CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2022
Cassazione n. 27080/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 6/5/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non deducibili afferenti a denunciati vizi di violazione di legge e vizi di motivazione smentiti dalle corrette argomentazioni in diritto attraverso le quali la Corte di appello è pervenuta alla sussunzione del fatto, contestato come delitto di minaccia a pubblico ufficiale, in quello di resistenza evidenziando la identità Oh storico-naturalistica tra fatto contestato e fatto ritenuto e il pieno esercizio ( dei diritti di difesa dell'imputato sul punto della ricostruzione fattuale, contrastata r) dallo stesso imputato nel corso delle dichiarazioni rese in dibattimento. Ne consegue che il ricorrente è stato in grado di difendersi sul punto della concreta dinamica dei fatti, ricondotti alla prossima fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen., sulla scorta di valutazioni in diritto, riferibili al compimento dell'atto di ufficio già in corso nel momento in cui ne veniva registrata la condotta oppositiva agli agenti; Considerato che le condizioni di capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto sono state ritenute sussistenti sulla scorta del contenuto della perizia che aveva esaminato anche la risalente documentazione clinica, precedente al momento dell'esame dibattimentale, perizia, quindi, ritenuta esaustiva sulle generali condizioni psichiche dell'imputato affatto smentita dalla certificazione rilasciata dal medico psichiatra il giorno del fatto e nella quale veniva diagnosticato un "riferito stato di agitazione psicomotoria" non concludente con il dedotto stato di incapacità di intendere e di volere al momento del fatto; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2022 Il Consigliere es ensore I