CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04303/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Giulio ROMANO che ha concluso per l'inammissibilità; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato il reclamo presentato nell'interesse di Mirco FOLLI avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] in data 30 agosto 2022, con la quale, per la parte che ancora qui interessa, è stata rigettata la richiesta di liberazione anticipata relativa a due semestri (dal 13 gennaio 2021 al 13 gennaio 2022). 2. [OSCURATO:PERSONA] FOLLI, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento agli artt. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354, 103 d.P.R. n. 230 del 2000 e 125 cod. proc. pen., "quantomeno con riferimento al semestre, dal 13 gennaio 2022 al 13 luglio 2022". I giudici di sorveglianza non hanno tenuto conto del percorso, positivamente svolto dal detenuto, salvo l'inosservanza delle prescrizioni del permesso premio, e della precedente fruizione di analoghi permessi, con esito positivo, nonché dell'impegno dimostrato durante il periodo di detenzione, come risulta dalla relazione di osservazione. 3. Il ricorso è inammissibile sotto vari profili. 3.1. Anzitutto, il ricorso è de-assiale perché, pur denunciando il provvedimento impugnato con riguardo all'intero periodo oggetto del giudizio (dal 13 gennaio 2021 al 13 gennaio 2022), indica un diverso ambito temporale che attiene al semestre successivo (dal 13 gennaio 2022 al 13 luglio 2022). 3.2. Sotto altro profilo, il ricorso è inammissibile perché denuncia la violazione di legge, ma in realtà, propone una critica generica alle argomentazioni dei giudici di merito, sicché introduce doglianze che riguardano l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non espressamente enunciato. 3.3. Il ricorso è, infine, inammissibile perché generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso. In particolare, come correttamente osserva il Procuratore generale, il ricorso ommette di confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato che ha evidenziato, quanto al primo semestre, la violazione delle prescrizioni relative al permesso premio le quali hanno, secondo la logica conclusione cui sono giunti i giudici di merito, determinato la rescissione del rapporto fiduciario in quanto la violazione, non solo di carattere formale, è stata giudicata rilevante, quanto alla durata, e grave, quanto alle caratteristiche del comportamento, poiché il condannato aveva indicato di essersi recato dal dentista, ma il professionista ha negato di averlo mai avuto come paziente. Quanto al secondo semestre, il ricorso omette di confrontarsi con la relazione di sintesi, i contenuti della quale sono riportati nel provvedimento collegiale, dalla quale emerge che il condannato ha proseguito in atteggiamenti minimizzanti, caratterizzati anche da risentimento e aperta rivendicazione, sicché logicamente valutati come indicativi della mancata adesione al trattamento e, perciò, ostativi al riconoscimento del beneficio richiesto. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende