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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43504/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore lamenta vizio di motivazione del provvedimento del Giudice dell'esecuzione impugnato, con cui si è rideterminata la pena inflitta al ricorrente dalla Corte di appello di Catania in data 17/11/2021 in anni undici, mesi sei e giorni venti di reclusione, non considerando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la recidiva non può essere contestata con riguardo alle condanne a pena sospesa e a quelle per le quali sia intervenuta estinzione per decorso del tempo - sono inammissibili in quanto manifestamente infondate.

Invero, la Corte di appello di Catania, quale giudice dell'esecuzione, correttamente, in accoglimento della richiesta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena, facendo applicazione del principio secondo cui costituisce pena illegale l'incremento sanzionatorio per la recidiva in misura eccedente il cumulo delle pene derivanti da precedenti condanne, in quanto il disposto di cui all'art. 99, comma sesto, cod. pen. pone un limite assoluto e inderogabile alla sanzione irrogabile in concreto (Sez. 2, n. 21426 del 15/03/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284716).

La difesa nel lamentare in questa sede la mancata rideterminazione della pena con esclusione delle condanne a pena sospesa, trascura che è principio consolidato quello secondo cui l'estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non elimina gli effetti penali della condanna, della quale deve, pertanto, tenersi conto ai fini della recidiva (Sez. 3 , n. 5412 del 25/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278575).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore lamenta vizio di motivazione del provvedimento del Giudice dell'esecuzione impugnato, con cui si è rideterminata la pena inflitta al ricorrente dalla Corte di appello di Catania in data 17/11/2021 in anni undici, mesi sei e giorni venti di reclusione, non considerando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la recidiva non può essere contestata con riguardo alle condanne a pena sospesa e a quelle per le quali sia intervenuta estinzione per decorso del tempo - sono inammissibili in quanto manifestamente infondate. Invero, la Corte di appello di Catania, quale giudice dell'esecuzione, correttamente, in accoglimento della richiesta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena, facendo applicazione del principio secondo cui costituisce pena illegale l'incremento sanzionatorio per la recidiva in misura eccedente il cumulo delle pene derivanti da precedenti condanne, in quanto il disposto di cui all'art. 99, comma sesto, cod. pen. pone un limite assoluto e inderogabile alla sanzione irrogabile in concreto (Sez. 2, n. 21426 del 15/03/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284716). La difesa nel lamentare in questa sede la mancata rideterminazione della pena con esclusione delle condanne a pena sospesa, trascura che è principio consolidato quello secondo cui l'estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non elimina gli effetti penali della condanna, della quale deve, pertanto, tenersi conto ai fini della recidiva (Sez. 3 , n. 5412 del 25/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278575). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 ottobre
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