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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 marzo 2023

Cassazione n. 09025/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.37802/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] A. BERTOLONI, 44 ([OSCURATO:PERSONA]), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1483 /201 9 depositata il08/05/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Nell’ambito di un procedimento di opposizione alla stima dell’indennità di asservimento di un fondo ad una servitù di elettrodotto, la Corte d’appello di Venezia liquidava a favore della società agricola Cona s.s. l’importo di € 24.835,72.

La predetta società aveva proposto opposizione avverso la perizia di stima della [OSCURATO:PERSONA] di Rovigo, che aveva determinato in € 16.734,06 l’indennità riguardante le aree in Comune di Trecenta appartenenti all’opponente.

Si erano costituite nel giudizio l’[OSCURATO:PERSONA] di Rovigo ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che aveva svolto domanda riconvenzionale, per ricalcolare l’indennità ed attribuirla in misura, comunque, non superiore a quella già accordata a controparte.

Nella motivazione dell’ordinanza n. 1483 dell’8 maggio 2019, il giudice adito affermava trattarsi di una striscia di terreno di mq. 10.374, consistente in un fondo agricolo pianeggiante coltivato in gran parte a mais e soia e dotato di idoneo impianto irriguo.

Spiegava altresì di aver condiviso il metodo di analisi e le conclusioni del CTU, sicché compensava le spese di lite fra opponente ed [OSCURATO:PERSONA], condannando invece Cona s.s. a rifondere quelle dell’[OSCURATO:PERSONA] di Rovigo, perché carente di legittimazione passiva. [OSCURATO:PERSONA] agricola Cona s.s. ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di tre motivi.

Si sono costituiti con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), da un lato, e la Provincia di Rovigo dall’altro.

In prossimità dell’udienza, tutte le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 44 D.P.R. n. 327/2001, 123 R.D. n. 1733/1933 e 15 L.R.

Veneto n. 24/1991, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., giacché la Corte d’appello non avrebbe considerato e valutato una voce di danno nell’ambito della somma dovuta a titolo di indennità per l’imposizione di una servitù di elettrodotto, costituita dalla presenza in loco di un vivaio di pesco della superficie di Ha 1,29 per la produzione di piante innestate, nonostante lacircostanza fosse stata segnalata.

Il motivo è inammissibile. 1.a) Al contrario dell’assunto della ricorrente, la Corte d’appello ha preso in considerazione il rilievo del C.T.P. affermando testualmente “Va disattesa anche la doglianza che il CTU avrebbe dovuto tenere conto, nella determinazione dell’indennità, di un vivaio di pesco di Ha 1,29 e non indicato nel verbale di immissione nel possesso tra le colture presenti, dal momento che dai rilievi fotografici allegati alla relazione peritale il suddetto vivaio risulta assente e se fosse stato presente non è spiegabile perché il legale rappresentante della società che ha sottoscritto il verbale non ne abbia dato atto”.

Si tratta di un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità. 2) Attraverso la seconda censura, proposta ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c., la Cona s.s. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 33 e 44 D.P.R. n. 327/2001, con riguardo alla mancata applicazione, in rapporto alla determinazione del danno subito, del criterio del “danno differenziale”, pur in presenza di dati fattuali che avrebbero deposto in tal senso.

Il motivo è inammissibile. 2.a) In questa sede, la ricorrente richiama la questione del c.d.

“danno differenziale”, in ordine al mancato utilizzo del metodo di stima complementare, già proposta ed affrontata dalla Corte d’appello, la quale sul punto si è così espressa “Tali doglianze appaiono prive di pregio, in quanto, da un lato, gli elementi di fatto su cui si basa il metodo di stima suggerito dalla ricorrente sono stati comunque tenuti presenti dal CTU e, dall’altro, la società non ha spiegato perché i criteri di calcolo seguiti dal proprio consulente di parte debbano preferirsi a quelli adottati dal CTU, il quale ha precisato che il metodo da lui scelto è quello maggiormente condiviso”. 2.b) Invero, qualora il giudice del merito aderisca al parere delconsulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dalconsulente (Sez. 5, n. 11917 del 6 maggio 2021).

Nel caso di specie, comunque,la Corte d’appello ha spiegato in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione alle conclusioni del CTU. 2.c) Va in proposito ricordato che il giudizio positivo espresso dal giudice di merito circa la congruità del metodod'indagine tecnica adottato in concreto dalconsulente d'ufficio costituisce un apprezzamento di fatto ed è adeguatamente motivato ove si fondi su considerazioni inerenti all'intrinseca essenza delmetodo stesso o intese, comunque, a dimostrare che ha condotto a risultati convincenti e decisivi, non essendo indispensabile una valutazione comparativa con altrometodo eventualmente possibile, allo scopo di stabilire quale sia preferibile (Sez. 1, n. 22117 del 29 ottobre 2015). 2.d) Ad ogni modo, in tema di espropriazione parziale, l'art. 40 della l. n. 2359 del 1865 (recepito dal d.lgs. n. 327 del 2001) e quindi il criterio di stima differenziale ivi previsto (che sottrae all'iniziale valore dell'intero immobile quello della parte rimasta in capo al privato) non è vincolante, potendo essere sostituito dal criterio che procede al calcolo del deprezzamento della sola parte residua, per poi aggiungerlo alla somma liquidata per la parte espropriata, purché si raggiunga il risultato di compensare l'intero pregiudizio arrecato dall'ablazione alla proprietà residua (Sez. 1, n. 34745 del 31 dicembre 2019; Sez. 1, n. 25385 del 9 ottobre 2019). 3) Con il terzo mezzo di impugnazione, si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 54 D.P.R. n. 327/2001, 29 D. Lgs. n.150/2011 e 91 c.p.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., per aver la Corte di merito condannato la ricorrente a rifondere le spese a favore dell’[OSCURATO:PERSONA] di Rovigo, nonostante la Cona s.s. non fosse soccombente e la Provincia dovesse reputarsi parte necessaria del giudizio.

Il motivo è destituito di fondamento. 3.a) La condanna al pagamento delle spese del giudizio rappresenta la naturale conseguenza prevista dalla legge a seguito della decisione sulle domande proposte (Sez. 3, n. 30729 del 19 ottobre 2022). 3.b) Come si evince dalle conclusioni dell’opponente –riportate nel corpo del controricorso della Provincia – la Cona s.s. non si e ra limitata a notificare il ricorso ai fini della litisdenuntiatio, ma aveva domandato la condanna dell’Amministrazione, in via solidale con [OSCURATO:PERSONA], al pagamento dell’indennità.

Da ciò la corretta affermazione della Corte d’appello che la Provincia non era legittimata passiva dell’opposizione, non avendo – all’interno del procedimento volto all’ottenimento ed alla liquidazione dell’indennità –alcuna funzione, né di accertamento né di erogazione e non essendo la Commissione provinciale organo dell’Amministrazione.

In definitiva, al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite, come liquidate in dispositivo.

Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore delle parti controricorrenti, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.500 (tremila/500) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.500 (tremila/500) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% a favore dell’[OSCURATO:PERSONA] di Rovigo.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.37802/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] A. BERTOLONI, 44 ([OSCURATO:PERSONA]), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1483 /201 9 depositata il08/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Nell’ambito di un procedimento di opposizione alla stima dell’indennità di asservimento di un fondo ad una servitù di elettrodotto, la Corte d’appello di Venezia liquidava a favore della società agricola Cona s.s. l’importo di € 24.835,72. La predetta società aveva proposto opposizione avverso la perizia di stima della [OSCURATO:PERSONA] di Rovigo, che aveva determinato in € 16.734,06 l’indennità riguardante le aree in Comune di Trecenta appartenenti all’opponente. Si erano costituite nel giudizio l’[OSCURATO:PERSONA] di Rovigo ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che aveva svolto domanda riconvenzionale, per ricalcolare l’indennità ed attribuirla in misura, comunque, non superiore a quella già accordata a controparte. Nella motivazione dell’ordinanza n. 1483 dell’8 maggio 2019, il giudice adito affermava trattarsi di una striscia di terreno di mq. 10.374, consistente in un fondo agricolo pianeggiante coltivato in gran parte a mais e soia e dotato di idoneo impianto irriguo. Spiegava altresì di aver condiviso il metodo di analisi e le conclusioni del CTU, sicché compensava le spese di lite fra opponente ed [OSCURATO:PERSONA], condannando invece Cona s.s. a rifondere quelle dell’[OSCURATO:PERSONA] di Rovigo, perché carente di legittimazione passiva. [OSCURATO:PERSONA] agricola Cona s.s. ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di tre motivi. Si sono costituiti con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), da un lato, e la Provincia di Rovigo dall’altro. In prossimità dell’udienza, tutte le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 44 D.P.R. n. 327/2001, 123 R.D. n. 1733/1933 e 15 L.R. Veneto n. 24/1991, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., giacché la Corte d’appello non avrebbe considerato e valutato una voce di danno nell’ambito della somma dovuta a titolo di indennità per l’imposizione di una servitù di elettrodotto, costituita dalla presenza in loco di un vivaio di pesco della superficie di Ha 1,29 per la produzione di piante innestate, nonostante lacircostanza fosse stata segnalata. Il motivo è inammissibile. 1.a) Al contrario dell’assunto della ricorrente, la Corte d’appello ha preso in considerazione il rilievo del C.T.P. affermando testualmente “Va disattesa anche la doglianza che il CTU avrebbe dovuto tenere conto, nella determinazione dell’indennità, di un vivaio di pesco di Ha 1,29 e non indicato nel verbale di immissione nel possesso tra le colture presenti, dal momento che dai rilievi fotografici allegati alla relazione peritale il suddetto vivaio risulta assente e se fosse stato presente non è spiegabile perché il legale rappresentante della società che ha sottoscritto il verbale non ne abbia dato atto”. Si tratta di un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità. 2) Attraverso la seconda censura, proposta ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c., la Cona s.s. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 33 e 44 D.P.R. n. 327/2001, con riguardo alla mancata applicazione, in rapporto alla determinazione del danno subito, del criterio del “danno differenziale”, pur in presenza di dati fattuali che avrebbero deposto in tal senso. Il motivo è inammissibile. 2.a) In questa sede, la ricorrente richiama la questione del c.d. “danno differenziale”, in ordine al mancato utilizzo del metodo di stima complementare, già proposta ed affrontata dalla Corte d’appello, la quale sul punto si è così espressa “Tali doglianze appaiono prive di pregio, in quanto, da un lato, gli elementi di fatto su cui si basa il metodo di stima suggerito dalla ricorrente sono stati comunque tenuti presenti dal CTU e, dall’altro, la società non ha spiegato perché i criteri di calcolo seguiti dal proprio consulente di parte debbano preferirsi a quelli adottati dal CTU, il quale ha precisato che il metodo da lui scelto è quello maggiormente condiviso”. 2.b) Invero, qualora il giudice del merito aderisca al parere delconsulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dalconsulente (Sez. 5, n. 11917 del 6 maggio 2021). Nel caso di specie, comunque,la Corte d’appello ha spiegato in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione alle conclusioni del CTU. 2.c) Va in proposito ricordato che il giudizio positivo espresso dal giudice di merito circa la congruità del metodod'indagine tecnica adottato in concreto dalconsulente d'ufficio costituisce un apprezzamento di fatto ed è adeguatamente motivato ove si fondi su considerazioni inerenti all'intrinseca essenza delmetodo stesso o intese, comunque, a dimostrare che ha condotto a risultati convincenti e decisivi, non essendo indispensabile una valutazione comparativa con altrometodo eventualmente possibile, allo scopo di stabilire quale sia preferibile (Sez. 1, n. 22117 del 29 ottobre 2015). 2.d) Ad ogni modo, in tema di espropriazione parziale, l'art. 40 della l. n. 2359 del 1865 (recepito dal d.lgs. n. 327 del 2001) e quindi il criterio di stima differenziale ivi previsto (che sottrae all'iniziale valore dell'intero immobile quello della parte rimasta in capo al privato) non è vincolante, potendo essere sostituito dal criterio che procede al calcolo del deprezzamento della sola parte residua, per poi aggiungerlo alla somma liquidata per la parte espropriata, purché si raggiunga il risultato di compensare l'intero pregiudizio arrecato dall'ablazione alla proprietà residua (Sez. 1, n. 34745 del 31 dicembre 2019; Sez. 1, n. 25385 del 9 ottobre 2019). 3) Con il terzo mezzo di impugnazione, si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 54 D.P.R. n. 327/2001, 29 D. Lgs. n.150/2011 e 91 c.p.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., per aver la Corte di merito condannato la ricorrente a rifondere le spese a favore dell’[OSCURATO:PERSONA] di Rovigo, nonostante la Cona s.s. non fosse soccombente e la Provincia dovesse reputarsi parte necessaria del giudizio. Il motivo è destituito di fondamento. 3.a) La condanna al pagamento delle spese del giudizio rappresenta la naturale conseguenza prevista dalla legge a seguito della decisione sulle domande proposte (Sez. 3, n. 30729 del 19 ottobre 2022). 3.b) Come si evince dalle conclusioni dell’opponente –riportate nel corpo del controricorso della Provincia – la Cona s.s. non si e ra limitata a notificare il ricorso ai fini della litisdenuntiatio, ma aveva domandato la condanna dell’Amministrazione, in via solidale con [OSCURATO:PERSONA], al pagamento dell’indennità. Da ciò la corretta affermazione della Corte d’appello che la Provincia non era legittimata passiva dell’opposizione, non avendo – all’interno del procedimento volto all’ottenimento ed alla liquidazione dell’indennità –alcuna funzione, né di accertamento né di erogazione e non essendo la Commissione provinciale organo dell’Amministrazione. In definitiva, al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite, come liquidate in dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore delle parti controricorrenti, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.500 (tremila/500) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.500 (tremila/500) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% a favore dell’[OSCURATO:PERSONA] di Rovigo. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
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