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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 27035/2022

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onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 17521-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via C. Mirabello 18, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2925/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, pubblicata in data 11/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: - con sente nza n.518/17 pubblicata in data 16/2/2017, il Tribunale di Firenze respinse l’opposizione proposta dall’attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA], candidato alla Presidenza della Giunta regionale per le elezioni del 31 maggio 2015 per la lista “Passione per la Toscana”, avverso l’ordinanza ingiunzione pronunciata nei suoi confronti dal [OSCURATO:PERSONA] di garanzia elettorale presso la Corte d’appello di Firenze per la somma di Euro 64.475,42 a titolo di sanzione exart. 15 legge 10 dicembre 1993, n. 515 e 14 co mma 6 legge reg.

Toscana 23/12/2004 n.74 per il superamento, per lo stesso ammontare, dell’importo massimo di spesa prescritto dall’art. 14 comma 5 della stessa legge reg. n.74/2004; - accogliendo parzialmente l’impugnazione di Lamioni, la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 2925/2018, pubblicata in data 11/12/2018, rideterminò la sanzione nella minor somma di Euro 60.627,52, confermando la statuizione sulle spese di primo grado e condannando l’appellante al pagamento delle spese del secondo grado; - Lamioni ha chiesto la Cassazione della sentenza per un unico motivo, lamentando la violazione dell’art. 7 legge num. 515/1993 (erroneamente indicata in ricorso come legge regionale della Toscana), nonché degli artt. 14 della legge reg.

Toscana num. 74/2004 e in riferimento all’art.14 della Legge regionale della Toscana 26/09/2014 n. 51; ritenuto che la decisione della controversia implica la ricostruzione del sistema dei limiti delle spese di propaganda elettorale come previste dai commi 5 e 5 bis dell’art. 14 della legge reg.

Toscana num. 74/2004 e, pertanto, in considerazione della mancanza di precedenti specifici e della particolare complessità e rilevanza della questione, è opportuno sia rimessa alla pubblica udienza; applicato l’art. 380 bis, comma terzo, cod.proc.civ.; p.q.m. dispone che la causa sia trattata in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 17521-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via C. Mirabello 18, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2925/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, pubblicata in data 11/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: - con sente nza n.518/17 pubblicata in data 16/2/2017, il Tribunale di Firenze respinse l’opposizione proposta dall’attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA], candidato alla Presidenza della Giunta regionale per le elezioni del 31 maggio 2015 per la lista “Passione per la Toscana”, avverso l’ordinanza ingiunzione pronunciata nei suoi confronti dal [OSCURATO:PERSONA] di garanzia elettorale presso la Corte d’appello di Firenze per la somma di Euro 64.475,42 a titolo di sanzione exart. 15 legge 10 dicembre 1993, n. 515 e 14 co mma 6 legge reg. Toscana 23/12/2004 n.74 per il superamento, per lo stesso ammontare, dell’importo massimo di spesa prescritto dall’art. 14 comma 5 della stessa legge reg. n.74/2004; - accogliendo parzialmente l’impugnazione di Lamioni, la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 2925/2018, pubblicata in data 11/12/2018, rideterminò la sanzione nella minor somma di Euro 60.627,52, confermando la statuizione sulle spese di primo grado e condannando l’appellante al pagamento delle spese del secondo grado; - Lamioni ha chiesto la Cassazione della sentenza per un unico motivo, lamentando la violazione dell’art. 7 legge num. 515/1993 (erroneamente indicata in ricorso come legge regionale della Toscana), nonché degli artt. 14 della legge reg. Toscana num. 74/2004 e in riferimento all’art.14 della Legge regionale della Toscana 26/09/2014 n. 51; ritenuto che la decisione della controversia implica la ricostruzione del sistema dei limiti delle spese di propaganda elettorale come previste dai commi 5 e 5 bis dell’art. 14 della legge reg. Toscana num. 74/2004 e, pertanto, in considerazione della mancanza di precedenti specifici e della particolare complessità e rilevanza della questione, è opportuno sia rimessa alla pubblica udienza; applicato l’art. 380 bis, comma terzo, cod.proc.civ.; p.q.m. dispone che la causa sia trattata in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civ
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