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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 33270/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BELGIO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 13/10/2021 del TRIBUNALE di VERCELLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Osservato che l'unico, articolato motivo, volto a censurare da parte di [OSCURATO:PERSONA] la mancata rilevazione della nullità processuale per violazione dell'art. 97 cod. proc. pen. e a dedurre il corrispondente vizio di motivazione, prospetta la violazione consistita nella mancata verifica dell'assenza della difesa effettiva dell'imputato nel processo di cognizione svolto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e conclusosi con la sentenza emessa il 15 luglio 2020 dal Tribunale di Vercelli, divenuta irrevocabile il 30 settembre 2020: vizi che nel loro complesso non possono riscontrarsi in questa sede; - Constatato che il Tribunale di Vercelli, giudice dell'esecuzione, ha sottolineato che il processo definito con l'indicata sentenza è stato celebrato nell'operatività dell'istituto dell'assenza, come introdotto a seguito della legge 28 aprile 2014, n. 67, ragione per la quale i vizi inerenti alla validità degli atti assunti nel corso del processo stesso non possono essere fatti valere con l'incidente di esecuzione dopo il conseguimento dell'irrevocabilità della relativa sentenza; - Considerato che l'intero atto di impugnazione, volto a censurare i vizi dedotti come inerenti all'effettività del contraddittorio in quel processo, sia nella parte in cui ha dedotto in merito all'esclusività della difesa di ufficio, sia nella parte in cui ha dedotto in ordine alla costante carenza di difesa tecnica, sia nella parte in cui ha prospettato la diversità del vizio lamentato rispetto alla fattispecie esaminata dalla giurisprudenza di legittimità alla quale si è richiamato il Tribunale, non si confronta con il principio, di portata generale, a cui si è rettamente attenuto il giudice dell'esecuzione, principio in base al quale le nullità assolute e insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse, senza che però l'istanza veicolata con l'incidente di esecuzione possa essere riqualificata, ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa l'eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi (Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01/02); - Rilevato che, stante la sua conseguente manifesta infondatezza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] gliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BELGIO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 13/10/2021 del TRIBUNALE di VERCELLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Osservato che l'unico, articolato motivo, volto a censurare da parte di [OSCURATO:PERSONA] la mancata rilevazione della nullità processuale per violazione dell'art. 97 cod. proc. pen. e a dedurre il corrispondente vizio di motivazione, prospetta la violazione consistita nella mancata verifica dell'assenza della difesa effettiva dell'imputato nel processo di cognizione svolto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e conclusosi con la sentenza emessa il 15 luglio 2020 dal Tribunale di Vercelli, divenuta irrevocabile il 30 settembre 2020: vizi che nel loro complesso non possono riscontrarsi in questa sede; - Constatato che il Tribunale di Vercelli, giudice dell'esecuzione, ha sottolineato che il processo definito con l'indicata sentenza è stato celebrato nell'operatività dell'istituto dell'assenza, come introdotto a seguito della legge 28 aprile 2014, n. 67, ragione per la quale i vizi inerenti alla validità degli atti assunti nel corso del processo stesso non possono essere fatti valere con l'incidente di esecuzione dopo il conseguimento dell'irrevocabilità della relativa sentenza; - Considerato che l'intero atto di impugnazione, volto a censurare i vizi dedotti come inerenti all'effettività del contraddittorio in quel processo, sia nella parte in cui ha dedotto in merito all'esclusività della difesa di ufficio, sia nella parte in cui ha dedotto in ordine alla costante carenza di difesa tecnica, sia nella parte in cui ha prospettato la diversità del vizio lamentato rispetto alla fattispecie esaminata dalla giurisprudenza di legittimità alla quale si è richiamato il Tribunale, non si confronta con il principio, di portata generale, a cui si è rettamente attenuto il giudice dell'esecuzione, principio in base al quale le nullità assolute e insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse, senza che però l'istanza veicolata con l'incidente di esecuzione possa essere riqualificata, ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa l'eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01/02); - Rilevato che, stante la sua conseguente manifesta infondatezza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] gliere estenso
Decreto Cassazione n. 33270/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris