposizione, ossia «Sospetto di risultati errati», corrobora questa valutazione.
37
Ne consegue che, da un lato, spetta all’autorità competente valutare se, in un determinato caso di specie, sussistano elementi che consentano di dubitare dei risultati dei test. Una siffatta valutazione deve quindi essere effettuata caso per caso, alla luce delle circostanze particolari di ciascun caso di specie.
38
Dall’altro lato, poiché l’esattezza dei risultati dei test dipende dal corretto svolgimento dei processi di prelievo e di analisi dei campioni, la formulazione del punto 2.2.2.2, lettera c), dell’allegato del regolamento n. 200/2010 consente di circoscrivere la nozione di «casi eccezionali» in cui l’autorità competente «ha ragione di dubitare dei risultati dei test», di cui a tale disposizione, alle sole situazioni che si riferiscono al verificarsi, al momento del prelievo dei campioni, del loro imballaggio, del loro trasporto in laboratorio, del ricevimento, della conservazione, della preparazione, del trattamento e dell’analisi di tali campioni da parte di detto laboratorio o della trasmissione dei risultati, di eventi o di incidenti tali da compromettere lo svolgimento dei processi di prelievo dei campioni e di analisi conformemente ai protocolli che li disciplinano e, in particolare, alle norme intese a garantire, in ciascuna delle fasi di tali processi, l’integrità, la sicurezza e l’identità dei campioni.
39
Pertanto, la nozione di «casi eccezionali» in cui l’autorità competente «ha ragione di dubitare dei risultati dei test», ai sensi del punto 2.2.2.2, lettera c), dell’allegato del regolamento n. 200/2010, deve essere intesa come riferita a situazioni in cui detta autorità constati il verificarsi di eventi o di incidenti tali da compromettere il corretto svolgimento dei processi di prelievo e di analisi dei campioni o ritenga, alla luce delle particolari circostanze del caso di specie, che vi sia un serio rischio che simili eventi o incidenti si siano verificati.
40
A questo proposito, tenuto conto dell’interpretazione restrittiva che occorre dare al punto 2.2.2.2, lettera c), dell’allegato del regolamento n. 200/2010, deve ritenersi che le circostanze che possono indurre l’autorità competente a sospettare l’inesattezza dei risultati positivi dei test e, di conseguenza, il verificarsi, durante i processi di prelievo e di analisi dei campioni, di eventi o di incidenti tali da compromettere il corretto svolgimento di detti processi, siano connesse ad un livello di eccellenza nell’insieme delle condizioni dell’azienda interessata, in base al quale, tenuto conto in particolare delle caratteristiche epidemiologiche della salmonella, la situazione dell’azienda in questione risulti incompatibile o molto difficilmente compatibile con i suddetti risultati, di modo che il verificarsi di simili eventi o incidenti si presenti come altamente probabile.
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Tali condizioni comprendono, tra l’altro, la storia pregressa dell’azienda sotto il profilo del rispetto del programma di monitoraggio della salmonella e dei risultati dei controlli effettuati in tale ambito, il rispetto delle prescrizioni nazionali relative alla detenzione e all’allevamento del pollame nel quadro della lotta contro la salmonella nonché le misure di biosicurezza, in relazione sia al funzionamento e alla protezione fisica dell’azienda che alle persone che operano al suo interno, poste in atto nell’azienda per prevenire la comparsa, lo sviluppo e il rischio di diffusione della salmonella, quali, in particolare, quelle riguardanti l’ingresso e il perimetro dell’azienda, la pulizia e la disinfezione dei pollai, il controllo della qualità dell’acqua e dei mangimi per il pollame, il controllo dell’accesso all’azienda, la formazione del personale in materia di gestione del piano di biosicurezza e di buone pratiche igieniche, la disinfezione e il cambio di indumenti e di materiali da un allevamento all’altro, il confinamento degli animali, la limitazione dei trasferimenti di pollame tra i diversi pollai e la protezione contro gli animali nocivi, quali i roditori, e gli animali della fauna selvatica.
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Pertanto, la situazione di un’azienda di gruppi di riproduttori di
Gallus gallus
che è stata sottoposta a test mediante un prelievo di campioni di routine i cui risultati abbiano rivelato la presenza di salmonella può essere considerata rientrare nella nozione di «casi eccezionali» in cui l’autorità competente «ha ragione di dubitare dei risultati dei test», ai sensi del punto 2.2.2.2, lettera c), dell’allegato del regolamento n. 200/2010, qualora l’autorità competente constati il verificarsi di eventi o di incidenti tali da compromettere il corretto svolgimento dei processi di prelievo e di analisi dei campioni o qualora detta autorità ritenga, in considerazione del livello di eccellenza raggiunto dall’insieme delle condizioni dell’azienda e tenuto conto delle caratteristiche epidemiologiche della salmonella, che vi sia un serio rischio che simili eventi o incidenti si siano verificati.
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Siffatta interpretazione restrittiva è coerente con l’obiettivo perseguito sia dal regolamento n. 200/2010 che dal regolamento n. 2160/2003, vale a dire la protezione della sanità pubblica, giacché consente l’adozione tempestiva delle misure di controllo necessarie per evitare la diffusione della salmonella e la sua trasmissione all’uomo, conformemente, in particolare, alla parte C dell’allegato II del regolamento n. 2160/2003, e così di proteggere in modo efficace la sanità pubblica senza dover attendere, salvo in casi eccezionali, che detti risultati siano confermati dall’esecuzione di nuovi test.
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Occorre aggiungere che tale interpretazione non pone problemi nel coordinamento con il punto 4, secondo comma, dell’allegato del regolamento n. 200/2010. Infatti, la disposizione in parola deve essere interpretata nel senso che, qualora, da un lato, i risultati dell’analisi dei campioni raccolti nell’ambito di un prelievo di routine effettuato ad iniziativa del gestore di un gruppo di riproduttori di
Gallus gallus
abbiano rivelato la presenza di salmonella in uno o più dei campioni prelevati e, dall’altro, l’autorità competente, ritenendo, in considerazione del livello di eccellenza raggiunto dall’insieme delle condizioni dell’azienda interessata e tenuto conto delle caratteristiche epidemiologiche della salmonella, che vi sia un serio rischio che eventi o incidenti tali da compromettere il corretto svolgimento dei processi di prelievo e di analisi dei campioni si siano verificati durante detti processi o constatando il verificarsi di simili eventi o incidenti, decida di ripetere i test, il gruppo interessato può essere considerato positivo ai fini della verifica del raggiungimento dell’obiettivo dell’Unione solo allorché il risultato dell’analisi del prelievo di conferma effettuato sulla base del punto 2.2.2.2, lettera c), dell’allegato del regolamento n. 200/2010 a seguito di detta decisione sia anch’esso positivo alla salmonella.
Sulla rilevanza delle circostanze menzionate dal giudice del rinvio per valutare la sussistenza di un «caso eccezionale», ai sensi del punto 2.2.2.2, lettera c), dell’allegato del regolamento n. 200/2020
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Per verificare se le circostanze indicate al punto 26 della presente sentenza siano rilevanti al fine di stabilire se si possa considerare che la situazione dell’azienda di un gruppo di riproduttori di
Gallus gallus
, che è stato sottoposto a test mediante un prelievo di campioni di routine i cui risultati abbiano rivelato la presenza di salmonella, rientri nella nozione di «casi eccezionali» in cui l’autorità competente «ha ragione di dubitare dei risultati dei test», ai sensi del punto 2.2.2.2, lettera c), dell’allegato del regolamento n. 200/2010, è necessario tener conto degli elementi interpretativi indicati ai punti da 39 a 41 della presente sentenza.
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In primo luogo, quanto all’esistenza di più risultati negativi, per il tipo di salmonella individuato durante un prelievo di campioni di routine, ottenuti a partire da campioni successivi prelevati ad iniziativa dell’operatore interessato dopo il prelievo di routine che ha prodotto un risultato positivo, occorre rilevare che, come si evince dai punti 35 e 36 della presente sentenza, il punto 2.2.2.2, lettera c), dell’allegato del regolamento n. 200/2010 ha specificamente limitato, ai fini della protezione della sanità pubblica, la possibilità per l’autorità competente di effettuare un nuovo test per confermare o invalidare i risultati di un test eseguito nell’ambito del programma di monitoraggio istituito da tale allegato a casi eccezionali. Nel quadro di un simile programma, quindi, l’esecuzione di un singolo test è considerata la norma e la ripetizione del test l’eccezione.
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Date siffatte circostanze, un’interpretazione del punto 2.2.2.2, lettera c), dell’allegato del regolamento n. 200/2010 secondo cui i risultati ottenuti dall’esecuzione di un nuovo test dopo l’adozione della decisione dell’autorità competente costituiscono elementi rilevanti per derogare a tale regola sarebbe in contrasto con la logica sottesa alla disposizione in esame.
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Lo dimostrano le circostanze del procedimento principale, in cui, come risulta dai punti 17, 18 e 22 della presente sentenza, la decisione del [OSCURATO:PERSONA] di imporre misure all’azienda a seguito dei risultati positivi dell’analisi dei campioni raccolti nell’ambito del prelievo di routine effettuato il 10 febbraio 2020 è stata adottata il 18 febbraio 2020, ossia un solo giorno dopo l’ottenimento di tali risultati. Il prelievo di campioni effettuato dall’operatore interessato allo scopo di eseguire un ulteriore test ha avuto luogo il medesimo giorno, vale a dire il 18 febbraio 2020. Considerata la cronologia degli eventi, quale risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, è probabile che i risultati dell’analisi di questi ultimi campioni non siano stati ottenuti prima del 25 febbraio 2020.
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Pertanto, un’interpretazione del punto 2.2.2.2, lettera c), dell’allegato del regolamento n. 200/2010 secondo cui l’esistenza di più risultati negativi in prelievi di campioni successivi effettuati posteriormente al prelievo di routine che ha condotto a un risultato positivo, risultati negativi che sono trasmessi all’autorità competente dopo l’adozione di una decisione da parte di quest’ultima, configura una circostanza rilevante al fine di qualificare la situazione di un operatore del settore alimentare interessato come «caso eccezionale», ai sensi di tale disposizione, non solo favorirebbe l’esecuzione sistematica di un nuovo test per confermare detto risultato, ma ritarderebbe altresì l’adozione da parte dell’autorità competente di misure di controllo dell’infezione e della sua diffusione almeno fino all’ottenimento dei risultati del nuovo test, con i rischi che ne conseguirebbero per la sanità pubblica.
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Per contro, risultati negativi in prelievi di campioni successivi effettuati dopo il prelievo di routine che ha condotto a un risultato positivo, risultati negativi che sono trasmessi all’autorità competente prima dell’adozione di una decisione da parte di quest’ultima, possono costituire una circostanza rilevante al fine di qualificare la situazione di un operatore del settore alimentare interessato come «caso eccezionale», ai sensi di tale disposizione.
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In secondo luogo, tenuto conto che il punto 4, primo comma, dell’allegato del regolamento n. 200/2010 ha esplicitamente previsto che un gruppo di riproduttori sia considerato positivo alla salmonella quando la presenza dei sierotipi rilevanti venga individuata in uno o più campioni, deve necessariamente constatarsi che il fatto che solo uno dei due campioni raccolti nell’ambito di un prelievo di routine sia risultato positivo alla salmonella non consente di ritenere che vi sia un serio rischio che eventi o incidenti tali da compromettere il corretto svolgimento dei processi di prelievo e di analisi dei campioni si siano verificati durante detti processi, ai fini dell’applicazione del punto 2.2.2.2, lettera c), dell’allegato del regolamento n. 200/2010.
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Per gli stessi motivi, il fatto che taluni pollai presentino un risultato positivo e altri un risultato negativo non costituisce un fattore rilevante ai fini di tale considerazione, soprattutto in quanto è possibile che fonti esterne di infezione, quali i ratti o taluni uccelli selvatici, siano unicamente presenti in alcuni pollai, a seconda delle condizioni di questi ultimi.
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Per quanto riguarda, in terzo luogo, lo stato vaccinale del gruppo interessato e la storia pregressa dell’azienda sotto il profilo della prevalenza della salmonella, si deve constatare che tali fattori sono rilevanti per valutare se la situazione dell’azienda rientri nella nozione di «casi eccezionali», ai sensi del punto 2.2.2.2, lettera c), dell’allegato del regolamento n. 200/2010, in quanto, alla luce degli elementi interpretativi indicati ai punti da 39 a 41 della presente sentenza, il fatto che i gruppi interessati siano vaccinati contro la salmonella e che il periodo di efficacia dei vaccini non sia scaduto, così come il fatto che l’azienda vanti una cronistoria eccellente sotto il profilo della prevalenza della salmonella, costituiscono condizioni minime affinché tale azienda possa rientrare nella nozione in questione.
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Ciò premesso, dal momento che nessuno dei due fattori sopra menzionati garantisce l’assenza di infezioni da salmonella, essi, anche considerati congiuntamente, non consentono, da soli, di qualificare la situazione dell’azienda interessata come incompatibile o molto difficilmente compatibile con risultati positivi, nel senso descritto al punto 40 della presente sentenza.
55
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle prime due questioni dichiarando che il punto 2.2.2.2, lettera c), dell’allegato del regolamento n. 200/2010 deve essere interpretato nel senso che si può considerare che la situazione di un’azienda di gruppi di riproduttori di
Gallus gallus
, che è stata sottoposta a test mediante un prelievo di campioni di routine i cui risultati abbiano rivelato la presenza di salmonella, rientri nella nozione di «casi eccezionali» in cui l’autorità competente «ha ragione di dubitare dei risultati dei test», ai sensi di detta disposizione, qualora l’autorità competente constati il verificarsi di eventi o di incidenti tali da compromettere il corretto svolgimento dei processi di prelievo e di analisi dei campioni o ritenga, in considerazione del livello di eccellenza raggiunto dall’insieme delle condizioni dell’azienda e tenuto conto delle caratteristiche epidemiologiche della salmonella, che vi sia un serio rischio che simili eventi o incidenti si siano verificati.
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La presenza di più risultati negativi per il tipo di salmonella individuata, ottenuti a partire da campioni prelevati successivamente ad iniziativa dell’operatore interessato e trasmessi all’autorità competente dopo l’adozione di una decisione da parte di quest’ultima, nonché il fatto che solo alcuni pollai siano risultati positivi e che solo uno dei due campioni prelevati per ogni pollaio si sia rivelato positivo non costituiscono circostanze rilevanti al fine di qualificare una siffatta situazione come rientrante in tale nozione. Lo stato vaccinale del gruppo e la storia pregressa dell’azienda sotto il profilo della prevalenza del tipo di salmonella individuata, quando eccellenti, costituiscono circostanze da prendere in considerazione a tal fine, ma non consentono da sole di qualificare detta situazione come rientrante nella nozione in questione.
Sulla terza questione
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Alla luce della risposta fornita alle prime due questioni, non occorre rispondere alla terza questione.
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:
Il punto 2.2.2.2, lettera c), dell’allegato del regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione, del 10 marzo 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di un obiettivo dell’Unione di riduzione della prevalenza dei sierotipi di [OSCURATO:PERSONA] nei gruppi di riproduttori adulti della specie
Gallus gallus
, come modificato dal regolamento (UE) 2019/268 della Commissione, del 15 febbraio 2019,
deve essere interpretato nel senso che:
si può considerare che la situazione di un’azienda di gruppi di riproduttori di
Gallus gallus
che è stata sottoposta a test mediante un prelievo di campioni di routine i cui risultati abbiano rivelato la presenza di salmonella rientri nella nozione di «casi eccezionali» in cui l’autorità competente «ha ragione di dubitare dei risultati dei test», ai sensi di detta disposizione, qualora l’autorità competente constati il verificarsi di eventi o di incidenti tali da compromettere il corretto svolgimento dei processi di prelievo e di analisi dei campioni o ritenga, in considerazione del livello di eccellenza raggiunto dall’insieme delle condizioni dell’azienda e tenuto conto delle caratteristiche epidemiologiche della salmonella, che vi sia un serio rischio che simili eventi o incidenti si siano verificati.
La presenza di più risultati negativi per il tipo di salmonella individuata, ottenuti a partire da campioni prelevati successivamente ad iniziativa dell’operatore interessato e trasmessi all’autorità competente dopo l’adozione di una decisione da parte di quest’ultima, nonché il fatto che solo alcuni pollai siano risultati positivi e che solo uno dei due campioni prelevati per ogni pollaio si sia rivelato positivo non costituiscono circostanze rilevanti al fine di qualificare una siffatta situazione come rientrante in tale nozione. Lo stato vaccinale del gruppo e la storia pregressa dell’azienda sotto il profilo della prevalenza del tipo di salmonella individuata, quando eccellenti, costituiscono circostanze da prendere in considerazione a tal fine, ma che non consentono da sole di qualificare detta situazione come rientrante nella nozione in questione.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il neerlandese.