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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 aprile 2025

Cassazione n. 19622/2025

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25 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],nato il 15 / 04 /1 985 a Napoli , avverso la sentenza del23/09/2024 della Corte di appello di Napoli ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettala requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso delricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza imp ugnata , la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Napoli a [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex artt. 1110, 629, commasecondo, in relazione all’art. 628, comma terzo n. 1, cod. pen., descrittonella imputazione, con il riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 426-bis, comma 1, cod. pen. (con conseguente elisione della aggravante ex art. 416-bis, comma 1, cod. pen.) e delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle ulteriori aggravanti. 2.Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l’annullamento della sentenza.

Con l’unico motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio d ella motivazione in relazione alla sussistenza della aggravante del metodo mafioso ex art.416-bis.1 cod. pen., assumendo che la consapevolezza da pa rte di [OSCURATO:PERSONA] della caratura criminale del coimputato [OSCURATO:PERSONA] non basta a configurare una esteriorizzazione del metodo mafioso recepita dal soggetto passivo(Fusco) della estorsione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non si confronta con i contenuti della sentenza impugnata.

La Corte di appello ha fondato il riconoscimento della aggravante sulla consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] del ruolo del coimputato [OSCURATO:PERSONA] nel la associazione criminale camorristica , sicché averne chiesto l’intervento , ha denotatola volontà di utilizzare i metodi tipici della associazione per delinquere di stampo mafioso per ottenere il denaro di cui era creditore.

Al riguardo, la sentenza richiama i contenuti delle conversazioni intercettate, dalle quali emerge il timore da parte del debitore Fusco, che ben conosceva la caratura criminale del camorrista [OSCURATO:PERSONA], tanto persino da non credere, inizialmente, che questi potesse intervenire in favore di [OSCURATO:PERSONA] (p.21).Inoltre, dalla sentenza di primo grado risulta che [OSCURATO:PERSONA] effettivamente intervenne picchiando (sferrandogli un calcio ) il debitore (p. 19-20).

2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il02/04/2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Aprile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],nato il 15 / 04 /1 985 a Napoli , avverso la sentenza del23/09/2024 della Corte di appello di Napoli ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettala requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso delricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza imp ugnata , la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Napoli a [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex artt. 1110, 629, commasecondo, in relazione all’art. 628, comma terzo n. 1, cod. pen., descrittonella imputazione, con il riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 426-bis, comma 1, cod. pen. (con conseguente elisione della aggravante ex art. 416-bis, comma 1, cod. pen.) e delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle ulteriori aggravanti. 2.Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l’annullamento della sentenza. Con l’unico motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio d ella motivazione in relazione alla sussistenza della aggravante del metodo mafioso ex art.416-bis.1 cod. pen., assumendo che la consapevolezza da pa rte di [OSCURATO:PERSONA] della caratura criminale del coimputato [OSCURATO:PERSONA] non basta a configurare una esteriorizzazione del metodo mafioso recepita dal soggetto passivo(Fusco) della estorsione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non si confronta con i contenuti della sentenza impugnata. La Corte di appello ha fondato il riconoscimento della aggravante sulla consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] del ruolo del coimputato [OSCURATO:PERSONA] nel la associazione criminale camorristica , sicché averne chiesto l’intervento , ha denotatola volontà di utilizzare i metodi tipici della associazione per delinquere di stampo mafioso per ottenere il denaro di cui era creditore. Al riguardo, la sentenza richiama i contenuti delle conversazioni intercettate, dalle quali emerge il timore da parte del debitore Fusco, che ben conosceva la caratura criminale del camorrista [OSCURATO:PERSONA], tanto persino da non credere, inizialmente, che questi potesse intervenire in favore di [OSCURATO:PERSONA] (p.21).Inoltre, dalla sentenza di primo grado risulta che [OSCURATO:PERSONA] effettivamente intervenne picchiando (sferrandogli un calcio ) il debitore (p. 19-20). 2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il02/04/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Aprile
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