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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 maggio 2023

Cassazione n. 18265/2023

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330/2020) proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Valadier, n. 43; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47H55 A399R), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73D04 H501A) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 79B44 F205Z), rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; -controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. n. 430/2020 (pubblicata in data 31/1/2020); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 maggio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettele memorie depositate dai difensori di entrambe le parti.

R.G.N. 17330/’20 C.C. 11/5/2023 SERVITU’ [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato nel febbraio 2007, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento – Sez. dist. di Airola, l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per sentir accertare e dichiarare l’illegittimità dell’installazione di un elettrodotto posto al di sopra del fondo di sua proprietà ubicato nel Comune di Apollosa, loc.

“[OSCURATO:PERSONA]”, in contrada “Izzi”, con relativo sconfinamento di uno dei pali di sostegno del traliccio all’interno della sua proprietà e, per l’effetto, condannare la citata convenuta alla rimozione del manufatto e al ripristino del precedente stato dei luoghi, oltre che al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti per effetto della suddetta illegittima occupazione.

Si costituiva in giudizio L’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la quale, in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell’attore sul presupposto della prospettata ubicazione dell’elettrodotto su suolo pubblico e, in ogni caso, proponeva domanda riconvenzionale per l’ottenimento della dichiarazione di acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto rimasta non provata.

Con sentenza n. 713/2013, l’adito Tribunale accoglieva parzialmente la domanda principale, condannando la convenuta al risarcimento dei danni patiti dall’attore limitatamente all’occupazione senza titolo posta in essere dalla convenuta, con specifico riferimento ai danni diretti conseguenti all’abbattimento di piante presenti sulla proprietà del Rossi, rigettando le ulteriori pretese vantate da quest’ultimo, nonché la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta.

2. Decidendo sul gravame principale formulato dagli eredi ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) di [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduto, e su quello incidentale dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 430/2020 (pubblicata il 31 gennaio 2010), accoglieva quello dei citati eredi e rigettava quello dell’appellata.

A sostegno dell’adottata decisione, la Corte partenopea ravvisava la piena fondatezza della domanda così come “ab origine” proposta dal Rossi, dichiarando l’illegittima occupazione, da parte della società [OSCURATO:PERSONA] del suo fondo, realizzata mediante l’installazione di un elettrodotto non autorizzata, con conseguente condanna di detta società siaalla rimozione dello stesso, con ripristino dello “status quo ante”, sia al risarcimento dei danni, conseguenti per l’appunto all’occupazione senza titolo, nella misura di euro 12.086,52, oltre interessi legali, sia al risarcimento riconducibile ai danni diretti risentiti a seguito dell’abbattimento delle piante, nell’importo di euro 2.000,00.

Di contro, la Corte di appello dichiarava l’inammissibilità del gravame incidentale dell’appellata formulato con riferimento all’asserita erroneità della valutazione, da parte del primo giudice, della rilevata tardività dell’originaria eccezione di carenza di legittimazione attiva del [OSCURATO:PERSONA] (sul presupposto che l’elettrodotto in contestazione si dovesse ritenere insistente sulla strada comunale divisoria del fondo di proprietà del Rossi e non più esistente a seguito della modifica subita dal terreno circostante dall’esondazione dell’attiguo torrente “Serretelle”).

A tal proposito, la Corte di secondo grado rilevava che l’appello incidentale risultava privo, nell’articolazione dei relativi motivi, di sufficiente specificità, risolvendosi nella sola esposizione della critica rivolta alle motivazioni adottate dal giudice di primo grado.

Tuttavia, dal corpo del precedente svolgimento della motivazione della sentenza di appello, emerge che il giudice di secondo grado ha comunque valutato il merito dell’appello incidentale, manifestando di non condividere la prospettazione della società [OSCURATO:PERSONA], dal momento che la stessa era rimasta smentita, da un lato, dall’assenza di autorizzazioni preventive da parte della competente P.A. all’apposizione del traliccio e, dall’altro, che, sulla scorta degli accertamenti compiuti dal c.t.u., era emerso che tanto il traliccio che la linea aerea dell’impianto di elettrificazione attraversavano, in effetti, la proprietà (già) del [OSCURATO:PERSONA] in corrispondenza delle particelle di cui egli risultava proprietario.

Nello stesso passaggio motivazionale, la Corte di seconde cure ravvisava l’infondatezza della tesi avanzata dall’appellante incidentale, in virtù della quale l’elettrodotto sarebbe stato posizionato su suolo pubblico, sull’asserito presupposto – rimasto sfornito di prova –della preesistenza di una via pubblica divisoria del fondo del Rossi, che era stata successivamente inglobata dal detto fondo a seguito dell’esondazione del torrente “Serretelle”.

Il giudice di appello condannava, altresì, la società appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.

3. Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la e-distribuzione s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), resistito con controricorso dagli intimati eredi del [OSCURATO:PERSONA], già appellanti principali.

I difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, relativo alla circostanza che la Corte di appello non aveva tenuto conto che, nelle more del giudizio, l’elettrodotto oggetto di causa era stato autorizzato in sanatoria e dichiarato di pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 dellaLegge regionale n. 16 del 22 giugno 2017.

In particolare, a tal proposito, la ricorrente evidenzia che tale fatto era risultato attestato dal decreto dirigenziale n. 50 del 14 giugno 2019, prodotto agli atti processuali in allegato alla memoria di replica di cui all’art. 190 c.p.c. del 20 giugno 2019, depositata ed acquisita telematicamente il 1° luglio 2019.

2. Con la seconda censura, la ricorrente deduce – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione dell’art. 4 della legge n. 2248 del 1865 – all.

E, nonché dell’art. 13 del d.P.R. n. 327/2001, per non aver la Corte di appello ritenuto sussistenti gli effetti della sopravvenuta autorizzazione in sanatoria resa dalla Regione Campania con i provvedimenti indicati nel primo motivo, mediante i quali era intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità dell’elettrodotto dedotto in controversia, da cui l’illegittimità dell’impugnata sentenza con la quale ne era stata disposta la rimozione. 3.Rileva il collegio che il primo motivo è manifestamente infondato sul presupposto della indubbia inammissibilità –come legittimamente ritenuto con l’impugnata sentenza - della produzione del documento (autorizzazione regionale n. 50 del 14 giugno 2019, oltretutto conseguibile anteriormente – ovver o nel corso della trattazione del giudizio di appello, in cui avrebbe potuto essere ammessa, eventualmente, ai sensi dell’art. 345 c.p.c. – in considerazione della pregressa entrata in vigore della relativa legge regionale che ne legittimava l’adozione, individuata nella legge n. 16 del 23 giugno 2017, quindi quasi due anni prima che la causa di appello venisse introitata per la decisione) al quale la ricorrente ha posto riferimento con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c., a seguito dei termini concessi dalla Corte di appello all’udienza di precisazione delle conclusioni del 12 aprile 2019 (v. pag. 5 della sentenza), stante la nota funzione di detta memoria, con la quale non possono essere formulate nuove eccezioni, prospettate nuove questioni e prodotti nuovi documenti, senza che, peraltro, pur a fronte di una di tali evenienze, il giudice sia tenuto a pronunciarsi (cfr., per tutte, Cass.n. 22970/2004 e Cass. n. 98/2016).

4. In dipendenza del rigetto del primo motivo, il secondo rimane assorbito – ovv ero superato - perché presupponente l’ammissibilità, invece (come già rimarcato) legittimamente esclusa dalla Corte di appello con l’impugnata sentenza, della produzione del documento in questione in allegato alla memoria di replica ed attenendo agli effetti conseguenti alla valutazione di tale documento, rimasta, perciò, preclusa.

5. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate nei sensi di cui in dispositivo.

Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
330/2020) proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Valadier, n. 43; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47H55 A399R), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73D04 H501A) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 79B44 F205Z), rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; -controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. n. 430/2020 (pubblicata in data 31/1/2020); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 maggio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettele memorie depositate dai difensori di entrambe le parti. R.G.N. 17330/’20 C.C. 11/5/2023 SERVITU’ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato nel febbraio 2007, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento – Sez. dist. di Airola, l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per sentir accertare e dichiarare l’illegittimità dell’installazione di un elettrodotto posto al di sopra del fondo di sua proprietà ubicato nel Comune di Apollosa, loc. “[OSCURATO:PERSONA]”, in contrada “Izzi”, con relativo sconfinamento di uno dei pali di sostegno del traliccio all’interno della sua proprietà e, per l’effetto, condannare la citata convenuta alla rimozione del manufatto e al ripristino del precedente stato dei luoghi, oltre che al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti per effetto della suddetta illegittima occupazione. Si costituiva in giudizio L’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la quale, in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell’attore sul presupposto della prospettata ubicazione dell’elettrodotto su suolo pubblico e, in ogni caso, proponeva domanda riconvenzionale per l’ottenimento della dichiarazione di acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto rimasta non provata. Con sentenza n. 713/2013, l’adito Tribunale accoglieva parzialmente la domanda principale, condannando la convenuta al risarcimento dei danni patiti dall’attore limitatamente all’occupazione senza titolo posta in essere dalla convenuta, con specifico riferimento ai danni diretti conseguenti all’abbattimento di piante presenti sulla proprietà del Rossi, rigettando le ulteriori pretese vantate da quest’ultimo, nonché la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta. 2. Decidendo sul gravame principale formulato dagli eredi ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) di [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduto, e su quello incidentale dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 430/2020 (pubblicata il 31 gennaio 2010), accoglieva quello dei citati eredi e rigettava quello dell’appellata. A sostegno dell’adottata decisione, la Corte partenopea ravvisava la piena fondatezza della domanda così come “ab origine” proposta dal Rossi, dichiarando l’illegittima occupazione, da parte della società [OSCURATO:PERSONA] del suo fondo, realizzata mediante l’installazione di un elettrodotto non autorizzata, con conseguente condanna di detta società siaalla rimozione dello stesso, con ripristino dello “status quo ante”, sia al risarcimento dei danni, conseguenti per l’appunto all’occupazione senza titolo, nella misura di euro 12.086,52, oltre interessi legali, sia al risarcimento riconducibile ai danni diretti risentiti a seguito dell’abbattimento delle piante, nell’importo di euro 2.000,00. Di contro, la Corte di appello dichiarava l’inammissibilità del gravame incidentale dell’appellata formulato con riferimento all’asserita erroneità della valutazione, da parte del primo giudice, della rilevata tardività dell’originaria eccezione di carenza di legittimazione attiva del [OSCURATO:PERSONA] (sul presupposto che l’elettrodotto in contestazione si dovesse ritenere insistente sulla strada comunale divisoria del fondo di proprietà del Rossi e non più esistente a seguito della modifica subita dal terreno circostante dall’esondazione dell’attiguo torrente “Serretelle”). A tal proposito, la Corte di secondo grado rilevava che l’appello incidentale risultava privo, nell’articolazione dei relativi motivi, di sufficiente specificità, risolvendosi nella sola esposizione della critica rivolta alle motivazioni adottate dal giudice di primo grado. Tuttavia, dal corpo del precedente svolgimento della motivazione della sentenza di appello, emerge che il giudice di secondo grado ha comunque valutato il merito dell’appello incidentale, manifestando di non condividere la prospettazione della società [OSCURATO:PERSONA], dal momento che la stessa era rimasta smentita, da un lato, dall’assenza di autorizzazioni preventive da parte della competente P.A. all’apposizione del traliccio e, dall’altro, che, sulla scorta degli accertamenti compiuti dal c.t.u., era emerso che tanto il traliccio che la linea aerea dell’impianto di elettrificazione attraversavano, in effetti, la proprietà (già) del [OSCURATO:PERSONA] in corrispondenza delle particelle di cui egli risultava proprietario. Nello stesso passaggio motivazionale, la Corte di seconde cure ravvisava l’infondatezza della tesi avanzata dall’appellante incidentale, in virtù della quale l’elettrodotto sarebbe stato posizionato su suolo pubblico, sull’asserito presupposto – rimasto sfornito di prova –della preesistenza di una via pubblica divisoria del fondo del Rossi, che era stata successivamente inglobata dal detto fondo a seguito dell’esondazione del torrente “Serretelle”. Il giudice di appello condannava, altresì, la società appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio. 3. Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la e-distribuzione s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), resistito con controricorso dagli intimati eredi del [OSCURATO:PERSONA], già appellanti principali. I difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, relativo alla circostanza che la Corte di appello non aveva tenuto conto che, nelle more del giudizio, l’elettrodotto oggetto di causa era stato autorizzato in sanatoria e dichiarato di pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 dellaLegge regionale n. 16 del 22 giugno 2017. In particolare, a tal proposito, la ricorrente evidenzia che tale fatto era risultato attestato dal decreto dirigenziale n. 50 del 14 giugno 2019, prodotto agli atti processuali in allegato alla memoria di replica di cui all’art. 190 c.p.c. del 20 giugno 2019, depositata ed acquisita telematicamente il 1° luglio 2019. 2. Con la seconda censura, la ricorrente deduce – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione dell’art. 4 della legge n. 2248 del 1865 – all. E, nonché dell’art. 13 del d.P.R. n. 327/2001, per non aver la Corte di appello ritenuto sussistenti gli effetti della sopravvenuta autorizzazione in sanatoria resa dalla Regione Campania con i provvedimenti indicati nel primo motivo, mediante i quali era intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità dell’elettrodotto dedotto in controversia, da cui l’illegittimità dell’impugnata sentenza con la quale ne era stata disposta la rimozione. 3.Rileva il collegio che il primo motivo è manifestamente infondato sul presupposto della indubbia inammissibilità –come legittimamente ritenuto con l’impugnata sentenza - della produzione del documento (autorizzazione regionale n. 50 del 14 giugno 2019, oltretutto conseguibile anteriormente – ovver o nel corso della trattazione del giudizio di appello, in cui avrebbe potuto essere ammessa, eventualmente, ai sensi dell’art. 345 c.p.c. – in considerazione della pregressa entrata in vigore della relativa legge regionale che ne legittimava l’adozione, individuata nella legge n. 16 del 23 giugno 2017, quindi quasi due anni prima che la causa di appello venisse introitata per la decisione) al quale la ricorrente ha posto riferimento con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c., a seguito dei termini concessi dalla Corte di appello all’udienza di precisazione delle conclusioni del 12 aprile 2019 (v. pag. 5 della sentenza), stante la nota funzione di detta memoria, con la quale non possono essere formulate nuove eccezioni, prospettate nuove questioni e prodotti nuovi documenti, senza che, peraltro, pur a fronte di una di tali evenienze, il giudice sia tenuto a pronunciarsi (cfr., per tutte, Cass.n. 22970/2004 e Cass. n. 98/2016). 4. In dipendenza del rigetto del primo motivo, il secondo rimane assorbito – ovv ero superato - perché presupponente l’ammissibilità, invece (come già rimarcato) legittimamente esclusa dalla Corte di appello con l’impugnata sentenza, della produzione del documento in questione in allegato alla memoria di replica ed attenendo agli effetti conseguenti alla valutazione di tale documento, rimasta, perciò, preclusa. 5. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate nei sensi di cui in dispositivo. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
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