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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024

Cassazione n. 06730/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativi e diretti a contestare la motivazione in punto di affermazione della responsabilità, senza tener conto della puntuale e congrua motivazione resa dai giudici di merito; rilevato, infatti, che il ricorso ripropone la tesi difensiva, già disattesa con argomentazioni logiche, coerenti e esaustive, dai giudici di merito, attribuendo decisivo rilievo alla convergenza di elementi identificativi del ricorrente quale autore della falsa denuncia, emergenti da una pluralità di fonti dichiarative e dalla conferma proveniente dalla relazione del luogotenente Denegri, acquisita su accordo delle parti, attestante la presenza del Pani all'atto del controllo del mezzo di trasporto condotto dai suoi ex colleghi di lavoro, falsamente accusati di trasportare oli esausti di provenienza furtiva (v. pag. da 8 a 10 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativi e diretti a contestare la motivazione in punto di affermazione della responsabilità, senza tener conto della puntuale e congrua motivazione resa dai giudici di merito; rilevato, infatti, che il ricorso ripropone la tesi difensiva, già disattesa con argomentazioni logiche, coerenti e esaustive, dai giudici di merito, attribuendo decisivo rilievo alla convergenza di elementi identificativi del ricorrente quale autore della falsa denuncia, emergenti da una pluralità di fonti dichiarative e dalla conferma proveniente dalla relazione del luogotenente Denegri, acquisita su accordo delle parti, attestante la presenza del Pani all'atto del controllo del mezzo di trasporto condotto dai suoi ex colleghi di lavoro, falsamente accusati di trasportare oli esausti di provenienza furtiva (v. pag. da 8 a 10 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere e
Sentenza Cassazione n. 06730/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris