CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19899/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA]° D'Aquino ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Messina del 6 giugno 2022, che, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e rideterrrinazione della pena, ha confermato l'affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto di energia elettrica, aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, commesso in Messina tra il 3/10/12 ed il 2/10/17. 1.Con un primo motivo di ricorso, l'imputata ha dedotto inutilizzabilità del verbale di verifica dei tecnici Enel, in quanto ella avrebbe assunto, sin dal momento del primo accesso, la qualità di persona sottoposta alle indagini e le dichiarazioni riportate nell'atto sarebbero perciò inutilizzabili ai sensi dell'art. 63 cod. proc. pen., non vi sarebbe prova che fosse a lei riconducibile l'occupazione dell'immobile per tutta la durata del prelievo abusivo, né potrebbero ritenersi attendibili i calcoli eseguiti per quantificare l'entità dell'energia sottratta. 2.Con il secondo motivo, la ricorrente ha invocato violazione di legge penale e vizio di motivazione per la mancata applicazione della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. proc. pen.. 3.Con un terzo motivo, ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermata sussistenza della circostanza aggravante dell'uso del mezzo fraudolento, tale non potendo ritenersi il grossolano collegamento di due cavi dell'immobile alla linea Enel. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.Va premesso che, nel caso in esame, ricorre un caso di "doppia conforme" sulla responsabilità, ove la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Cass. sez. 2, n. 37295 del 12/6/19, E., Rv. 277218; sez.3, n. 13926 del 1/12/11, Valerio, Rv. 252615). 2.Mette conto ancora ricordare che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvano nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, in quanto i medesimi, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata, devono considerarsi non specifici e dunque soltanto apparenti (Cass. sez.2, n.42046 del 17/7/19, Boutartour, rv.277710; sez.6, n. 20377 del 2009, rv. 243838; sez. 5, n. 28011 del 2013, rv. 255568; sez.:?., n. 11951 del 2014, rv. 259425). 3.Ebbene, il primo motivo di ricorso è generico, puramente assertivo e manifestamente infondato, perché non si confronta con la motivazione delle sentenze di merito, che hanno ben esplicitato che l'accertamento del tecnico dell'Enel, alla luce in particolare della sua deposizione testimoniale, è avvenuto presso l'abitazione dell'imputata, che è stata del resto reperita presso l'indirizzo beneficiano dell'illecita fornitura di energia elettrica - tanto da sottoscrivere contestualmente il verbale di verifica, atto di natura amministrativa che non riporta alcuna dichiarazione dell'utente; inoltre, come emerge dalle sentenze di primo e di secondo grado l'imputata ha dichiarato domicilio, per le notificazioni, proprio in Messina, piazza Argo 135. Secondo costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione di domicilio ha carattere ricognitivo di un rapporto reale tra persona ed abitazione (Cass. sez. 5, n. 1935 del 19/10/1999, Auriemma, Rv. 216432; sez. 5 n. 8825 del 20/6/1997, Pollari, Ry.208612). L'arco temporale continuativo al quale sono stati riferiti, tramite le misurazioni, i prelievi irregolari deve essere logicamente rapportato alla modalità decettiva accertata nel corso del sopralluogo del 2 ottobre 2017, riconducibile, in uno stato di flagranza dell'illecita fruizione dell'energia elettrica, alla ricorrente. Né è idoneo a superare la censura di genericità del motivo il rilievo che contesta, in modo parimenti vago ed esplorativo, l'assenza di controlli sulla funzionalità delle strumentazioni utilizzate per la verifica dell'illecito, stante il condivisibile orientamento di questa Corte, in materia affine, secondo il quale è onere della difesa dell'imputato fornire la prova dell'inaffidabilità di un accertamento tecnico, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei controlli di efficienza delle attrezzature utilizzate (es. in tema di guida in istato di ebbrezza, Cass. sez. 4, n. 46841 del 17/12/21, Patruno, Rv. 282659; sez. 4, n. 11679 del 15/12/20, Ibnezzayer, Rv. 280958). Peraltro, più in generale, nell'ordinamento processuale penale, pur non essendo previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, modellato sui principi propri del processo civile, è tuttavia prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale lo stesso è tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di circostanze di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Cass. sez.4, n.12099 del 12/12/18, Fiumefreddo, Rv. 275284). Non possono essere prese in considerazione, tantomeno in sede di legittimità, pertanto, rivendicazioni di estraneità di natura puramente autoreferenziale o vacue ipotesi di attribuibilità del fatto a terzi. 4.11 secondo motivo di impugnazione è aspecifico e manifestamente infondato.La sentenza della Corte territoriale ha replicato alla censura d'appello con argomento puntuale e pienamente condivisibile, sottolineando la inconfigurabilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. - oggi in astratto applicabile al delitto de quo per effetto delle modifiche intervenute con il Decr. L.vo n. 150 del 2022 - a causa dell'ampiezza temporale dei prelievi irregolari e della significativa entità del danno economico cagionato al pubblico servizio; senza contare quanto rimarcato dalla sentenza di primo grado a riguardo della personalità dell'imputata, gravata da tre precedenti a carico, tutti per reati contro il patrimonio - dunque della stessa indole, perché offensivi del medesimo bene giuridico (Cass. sez. 6, n.15439 del 17/3/16, C.,Rv. 266545) - tra cui uno specifico (pag.5). 5.11 terzo motivo è generico - perché nuovamente omette di confrontarsi con la motivazione delle sentenze di merito, che sul punto hanno fornito adeguata spiegazione - e comunque manifestamente infondato. Costituisce consolidato indirizzo giurisprudenziale, da cui non si ritiene discostarsi, che "in tema di furto di energia elettrica, costituisce mezzo fraudolento e, pertanto, integra l'aggravante di cui all'art. 625 comma primo n. 2 cod. pen., l'allaccramento abusivo alla rete esterna mediante un cavo volante per la sottrazione dell'energia elettrica" (Cass. sez. 5, n. 5055 del 23/9/19, Cigna, Rv. 278307; sez. 4, n. 3339 del 22/12/16, Rifici, Rv. 269013; sez.4, n. 47170 del 8/11/07, Nicosia, Rv. 238354). 6.L'inammissibilità del ricorso preclude ogni valutazione conseguente al recente mutamento normativo di natura sostanziale, che ha reso perseguibile a querela il delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen.. La sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. i) del Decreto Legislativo n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c:.d."giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatine, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa, la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile. 7.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria dell'inammissibilità, conseguono la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del