CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 11952/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la ordinanza della Corte di Appello di Bologna indicata in epigrafe con la quale è stato dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza di condanna n.3635 pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 8 settembre 2016 in relazione al reato di cui all'art.187, commi 1 e 1 bis, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Bentivoglio il 24 dicembre 2013. Si tratta di ricorso non manifestamente nfondato per cui deve dichiararsi il reato prescritto alla data del 24 aprile 2021, trattandosi'dontravvenzione per la quale il termine massimo di prescrizione è stabilito in cinque anni, in virtù del combinato disposto degli artt. 157,160, comma 3, e 161, comma 2, cod.pen. Nel caso di specie, restando al vaglio previsto dall'art. 129, comma 2, cod.proc.pen., l'assenza di elementi univoci dai quali possa trarsi, senza necessità di approfondimento critico, il convincimento di innocenza dell'imputato impone l'applicazione della causa estintiva. Va disposto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], essendo il reato ascritto estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione, con conseguente eliminazione della sanzione amministrativa accessoria applicata. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di Bologna per quanto di competenza ex art.224, comma 3, cds. Così deciso il 17 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA],uele 1D)/ Salvo / DEPOSITATO INC4A