Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 45731/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 26 luglio 1993; avverso la sentenza del 9 dicembre 2020, della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o la sua infondatezza; [OSCURATO:PERSONA]

1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Palermo, confermando la condanna pronunciata in primo grado a carico di [OSCURATO:PERSONA], lo ha ritenuto responsabile del reato di furto continuato ed aggravato di energia elettrica.

2. Il ricorrente articola un unico motivo di ricorso con il quale deduce la genericità del capo d'imputazione, con particolare riferimento alla contestazione f dell'aggravante, indicata nel solo riferimento normativo, senza alcuna ulteriore specificazione quanto alle modalità con le quali sarebbe avvenuto l'allacciamento ed il conseguente danneggiamento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato Appare opportuno, preliminarmente, rilevare come la nullità del capo d'imputazione intanto può ritenersi sussistente in quanto l'indeterminatezza e la genericità delle indicazioni attinenti al fatto contestato siano state assolute e totali e cioè tali da impedire o rendere inattuabile l'esercizio del diritto di difesa.

Cosicché, sotto tale profilo assume rilievo non solo la letterale formulazione del capo di imputazione, ma, complessivamente, tutta l'attività svolta nel corso dell'istruttoria, verificando se l'imputato sia stato adeguatamente informato e posto in grado di difendersi.

Ne consegue che se l'imputato, nella fase istruttoria, ha conosciuto esattamente i termini dell'addebito, esplicando la più ampia attività difensiva, non sussiste la nullità del decreto di citazione, ancorché l'imputazione in esso enunciata sia generica (Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Rv. 279090; Sez. 1, n. 8836 del 06/06/1983, Rv. 160851).

In concreto, da un canto nel capo d'imputazione è espressamente contestato che la condotta si sarebbe consumata mediante allaccio abusivo alla rete Enel e questa Corte ha più volte ribadito (cfr. ex plurimis, Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Rv. 281440; Sez. 4, n. 23660 del 23/11/2012, dep. 2013, Rv. 256190; Sez. 4, n. 27445 del 04/06/2008, Rv. 240888), che, in tema di furto di energia elettrica, qualora la sottrazione dell'energia avvenga mediante l'allacciamento diretto alla rete di distribuzione, sussiste sempre l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 2, atteso che in tal caso il flusso abusivo può essere generato solo attraverso il seppur marginale danneggiamento per distacco dei fili conduttori.

Dall'altro, nel corso dell'istruttoria (cfr. sentenza di primo grado), l'indicazione contenuta nel capo d'imputazione veniva ulteriormente specificata, precisando che l'allaccio diretto alla rete elettrica avveniva mediante un cavo bipolare da 6 mm, in rame, collegato mediante morsetti in una cassa di derivazione posta sul muro di cinta esterno, dove transitava la linea Enel.

In ogni caso, la nullità della citazione a giudizio per insufficiente determinazione del fatto non è una nullità di ordine generale, a norma dell'art.178 cod. proc. pen., ma rientra tra quelle relative di cui all'art. 181 dello stesso codice, con la conseguenza che essa non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 29933 del 16/06/2006, Rv. 235150), circostanza che non risulta essersi verificata nel caso di specie.

Tanto dà conto della manifesta infondatezza del motivo di ricorso.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 nove

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 26 luglio 1993; avverso la sentenza del 9 dicembre 2020, della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o la sua infondatezza; [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Palermo, confermando la condanna pronunciata in primo grado a carico di [OSCURATO:PERSONA], lo ha ritenuto responsabile del reato di furto continuato ed aggravato di energia elettrica. 2. Il ricorrente articola un unico motivo di ricorso con il quale deduce la genericità del capo d'imputazione, con particolare riferimento alla contestazione f dell'aggravante, indicata nel solo riferimento normativo, senza alcuna ulteriore specificazione quanto alle modalità con le quali sarebbe avvenuto l'allacciamento ed il conseguente danneggiamento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato Appare opportuno, preliminarmente, rilevare come la nullità del capo d'imputazione intanto può ritenersi sussistente in quanto l'indeterminatezza e la genericità delle indicazioni attinenti al fatto contestato siano state assolute e totali e cioè tali da impedire o rendere inattuabile l'esercizio del diritto di difesa. Cosicché, sotto tale profilo assume rilievo non solo la letterale formulazione del capo di imputazione, ma, complessivamente, tutta l'attività svolta nel corso dell'istruttoria, verificando se l'imputato sia stato adeguatamente informato e posto in grado di difendersi. Ne consegue che se l'imputato, nella fase istruttoria, ha conosciuto esattamente i termini dell'addebito, esplicando la più ampia attività difensiva, non sussiste la nullità del decreto di citazione, ancorché l'imputazione in esso enunciata sia generica (Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Rv. 279090; Sez. 1, n. 8836 del 06/06/1983, Rv. 160851). In concreto, da un canto nel capo d'imputazione è espressamente contestato che la condotta si sarebbe consumata mediante allaccio abusivo alla rete Enel e questa Corte ha più volte ribadito (cfr. ex plurimis, Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Rv. 281440; Sez. 4, n. 23660 del 23/11/2012, dep. 2013, Rv. 256190; Sez. 4, n. 27445 del 04/06/2008, Rv. 240888), che, in tema di furto di energia elettrica, qualora la sottrazione dell'energia avvenga mediante l'allacciamento diretto alla rete di distribuzione, sussiste sempre l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 2, atteso che in tal caso il flusso abusivo può essere generato solo attraverso il seppur marginale danneggiamento per distacco dei fili conduttori. Dall'altro, nel corso dell'istruttoria (cfr. sentenza di primo grado), l'indicazione contenuta nel capo d'imputazione veniva ulteriormente specificata, precisando che l'allaccio diretto alla rete elettrica avveniva mediante un cavo bipolare da 6 mm, in rame, collegato mediante morsetti in una cassa di derivazione posta sul muro di cinta esterno, dove transitava la linea Enel. In ogni caso, la nullità della citazione a giudizio per insufficiente determinazione del fatto non è una nullità di ordine generale, a norma dell'art.178 cod. proc. pen., ma rientra tra quelle relative di cui all'art. 181 dello stesso codice, con la conseguenza che essa non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 29933 del 16/06/2006, Rv. 235150), circostanza che non risulta essersi verificata nel caso di specie. Tanto dà conto della manifesta infondatezza del motivo di ricorso. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 nove
Sentenza Cassazione n. 45731/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris