CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16744/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] GIOFFRE' DOMENICO, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], vista la richiesta concordata delle parti, ai sensi dell'art. 599-bis e 692, comma 2, cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni 8 e mesi 6 di reclusione ed euro 8000,00 di multa, ed al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 1000,00 di multa, con conferma nel resto. 2. Alampi ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di ricorso con il quale ha lamentato l'omessa considerazione da parte della Corte di appello quanto alla ricorrenza di causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. con violazione del disposto di cui all'art. 606, lett. b,c, ed e cod.proc.pen. 3. Gioffrè ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore, deducendo due motivi di ricorso; con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge perché la determinazione della pena finale non sarebbe quella di cui al dispositivo, bensì altra notevolmente più ridotta; con il secondo motivo è stato dedotto vizio della motivazione e violazione di legge quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 4. Ciò premesso, occorre, in via preliminare, osservare che i motivi proposti da entrambi i ricorrenti sono all'evidenza inammissibili, considerato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale: "In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge." (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504- 01). I ricorrenti richiamano elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata dagli stessi in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; in particolare è di tutta evidenza l'inammissibilità del motivo dell'Alampi con il quale lamenta la mancata considerazione dei presupposti legittimanti la previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; così come sono inammissibili i due motivi proposti dal Gioffrè i quali oltre ad una insanabile e oggettiva genericità si limitano a proporre il tema della determinazione della pena, pur avendo introdotto il primo motivo come relativo alla formazione della volontà, senza tuttavia essere in gradi di puntualizzare adeguatamente in quale contesto e secondo quale oggettiva disposizione recepita nell'accordo si sarebbe manifestato un vizio nella formazione della volontà. 5. I ricorsi devono dunque essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, ritenuta equa in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso in