CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 giugno 2021
Cassazione n. 18613/2023
Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23424/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 203 C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 5703/2021 depositata il 15/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la C.T.R. della Sicilia rigettava l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], nonché l’incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza n. 8305/2014, con cui la C.T.P. di Catania aveva accolto il ricorso della contribuente relativo al silenzio-diniego inerente ad istanza di rimborso del 90% delle imposte da lei pagate per gli anni 1990-1992, per IRPEF ed ILOR, essendo la stessa [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dal sisma del dicembre 1990. 2. Con il gravame principale la contribuente si era doluta della integrale compensazione delle spese di lite disposta dalla C.T.P., mentre l’Agenzia, con la propria impugnazione incidentale, proposta con “memoria aggiuntiva”, aveva chiesto l’integrale riforma della sentenza di primo grado, eccependo l’inammissibilità del ricorso in appello in quanto generico, perché privo di petitum e di causa petendi e perché con lo stesso era stato chiesto il rimborso di imposte (IVA), versate da altro soggetto ([OSCURATO:PERSONA] SAPA) e contestandone la fondatezza nel merito, non sussistendo i presupposti del diritto al rimborso. 3. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18, 53, 54, 56 e 57 del D.lgs. 546/1992, nonché dell’art. 112 e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 4 c.p.c. – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Osserva parte ricorrente che, pur in assenza di tempestivo appello incidentale, la Commissione tributaria regionale avrebbe dovuto dichiarare ex officio inammissibile il ricorso della contribuente, da ritenersi generico perché privo di petitum e di causa petendi, e perché con lo stesso era stato chiesto, oltre al rimborso delle imposte IRPEF e ILOR versate in proprio dalla ricorrente, anche il rimborso dell’IVA versata da altro soggetto ([OSCURATO:PERSONA] SAPA). Anche per tale ultima ragione, secondo parte ricorrente, il Giudice dell’appello avrebbe dovuto rilevare, ex officio, l’improcedibilità della richiesta di rimborso IVA, in quanto la ricorrente sarebbe stata priva di legittimazione ad agire. 2. Con il secondo motivo di ricorso l’[OSCURATO:PERSONA] lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. (e 324 c.p.c.), dell’art. 1, comma 665 della Legge di Stabilità 2015, dell’art. 112 del c.p.c., dell’art. 9, comma 17, della L. n. 289/2002, nonché della Decisione (2015) 5549 finale del 14 agosto 2015, degli artt. 2 e 22 della sesta Direttiva 77/388/CEE del 17/5/1977, dell’ordinanza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 15 luglio 2015, causa C-82/14, del principio di prevalenza della disciplina eurounitaria in tema di aiuti di Stato sul giudicato nazionale (sentenza della Corte di Giustizia del 18 luglio 2007, causa c-119/05), con riferimento all’articolo 360, comma 1, n. 3 –e, ove occorrer possa, n. 4 c.p.c.” L’Agenzia delle Entrate, dopo aver riepilogato i provvedimenti emanati in ambito comunitario in relazione all’art. 9, comma 17, della L. n. 289/2002, da ultimo la decisione 2015/5549 della Commissione Europea, con cui la disposizione nazionale è stata ritenuta incompatibile con l’art. 108 TFEU, si duole della decisione impugnata laddove la [OSCURATO:PERSONA] non ha dato primazia aldiritto comunitario rispetto a quello interno. Osserva la ricorrente che il giudice dell’appello avrebbe dovuto riformare la sentenza di primo grado, in quanto lo ius superveniens comunitario avrebbe comunque preminenza rispetto al giudicato interno eventualmente formatosi. A tal fine l’[OSCURATO:PERSONA] richiama il principio della “cedevolezza relativa” del giudicato nazionale nelle ipotesi di contrasto tra normativa statale e normativa comunitaria, richiamando sul punto quanto espresso dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza Lucchini (caso C-119/05). 3. I motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente (risolvendosi la censura di inammissibilità del ricorso introduttivo in una contestazione di mancato rilievo della carenza dei presupposti soggettivi previsti per il diritto al rimborso), sono fondati nei termini che si espongono. 3.1. La fattispecie in esame si caratterizza in ragione del fatto che la sentenza d’appello che ha confermato il diritto del contribuente a beneficiare delle agevolazioni fiscali conseguenti al sisma Sicilia del 1990 è stata resa in un momento (13 gennaio 2021) in cui vi era già la decisione della Commissione che ha qualificato dette agevolazioni come aiuti di Stato, così come la stessa legge n. 289 del 2014 e la successiva modifica. 3.2. E’ principio consolidato quello secondo cui l'efficacia diretta delle norme comunitarie nell'ordinamento interno si estende anche alle decisioni con cui la Commissione, nell'esercizio del controllo sulla compatibilità degli aiuti di stato con il mercato comune, disponga la sospensione di una misura di aiuto, ne dichiari l'incompatibilità o ne ordini la restituzione, e comporta l'invalidità e/o l'inefficacia delle norme di legge e degli atti amministrativi o negoziali in forza dei quali la misura di aiuto è stata erogata (Cass.22/11/2021, n. 35984, Cass. 03/11/2010, n. 22318). Se l’ingiunzione di sospensione, risalente al 17 ottobre 2012, imponeva l’obbligo di astenersi dall’erogazione o dal riconoscimento di aiuti di Stato, anche in sede giudiziale, la successiva decisione del 14 agosto 2015, C/2015, disponeva l’annullamento di tutti i pagamenti degli aiuti. Deve ritenersi che questa disposizione abbia ad oggetto tutte le somme non ancora versate e, più in generale, tutte le agevolazioni che alla data del 17 ottobre 2012 non erano ancora divenute definitive. 3.3. Pertanto, nella fattispecie in esame, deve affermarsi che i giudici nazionali erano tenuti ad osservare i limiti imposti dalla suddetta sentenza della corte unionale. Va rammentato, con richiamo all’invocato orientamento unionale, che “il diritto comunitario osta all'applicazione di una disposizione del diritto nazionale, come l'art. 2909 del codice civile italiano, volta a sancire il principio dell'autorità di cosa giudicata, nei limiti in cui l'applicazione di tale disposizione impedisce il recupero di un aiuto di Stato erogato in contrasto con il diritto comunitario e la cui incompatibilità con il mercato comune è stata dichiarata con decisione della Commissione divenuta definitiva” (Corte di giustizia CE, 18 luglio 2007, C-119/05 Lucchini). 3.4. La richiamata decisione della Commissione del 14 agosto 2015, C/2015 stabiliva, altresì, che una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sé aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perché il beneficio, individuale è concesso a soggetti che non svolgono un'attività economica e che pertanto non vanno considerati come imprese, oppure perché il beneficio individuale è in linea con il regolamento de minimis applicabile, oppure perché il beneficio individuale è concesso in conformità di un regime di aiuto approvato o di un regolamento di esenzione). 3.5. Orbene a fronte di ciò, e dunque sia dell’intervenuta decisione della Commissione, sia della citata l. n. 190/2014, il giudice d’appello doveva rilevare la questione d’ufficio, pur non oggetto di tempestivo appello incidentale e comunque introdotta dall’Agenzia in sede d’appello con le memorie illustrative depositate in pendenza di quel procedimento (v. da ultimo Cass. ord.11904/2023). 4. Alla luce poi della decisione della Commissione 14 agosto 2015, il giudice tributario avrebbe dovuto decidere applicando i criteri dalla stessa ricavabili e cioè: a) regola generale dell’esclusione del rimborso per titolari di attività economica, in quanto lo stesso costituirebbe aiuto di Stato; b) eccezione in caso di contribuenti c.d. “minimi”; c) in ogni caso, stabilire se il richiedente aveva subito danni (paragrafo 150 della decisione), vi fosse un nesso chiaro e diretto tra danni e aiuto concesso (paragrafo 136) e il beneficiario avesse sede nella località colpitae non avesse ottenuto una “sovra-compensazione”, tramite altri titoli indennitari o risarcitori scorporando dal pregiudizio accertato l'importo compensato da altre fonti (assicurative o derivanti da altre forme di aiuto) (in tal senso Cass. 05/07/2019, n.18146). 4.1. Diventa, pertanto, dirimente accertare se il contribuente abbia i requisiti soggettivi e oggettivi per ritenere il beneficio concesso in linea con il relativo regolamento. Dunque, una volta accertato che il contribuente svolge un'attività economica professionale, il giudice dovrà, di conseguenza, verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile (Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE relativo agli aiuti de minimis). A tal fine, egli dovrà: i) non arrestarsi all'importo del rimborso che si domanda, essendo indispensabile richiedere al contribuente l'ulteriore e necessaria autocertificazione (dichiarazione di responsabilità) di non avere usufruito di altri aiuti ed agevolazioni nell'anno cui si riferisce la richiesta di rimborso e nei due precedenti; ii) tenere presente che la regola de minimis, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l'art. 92, n. 1, TFUE, può considerarsi inapplicabile, quando la soglia dell'irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza; iii) tenere conto, infine, del fatto che, per il rispetto del principio de minimis, non basta che l'importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell'UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo (cfr. anche Cass. 21/11/2019 n. 30373). 4.2. Nella specie,dandosi atto che l’IVA non è comunque dovuta ed anzi vi è stata espressa rinuncia alla domanda di rimborso come specificato dalla stessa contribuente a pag. 4 del controricorso, per il rimborso IRPEF ed ILOR, afferenti a redditi dell’impresa allora individuale – circostanza incontroversa che non richiede quindi ulteriori accertamenti di fatto - il giudice del rinvio dovrà compiere gli accertamenti sul rispetto del regolamento de minimis. E’ pacifico che la soglia de minimis in concreto applicabile all’aiuto in parola è costituita dall’importo di € 200 mila (cfr. del resto art. 3, comma 2 e secondo considerando del regolamento in parola), laddove è altrettanto pacifico che l’importo dell’aiuto- rimborso in contestazione è in sé inferiore, cioè pari ad € 109.312,48 (cfr. ricorso in primo grado). In applicazione di quanto appena detto, occorrerà allora verificare che l'importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento, unito ad eventuali altri percepiti nel triennio a decorrere dal momento del primo, sia pari od inferiore all'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimis, e comunque svolgendo gli accertamenti sopra indicati. 4.3. Quanto precede impone dunque l’annullamento della sentenza impugnata, che non ha preso in considerazione i dati sopra rilevanti, con rinvio alla Corte di Giustizia di secondo grado, in diversa composizione, che si conformerà ai superiori principi e provvederà altresì a determinare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata nei termini di cui in mo