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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 giugno 2020

Cassazione n. 38102/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TR1B.

SORVEGLIANZA di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] f,L::FFI; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale Ji sorveglianza di Napoli ha ratificato il provvedimento, in data 25 maggio 2020, ,:on cui il Magistrato di sorveglianza ha disposto la sospensione cautelativa della misura alternativa della detenzione domiciliare concessa a [OSCURATO:PERSONA] e ha revocato la misura alternativa concessa il 10 ottobre 2019.

2. Ricorre il Cerullo, a mezzo del difensore avv [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnalo perché z ffetto da violazione di legge e vizio della motivazione.

Si duole, in particolare, dell'inosservanza d 3 parte del Tribunale di sorveglianza del termine di trenta giorni previsto, a pera di inefficacia, dall'art. 51-ter

I. 27 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) per pron, vedere alla ratifica del provvedimento o di sospensione cautelativa del a detenzione domiciliare.

Evidenzia, a tal fine, che gli atti sono stati t -asmessi al Tr bunale di sorveglianza il 25 maggio 2020 mentre la decisione, dopo la riserve assunta all'udienza del 24 giugno 2020, è stata depositata il successivo 3 luglio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infoncla:ezza dell'unico motivo.

2. La giurisprudenza di questa Corte ha precisato con orientamento costante ribadito anche di recente, come la mancata osservanze d& termine di trenta giorni, entro il quale, a norma dell'art. 51-ter ord. pen., deve essere adottata la decisione del tribunale di sorveglianza in ordine alla revoca celle misura alternativa, ha rilievo solo in relazione al provvedimento di sospensio le emesso dal magistrato di sorveglianza, nel senso che tale provvedimento, attese] la prevista perentorietà del termine, perde efficacia se la decisione del tribunale nc n interviene entro il termine predetto: di talché la mancata osservanza di tale termine non assume invece alcuna rilevanza in relazione al provvedimento di revoci3 della misura emesso dal tribunale considerato che in relazione alla rite rclata pronuncia di quel provvedimento non è prevista alcuna sanzione processuale (Sez. 7, n. 16600 del 12/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281309; Sez. 1, n. 44556 del :.8/11/2010, Catalano, Rv. 248986; Sez. 1, 16 febbraio 1999, n. 11-C3, Marasca, iRv. 213255).

Né sussiste l'interesse del ricorrente all'impugnazione del'a ratifica de decreto del magistrato di sorveglianza di sospensione provvisoria della misura alternativa alla detenzione trattandosi di provvedimento che, a -iche nella prospettazione difensiva, ha cessato di avere efficacia per essere decorsi trenta giorni dalla ricezione degli atti da parte del tribunale di sorveglian :a senza che sia intervenuta la decisione, ed è stato, comunque, superato per effetto del provvedimento definitivo di revoca del tribunale di sorvegl anza (Sez J, n. 689 del 02/03/1988, Scaburri, Rv. 178022).

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiai ato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente ceve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamentc della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato c alla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza ceMpotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TR1B. SORVEGLIANZA di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] f,L::FFI; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale Ji sorveglianza di Napoli ha ratificato il provvedimento, in data 25 maggio 2020, ,:on cui il Magistrato di sorveglianza ha disposto la sospensione cautelativa della misura alternativa della detenzione domiciliare concessa a [OSCURATO:PERSONA] e ha revocato la misura alternativa concessa il 10 ottobre 2019. 2. Ricorre il Cerullo, a mezzo del difensore avv [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnalo perché z ffetto da violazione di legge e vizio della motivazione. Si duole, in particolare, dell'inosservanza d 3 parte del Tribunale di sorveglianza del termine di trenta giorni previsto, a pera di inefficacia, dall'art. 51-ter I. 27 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) per pron, vedere alla ratifica del provvedimento o di sospensione cautelativa del a detenzione domiciliare. Evidenzia, a tal fine, che gli atti sono stati t -asmessi al Tr bunale di sorveglianza il 25 maggio 2020 mentre la decisione, dopo la riserve assunta all'udienza del 24 giugno 2020, è stata depositata il successivo 3 luglio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infoncla:ezza dell'unico motivo. 2. La giurisprudenza di questa Corte ha precisato con orientamento costante ribadito anche di recente, come la mancata osservanze d& termine di trenta giorni, entro il quale, a norma dell'art. 51-ter ord. pen., deve essere adottata la decisione del tribunale di sorveglianza in ordine alla revoca celle misura alternativa, ha rilievo solo in relazione al provvedimento di sospensio le emesso dal magistrato di sorveglianza, nel senso che tale provvedimento, attese] la prevista perentorietà del termine, perde efficacia se la decisione del tribunale nc n interviene entro il termine predetto: di talché la mancata osservanza di tale termine non assume invece alcuna rilevanza in relazione al provvedimento di revoci3 della misura emesso dal tribunale considerato che in relazione alla rite rclata pronuncia di quel provvedimento non è prevista alcuna sanzione processuale (Sez. 7, n. 16600 del 12/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281309; Sez. 1, n. 44556 del :.8/11/2010, Catalano, Rv. 248986; Sez. 1, 16 febbraio 1999, n. 11-C3, Marasca, iRv. 213255). Né sussiste l'interesse del ricorrente all'impugnazione del'a ratifica de decreto del magistrato di sorveglianza di sospensione provvisoria della misura alternativa alla detenzione trattandosi di provvedimento che, a -iche nella prospettazione difensiva, ha cessato di avere efficacia per essere decorsi trenta giorni dalla ricezione degli atti da parte del tribunale di sorveglian :a senza che sia intervenuta la decisione, ed è stato, comunque, superato per effetto del provvedimento definitivo di revoca del tribunale di sorvegl anza (Sez J, n. 689 del 02/03/1988, Scaburri, Rv. 178022). 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiai ato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente ceve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamentc della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato c alla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza ceMpotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R
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