Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 10169/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 7216-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]0 ELVIRA, AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001; - intimate - avverso la sentenza n. 6704/18/20.18 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli avverso l'intimazione di pagamento, notificata in data 10 aprile 2016, riferita ad otto cartelle di pagamento per tributi vari non pagati, lamentando l'omessa notifica degli atti presupposti con conseguente prescrizione/decadenza della pretesa erariale contenuta nelle cartelle

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso limitatamente a tre cartelle riferite a 'tributi locali, ritenendo i crediti fiscali prescritti.

3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] della Campania accoglieva l'appello rilevando che una cartella era stata annullata dalla CTR, che aveva riformato la sentenza della CTP; quattro cartelle si riferivano a crediti ormai prescritti e, per quanto di interesse in questa sede, le restanti quattro cartelle (con numeri finali 05000, 83000, 38000 e 84000) erano state notificate a mezzo del servizio privato e, pertanto, erano «da considerarsi alla stregua di omessa notifica».

4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di due motivi.

La contribuente e Agenzia delle Entrate non hanno svolto attività difensive.

Ric. 2019 n. 07216 sez.

MT - ud. 23-02-2022 -2- 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di impugnazione viene dedotta la violazione dell'art 112 cpc in relazione all'art 360 10 comma nr 4 cpc per non essersi pronunciata la CTR sulla eccezione di tardività del ricorso in appello. 1.1 Con il secondo motivo si denuncia la falsa applicazione dell'art. 26 dPR 602/73, in relazione all'ad 360, comma 10 nr 3 cpc; si sostiene che la CTR abbia errato nell'escludere la possibilità che la cartella esattoriale, atto amministrativo, potesse essere notificata anche attraverso il servizio individuale in quanto, alla luce della normativa che ha liberalizzato il servizio, solo le notifiche degli atti giudiziari e di quelli relativi alle violazioni al codice della strada, dovevano essere effettuate con il servizio universale [OSCURATO:PERSONA].

2. Il primo motivo è inammissibile. 2.1 Secondo la consolidata giurisprudenza dalla quale non vi è motivo di discostarsi « ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti Ric. 2019 n. 07216 sez.

MT - ud. 23-02-2022 -3- incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia »( Cass. 20311/2011, 24155/2017). 2.2 Nella specie la circostanza che la CTR, investita della questione relativa alla tempestività dell'appello che involge la valutazione di profili pregiudiziali della vicenda posta al suo esame, si sia pronunciata nel merito della pretesa induce a ravvisare un'impostazione della decisione in cui la dedotta questione risulta implicitamente rigettata, risultando, invero, la pronuncia adottata logicamente inconciliabile con l'accoglimento dell'eccezione preliminare di rito. 2.1 Il secondo motivo merita accoglimento. 2.2 Va precisato che la censura investe le sole cartelle (i cui numeri finali sono 05000, 83000,38000 e 84000) in ordine le quali la CTR ha rilevato l'inesistenza della notifica in quanto effettuata a mezzo di operatore privato. 2.3 Va rilevato che Il D.Lvo. n. 261 del 1999, di recepimento della Direttiva 97/67/CE (emanata con il preciso scopo di dettare «regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità de/servizio»), ha, nel quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali, mantenuto un servizio postale universale, includendo tra i servizi ad esso riservati «gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie».

Alla suindicata Direttiva del 1997 è seguita la Direttiva 2008/6/CE, recepita con D.Lvo. n. 58 del 2011, che ha modificato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4 stabilendo che «Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di Ric. 2019 n. 07216 sez.

MT - ud. 23-02-2022 -4- cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni; b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 201» L'evoluzione normativa della materia ha avuto il suo epilogo nella L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 57 lett. b), che ha espressamente abrogato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, con soppressione pertanto dell'attribuzione in esclusiva alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonchè dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201. 2.4 La liberalizzazione del servizio può quindi dirsi completata solo a partire dal 10/9/2017 data di entrata in vigore della legge nr. 124/2017. 2.5 Con riferimento agli atti amministrativi diversi da quelli di contestazione delle violazioni al codice della strada questa Corte con la sentenza nr. 8416/2019, resa a Sezione Unite, ha affermato in motivazione che «A tale stregua, con riferimento alla disciplina ratione temporis nella specie applicabile va osservato che la riserva della notifica a mezzo posta all'[OSCURATO:PERSONA] (poi società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), pur se posteriore (L. n. 265 del 1999, art. 10, comma 6, che ha modificato la L. n. 689 del 1981, art. 18) al D.Lgs. n. 261 del 1999 di liberalizzazione (nel più ampio quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali) delle notificazioni, è stata successivamente limitata alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e alla notificazione a mezzo posta delle violazioni al Codice della strada per effetto del disposto di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, come modificato dal D.Lgs. n. 58 del 2011, vigente alla data di notifica del verbale di contestazione Ric. 2019 n. 07216 sez.

MT - ud. 23-02-2022 -5- di cui trattasi» In sostanza si è riconosciuta la validità delle notifiche degli atti amministrativi diversi dalle contestazioni di violazioni al codice della strada effettuate dopo il 30.4.2011 data di entrata del d.lvo 58/2011 .La giurisprudenza successiva di questa Corte si è adeguata a tale orientamento ( cfr. Cass. 15360/2020 e 25521/2020). 2.6 La recente decisione delle SU di questa Suprema Corte (Cass.

SU 10 gennaio 2020, n. 299), secondo cui "In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. del Parlamento e del Consiglio 20 febbraio 2008, n. 2008/6/CE, è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di un atto giudiziario eseguito dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017", non è riferibile alla fattispecie oggetto di esame nel presente giudizio che attiene alla notifica di atto sostanziale tributario a mezzo di licenziatario privato nel periodo intercorrente tra la prima, parziale, liberalizzazione operata a mezzo del citato D.Lgs. n. 58 del 2011, e quella infine compiutamente attuata con la summenzionata L. n. 124 del 2017. 3 La CTR, quindi, nel ritenere senz'altro inesistente la notifica della cartella di pagamento eseguita dal licenziatario privato, richiamando un precedente che non si attaglia al caso di specie in quanto riferito non alla notifica di un atto sostanziale ma di un ricorso giudiziario non ha tenuto conto degli effetti della liberalizzazione dei servizi postali e dei principi giurisprudenziali di cui sopra si è dato conto.

Ric. 2019 n. 07216 sez.

MT - ud. 23-02-2022 -6-

4. In accoglimento del secondo motivo di ricorso va cassata l'impugnata sentenza e rinvio alla CTR in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM La Corte; accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiarato inammissibile il primo motivo, cassa l'impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione Tributaria regionale della Campania in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 23 febbrai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 7216-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]0 ELVIRA, AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001; - intimate - avverso la sentenza n. 6704/18/20.18 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli avverso l'intimazione di pagamento, notificata in data 10 aprile 2016, riferita ad otto cartelle di pagamento per tributi vari non pagati, lamentando l'omessa notifica degli atti presupposti con conseguente prescrizione/decadenza della pretesa erariale contenuta nelle cartelle 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso limitatamente a tre cartelle riferite a 'tributi locali, ritenendo i crediti fiscali prescritti. 3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] della Campania accoglieva l'appello rilevando che una cartella era stata annullata dalla CTR, che aveva riformato la sentenza della CTP; quattro cartelle si riferivano a crediti ormai prescritti e, per quanto di interesse in questa sede, le restanti quattro cartelle (con numeri finali 05000, 83000, 38000 e 84000) erano state notificate a mezzo del servizio privato e, pertanto, erano «da considerarsi alla stregua di omessa notifica». 4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di due motivi. La contribuente e Agenzia delle Entrate non hanno svolto attività difensive. Ric. 2019 n. 07216 sez. MT - ud. 23-02-2022 -2- 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di impugnazione viene dedotta la violazione dell'art 112 cpc in relazione all'art 360 10 comma nr 4 cpc per non essersi pronunciata la CTR sulla eccezione di tardività del ricorso in appello. 1.1 Con il secondo motivo si denuncia la falsa applicazione dell'art. 26 dPR 602/73, in relazione all'ad 360, comma 10 nr 3 cpc; si sostiene che la CTR abbia errato nell'escludere la possibilità che la cartella esattoriale, atto amministrativo, potesse essere notificata anche attraverso il servizio individuale in quanto, alla luce della normativa che ha liberalizzato il servizio, solo le notifiche degli atti giudiziari e di quelli relativi alle violazioni al codice della strada, dovevano essere effettuate con il servizio universale [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il primo motivo è inammissibile. 2.1 Secondo la consolidata giurisprudenza dalla quale non vi è motivo di discostarsi « ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti Ric. 2019 n. 07216 sez. MT - ud. 23-02-2022 -3- incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia »( Cass. 20311/2011, 24155/2017). 2.2 Nella specie la circostanza che la CTR, investita della questione relativa alla tempestività dell'appello che involge la valutazione di profili pregiudiziali della vicenda posta al suo esame, si sia pronunciata nel merito della pretesa induce a ravvisare un'impostazione della decisione in cui la dedotta questione risulta implicitamente rigettata, risultando, invero, la pronuncia adottata logicamente inconciliabile con l'accoglimento dell'eccezione preliminare di rito. 2.1 Il secondo motivo merita accoglimento. 2.2 Va precisato che la censura investe le sole cartelle (i cui numeri finali sono 05000, 83000,38000 e 84000) in ordine le quali la CTR ha rilevato l'inesistenza della notifica in quanto effettuata a mezzo di operatore privato. 2.3 Va rilevato che Il D.Lvo. n. 261 del 1999, di recepimento della Direttiva 97/67/CE (emanata con il preciso scopo di dettare «regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità de/servizio»), ha, nel quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali, mantenuto un servizio postale universale, includendo tra i servizi ad esso riservati «gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie». Alla suindicata Direttiva del 1997 è seguita la Direttiva 2008/6/CE, recepita con D.Lvo. n. 58 del 2011, che ha modificato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4 stabilendo che «Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di Ric. 2019 n. 07216 sez. MT - ud. 23-02-2022 -4- cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni; b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 201» L'evoluzione normativa della materia ha avuto il suo epilogo nella L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 57 lett. b), che ha espressamente abrogato il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, con soppressione pertanto dell'attribuzione in esclusiva alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonchè dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201. 2.4 La liberalizzazione del servizio può quindi dirsi completata solo a partire dal 10/9/2017 data di entrata in vigore della legge nr. 124/2017. 2.5 Con riferimento agli atti amministrativi diversi da quelli di contestazione delle violazioni al codice della strada questa Corte con la sentenza nr. 8416/2019, resa a Sezione Unite, ha affermato in motivazione che «A tale stregua, con riferimento alla disciplina ratione temporis nella specie applicabile va osservato che la riserva della notifica a mezzo posta all'[OSCURATO:PERSONA] (poi società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), pur se posteriore (L. n. 265 del 1999, art. 10, comma 6, che ha modificato la L. n. 689 del 1981, art. 18) al D.Lgs. n. 261 del 1999 di liberalizzazione (nel più ampio quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali) delle notificazioni, è stata successivamente limitata alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e alla notificazione a mezzo posta delle violazioni al Codice della strada per effetto del disposto di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, come modificato dal D.Lgs. n. 58 del 2011, vigente alla data di notifica del verbale di contestazione Ric. 2019 n. 07216 sez. MT - ud. 23-02-2022 -5- di cui trattasi» In sostanza si è riconosciuta la validità delle notifiche degli atti amministrativi diversi dalle contestazioni di violazioni al codice della strada effettuate dopo il 30.4.2011 data di entrata del d.lvo 58/2011 .La giurisprudenza successiva di questa Corte si è adeguata a tale orientamento ( cfr. Cass. 15360/2020 e 25521/2020). 2.6 La recente decisione delle SU di questa Suprema Corte (Cass. SU 10 gennaio 2020, n. 299), secondo cui "In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. del Parlamento e del Consiglio 20 febbraio 2008, n. 2008/6/CE, è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di un atto giudiziario eseguito dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017", non è riferibile alla fattispecie oggetto di esame nel presente giudizio che attiene alla notifica di atto sostanziale tributario a mezzo di licenziatario privato nel periodo intercorrente tra la prima, parziale, liberalizzazione operata a mezzo del citato D.Lgs. n. 58 del 2011, e quella infine compiutamente attuata con la summenzionata L. n. 124 del 2017. 3 La CTR, quindi, nel ritenere senz'altro inesistente la notifica della cartella di pagamento eseguita dal licenziatario privato, richiamando un precedente che non si attaglia al caso di specie in quanto riferito non alla notifica di un atto sostanziale ma di un ricorso giudiziario non ha tenuto conto degli effetti della liberalizzazione dei servizi postali e dei principi giurisprudenziali di cui sopra si è dato conto. Ric. 2019 n. 07216 sez. MT - ud. 23-02-2022 -6- 4. In accoglimento del secondo motivo di ricorso va cassata l'impugnata sentenza e rinvio alla CTR in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio. PQM La Corte; accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiarato inammissibile il primo motivo, cassa l'impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione Tributaria regionale della Campania in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 23 febbrai
Sentenza Cassazione n. 10169/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris