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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 22199/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

025 della Corte d'appello di Veneziadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale la Corte d’appello di Venezia, in funzione di giudice dell’esecuzione,ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e,nell’unico motivo deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso l’uniforme giurisprudenza dilegittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso, certamentesussistente attesa la sostanziale omogeneità delle condotte, l'arco temporale ravvicinato eche, comunque, il Giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di svolgere la doverosamotivazione rafforzata richiesta quando la continuazione sia stata già riconosciuta nel meritoper altri reati; ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anchein sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfonditae rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270074) e che l’omogeneità delle violazioni e delbene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcunidegli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata sceltadelinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto dideterminazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094); ricordato ancora che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilirel’unicità di disegno criminoso – serie potenzialmente includente le singole causali, lemodalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ognialtro aspetto in grado di riflettere l’unicità o pluralità delle originarie determinazioni – èrimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando ilconvincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizilogici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740);richiamato infine il principio secondo cui «Il giudice dell'esecuzione, investito di unarichiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo dellacontinuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione giàcompiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reaticommessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggettodella domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accoglieretale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimitàtemporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere lavalutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanzefattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento» (Sez. 1, n.54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903);ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo deglianzidetti principi e ha dato articolato conto della loro applicazione e ha evidenziato, inmaniera esente da illogicità e incongruenze, gli elementi decisivi per escludere l’unicità didisegno criminoso e, segnatamente, la distanza temporale tra gli stessi (di almeno un anno)e la diversità dei luoghi di commissione, a dimostrazione dell’esistenza di un programmadelinquenziale a carattere indeterminato, nonché temporalmente indefinito, ritenutoincompatibile con un’unica, antecedente, risoluzione criminosa; ritenuto che tale motivazione si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenzadella Corte secondo cui «caso di reati commessi adistanzatemporalel'uno dell'altro, si devepresumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi permodalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento dicommissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza dellacontinuazione»(Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009,[OSCURATO:PERSONA]. 242537); ritenuto, quanto all’avvenuto riconoscimento della continuazione, in sede di merito, deidue episodi giudicati con le sentenze sub 2) e 6) il giudice – diversamente da quantoaffermato dal ricorrente – ha fornito adeguata motivazione, valorizzando il fatto i due episodiunificati ex art. 81 cod. pen. erano stati commessi nello stesso giorno, in territorio contiguo econ il medesimo modus operandi, e che – rispetto a tali episodi – quelli giudicati con le altresentenze avevano causale estemporanea, come rilevato dalle sentenze di merito comesinteticamente evidenziato a p. 2 del provvedimento impugnato;ritenuto dunque che, a cospetto di tali argomentazioni logiche e plausibili, con cui ilricorrente non si confronta in modo adeguatamente specifico, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualitàdell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delleammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
025 della Corte d'appello di Veneziadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale la Corte d’appello di Venezia, in funzione di giudice dell’esecuzione,ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e,nell’unico motivo deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso l’uniforme giurisprudenza dilegittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso, certamentesussistente attesa la sostanziale omogeneità delle condotte, l'arco temporale ravvicinato eche, comunque, il Giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di svolgere la doverosamotivazione rafforzata richiesta quando la continuazione sia stata già riconosciuta nel meritoper altri reati; ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anchein sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfonditae rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270074) e che l’omogeneità delle violazioni e delbene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcunidegli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata sceltadelinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto dideterminazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094); ricordato ancora che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilirel’unicità di disegno criminoso – serie potenzialmente includente le singole causali, lemodalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ognialtro aspetto in grado di riflettere l’unicità o pluralità delle originarie determinazioni – èrimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando ilconvincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizilogici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740);richiamato infine il principio secondo cui «Il giudice dell'esecuzione, investito di unarichiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo dellacontinuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione giàcompiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reaticommessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggettodella domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accoglieretale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimitàtemporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere lavalutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanzefattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento» (Sez. 1, n.54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903);ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo deglianzidetti principi e ha dato articolato conto della loro applicazione e ha evidenziato, inmaniera esente da illogicità e incongruenze, gli elementi decisivi per escludere l’unicità didisegno criminoso e, segnatamente, la distanza temporale tra gli stessi (di almeno un anno)e la diversità dei luoghi di commissione, a dimostrazione dell’esistenza di un programmadelinquenziale a carattere indeterminato, nonché temporalmente indefinito, ritenutoincompatibile con un’unica, antecedente, risoluzione criminosa; ritenuto che tale motivazione si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenzadella Corte secondo cui «caso di reati commessi adistanzatemporalel'uno dell'altro, si devepresumere, salvo prova contraria, che la commissione d'ulteriori fatti, anche analoghi permodalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento dicommissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza dellacontinuazione»(Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009,[OSCURATO:PERSONA]. 242537); ritenuto, quanto all’avvenuto riconoscimento della continuazione, in sede di merito, deidue episodi giudicati con le sentenze sub 2) e 6) il giudice – diversamente da quantoaffermato dal ricorrente – ha fornito adeguata motivazione, valorizzando il fatto i due episodiunificati ex art. 81 cod. pen. erano stati commessi nello stesso giorno, in territorio contiguo econ il medesimo modus operandi, e che – rispetto a tali episodi – quelli giudicati con le altresentenze avevano causale estemporanea, come rilevato dalle sentenze di merito comesinteticamente evidenziato a p. 2 del provvedimento impugnato;ritenuto dunque che, a cospetto di tali argomentazioni logiche e plausibili, con cui ilricorrente non si confronta in modo adeguatamente specifico, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualitàdell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delleammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]