CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34039/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24298/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE n.199/2023 depositata i l 05/05/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La contribuenteè proprietaria di vari immobili ubicati in Torino, ed in particolare:1). in [OSCURATO:PERSONA], n. 14, iscritto al NCEU, Foglio 1406, Part. 212, Sub 1; 2). in [OSCURATO:PERSONA], n. 14, iscritto al NCEU, Foglio 1406, Part. 212, Sub 2; 3). in via Filadelfia, n. 50, iscritto al NCEU, Foglio 1399, Part. 143, Sub 102). 2. [OSCURATO:PERSONA] di Torino, odierna ricorrente, in data 1.12.2020, le ha notificato l’avviso di accertamento n. 676/2020, con il quale le ha contestato: - l’omesso versamento dell’IMU con riferimento alle unità immobiliari descritte ai nn. 1) e 2), in quanto,pur avendo la residenza anagrafica in [OSCURATO:PERSONA] 14, ha considerato le due unità immobiliari come un’unica unità abitativa, estendendo a entrambe l’esenzione prevista per l’abitazione principale; -l’infedele denuncia IMU in relazione all’unità sopra descritta al n. 3), in quanto la stessa era adibita almeno dal 1.01.2000 a ufficio, benché fosse accatastata in categoria A/02 (Abitazioni di tipo civile/Fabbricati di tipo residenziale). 3. La contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento dinanzi all’allora [OSCURATO:PERSONA] di Torino. 4. La CTPha respinto il ricorso e condanna to la contribuente alle spese. 5. La contribuente ha indi impugnato anche detta sentenza , interponendo atto di appello, limitatamente al doppio immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] 14. 6. La Corte di gravame ha accolto il ricorsoannullando l’avviso, con la sentenza in epigrafe meglio indicata. In particolare, la Corte di seconde cure ha fondato la sua decisione sull’interpretazione estensiva dell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, ritenendo che per beneficiare dell’esenzione IMU sia sufficiente che l’immobile possieda, al momento del presupposto impositivo, caratteristiche strutturali tali da renderlo iscrivibile come unica unità immobiliare, anche se non ancora accatastato come tale. Nel caso esaminato, le due unità della contribuente erano strutturalmente e funzionalmente collegate (zona giorno e zona notte su due piani), costituendo di fatto un’unica abitazione. La successiva fusione catastale completata durante il giudizio ha confermato, secondo la Corte, che già al tempo dei fatti sussistevano i requisiti per considerare l’immobile come un’unica unità. 7. Avverso la suddetta sentenza di gravame il comune ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso la contribuente. 6. Successivamente la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Il Comune di Torino contesta che la Corte di giustizia tributaria del Piemonte abbia annullato integralmente l’avviso di accertamento, anziché limitarsi alla parte impugnata dalla contribuente. L’avviso contestava due situazioni distinte: l’omesso versamento IMU per l’immobile in [OSCURATO:PERSONA] 14 e l’infedele denuncia IMU per l’immobile in via Filadelfia 50. Solo la prima era stata oggetto d’appello, mentre la seconda era ormai passata in giudicato. Tuttavia, la Corte ha annullato l’intero atto, travolgendo anche la parte non contestata. 1.1. Il motivo è fondato. La stessa ricostruzione in fatto della corte di gravame, nel descrivere i motivi di appello, fa riferimento al solo immobile in [OSCURATO:PERSONA] 14. E tuttavia, nel dispositivo si sancisce, testualmente “ accoglie l'appello e per l'effetto annulla l'accertamento impugnato”. Vi è dunque da un lato un contrasto tra il dispositivo e la motivazione, dall’altro unvizio di extrapetizione ai sensi dell’art. 112 c.p.c. Il motivo è dunque da accogliere, avendo dovuto essere limitata la decisione al solo (doppio) immobile oggetto di gravame, e, quindi, non potendo estendersi la decisione all’intero atto impugnato. 2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011 in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. In particolare, i l Comune di Torino, con il secondo motivo di ricorso, contesta l’interpretazione data dalla Corte di giustizia tributaria del Piemonte all’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, ritenendola errata. Secondo la Corte, l’esenzione IMU per l’abitazione principale può applicarsi anche a più unità immobiliari se queste sono strutturalmente e funzionalmente unite e iscrivibili come un’unica unità, anche se non ancora accatastate come tali. Il Comune ritiene invece che l’esenzione si applichi soloalle unità già fuse catastalmente al momento del presupposto impositivo. Estendere l’esenzione sulla base della sola “iscrivibilità” violerebbe la ratio della norma, che prevede un’agevolazione restrittiva, diversa da quella prevista per l’ICI. Il Comune sottolinea che la contribuente ha effettuato la fusione catastale solo dopo l’accertamento, e che gli effetti fiscali decorrono da quella data. Pertanto, la sentenza sarebbe viziata per aver applicato indebitamente l’esenzione IMU. 2.1. Anche tale motivo è fondato. 2.2. La giurisprudenza di questa Corte ha precisato chein tema di IMU, in base al chiaro tenore dell'art. 13, comma 2, d.l. n. 201 del 2011, l'esenzione dall'imposta può essere riconosciuta ad un'unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale e, stante la natura di stretta interpretazione delle norme di agevolazione, non può essere estesa ad ulteriori unità contigue, di fatto unificate ed utilizzate anch'esse come abitazione principale (Cass. 20/02/2024, n. 4530 (Rv. 670367 -01)), con orientamento consolidato. 2.3. Va osservato difatti che, con riferimento al previgente tributo (ICI), la Corte di legittimità aveva rilevato che il contemporaneo utilizzo di più unità immobiliari consente l'applicazione, per tutte, delle agevolazioni previste in tema di ICI per l'abitazione principale (aliquota agevolata trasformatasi in totale esenzione, dal 2008, ex art. 1, d.l. n. 93 del 2008) e sempre che il derivato complesso abitato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, in quanto a tal fine assume rilievo - piuttosto che il numero delle unità immobiliari censite in catasto – la loro effettiva destinazione ad abitazione principale complessivamente considerata (così Cass., 29 ottobre 2008, n. 25902 cui adde, ex plurimis, Cass., 25 giugno 2019, n. 17015; Cass., 3 luglio 2014, n. 15198; Cass., 12 febbraio 2010, n. 3393). 2.4. Tuttavia, i dati normativi di regolazione della fattispecie (in particolare: d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 2; d.l. 27 maggio 2008, n. 93, art. 1, conv. in l. 24 luglio 2008 n. 126) non trovano, però, riscontro nella disciplina del nuovo tributo (IMU), alla cui stregua è previsto che «Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente» (d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 2, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214). E la modifica del quadro normativo di riferimentoè stata rimarcata dalla stessa Corte di legittimità, la quale ha rilevato «la non applicabilità della giurisprudenza della Corte formatasi in tema di ICI, riferita, …ad unità immobiliari contigue che, pur diversamente accatastate, fossero destinate ad essere in concreto utilizzate come abitazione principale del compendio nel suo complesso», nonché la necessità che, in relazione all’unica unità immobiliare suscettibile del trattamento di favore, ricorrano i requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica (Cass., 20 febbraio 2024, n. 4530; Cass., 31 luglio 2018, n. 20368; v. altresì, in motivazione, Cass., 25 giugno 2019, n. 17015, cit.). 2.5. Nel mutato contesto regolativo - pur sempre connotato dalla ricorrenza di una agevolazione in senso proprio, in quanto di natura non strutturale (v. Corte Cost., 13 ottobre 2022, n. 209) -l’esenzione de quonon può che spettare - a fronte di un compossesso paritario per ciascuna delle due unità immobiliari -su di una sola unità immobiliare, ed in ragione della quota di possesso a ciascun contribuente spettante. 2.6. Ne consegue che nel caso di specie la corte di secondo grado ha errato nel ritenere che l’immobile doppiamente accatastato potesse essere considerato unitariamente ai fini della esenzione IMU per abitazione principale. 2.7. Sussiste dunque il denunciato vizio di violazione di legge e il motivo va accolto. 3. Ne segue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari accertamenti fattuali, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art.384 c.p.c., mediante rigetto del ricorso originario. 4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto della difesa personale nei gradi di merito svolta da funzionari dipendenti dell’Ente impositore, sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso dellacontribuente. Condanna parte controricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano per il primo grado nella misura di euro2.500,00 per il giudizio di secondo grado nella misura di euro 2.800,00 , e, per il giudizio di legittimità, in euro