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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 41057/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di rideterminazione della pena, presentata da [OSCURATO:PERSONA], sul preliminare rilievo che la richiesta di ammissione al giudizio abbreviato — condizionata alla trascrizione di una conversazione, captata in ambientale alle ore 18:00 del 27 ottobre 2007, nonché all'audizione di almeno uno tra gli investigatori in merito alle modalità di identificazione dei soggetti che parteciparono al colloquio — rigettata dal Giudice dell'udienza preliminare con provvedimento del 18 febbraio 2010, non risulta essere stata riproposta nel dibattimento svoltosi a seguito dell'emissione di decreto che dispone il giudizio né nei successivi gradi del giudizio; che ogni questione in merito alla legittimità della menzionata decisione deve intendersi, pertanto, preclusa, impropria rivelandosi l'evocazione, da parte del ricorrente, della giurisprudenza formatasi a partire dalla nota sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Corte europea dei diritti dell'Uomo n. 10249/03 del 17 settembre 2009, nel caso Scoppola contro Italia, che ha chiarito come il condannato con sentenza passata in giudicato possa richiedere in sede esecutiva la riduzione della pena ex art. 442 cod. proc. pen. a condizione che sia stato ammesso al giudizio abbreviato e che la sentenza di condanna sia stata emessa all'esito di tale giudizio (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 11916 del 21/11/2018, dep. 2019, Montenegro, Rv. 275324 - 01; Sez. 1, n. 4075 del 04/12/2012, dep. 2013, Amato, Rv. 254212 - 01); che la Corte di assise di appello ha ulteriormente rilevato, ad abundantiam, che il rigetto della richiesta di ammissione al rito abbreviato condizionato fu disattesa sulla base di considerazioni logicamente e giuridicamente ineccepibili e che nessuna contraddizione deriva dal fatto che, all'esito dell'udienza preliminare, il Giudice dell'udienza preliminare abbia disposto, in vista della successiva fase dibattimentale, la trascrizione, nella forma della perizia, delle conversazioni intercettate; che, a fronte di una decisione completa e coerente, il ricorrente frappone obiezioni, afferenti alla correttezza del rigetto della richiesta di ammissione al giudizio abbreviato condizionato, che si risolvono nella riproposizione degli argomenti — vertenti, in sostanza, sull'asserita ed indimostrata illegittimità della decisione de qua agitur, che si assume comprovata per tabulas dalla successiva esecuzione della perizia trascrittiva — già sottoposti al giudice dell'esecuzione, che li ha vagliati, con esito negativo, attraverso un percorso argomentativo scevro da qualsivoglia deficit razionale e rispettoso del quadro normativo di riferimento;ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di rideterminazione della pena, presentata da [OSCURATO:PERSONA], sul preliminare rilievo che la richiesta di ammissione al giudizio abbreviato — condizionata alla trascrizione di una conversazione, captata in ambientale alle ore 18:00 del 27 ottobre 2007, nonché all'audizione di almeno uno tra gli investigatori in merito alle modalità di identificazione dei soggetti che parteciparono al colloquio — rigettata dal Giudice dell'udienza preliminare con provvedimento del 18 febbraio 2010, non risulta essere stata riproposta nel dibattimento svoltosi a seguito dell'emissione di decreto che dispone il giudizio né nei successivi gradi del giudizio; che ogni questione in merito alla legittimità della menzionata decisione deve intendersi, pertanto, preclusa, impropria rivelandosi l'evocazione, da parte del ricorrente, della giurisprudenza formatasi a partire dalla nota sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Corte europea dei diritti dell'Uomo n. 10249/03 del 17 settembre 2009, nel caso Scoppola contro Italia, che ha chiarito come il condannato con sentenza passata in giudicato possa richiedere in sede esecutiva la riduzione della pena ex art. 442 cod. proc. pen. a condizione che sia stato ammesso al giudizio abbreviato e che la sentenza di condanna sia stata emessa all'esito di tale giudizio (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 11916 del 21/11/2018, dep. 2019, Montenegro, Rv. 275324 - 01; Sez. 1, n. 4075 del 04/12/2012, dep. 2013, Amato, Rv. 254212 - 01); che la Corte di assise di appello ha ulteriormente rilevato, ad abundantiam, che il rigetto della richiesta di ammissione al rito abbreviato condizionato fu disattesa sulla base di considerazioni logicamente e giuridicamente ineccepibili e che nessuna contraddizione deriva dal fatto che, all'esito dell'udienza preliminare, il Giudice dell'udienza preliminare abbia disposto, in vista della successiva fase dibattimentale, la trascrizione, nella forma della perizia, delle conversazioni intercettate; che, a fronte di una decisione completa e coerente, il ricorrente frappone obiezioni, afferenti alla correttezza del rigetto della richiesta di ammissione al giudizio abbreviato condizionato, che si risolvono nella riproposizione degli argomenti — vertenti, in sostanza, sull'asserita ed indimostrata illegittimità della decisione de qua agitur, che si assume comprovata per tabulas dalla successiva esecuzione della perizia trascrittiva — già sottoposti al giudice dell'esecuzione, che li ha vagliati, con esito negativo, attraverso un percorso argomentativo scevro da qualsivoglia deficit razionale e rispettoso del quadro normativo di riferimento;ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Decreto Cassazione n. 41057/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris